Trib. Bari, sentenza 07/06/2024, n. 2705
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 10875/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario Di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del G.O.P. dott.ssa Rosalba Campanaro, all'esito dell'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 10875/2016 del Ruolo Generale, promossa da:
De IS OM ME UL, (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Turi (BA), alla via Dott. ME Resta n. 4, presso lo studio dell'avv. Pasquale
Leogrande (C.F. [...]) che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione;
- ATTORE - contro
Enel Servizio Elettrico Spa (C.F. e P. IVA 09633951000), nella persona del suo procuratore speciale avv. Roberto Tanzariello (giusta procura per Notar Atlante di Roma del 12/01/2016, Rep. 51633) e E-
Distribuzione Spa già Enel Distribuzione S.P.A. (C.F. e P. IVA 05779711000), nella persona del suo procuratore speciale avv. Roberto Tanzariello, (giusta procura per Notar Nicola Atlante di Roma del
30/12/2015, Rep. 51646, raccolta 25632), rappresentate e difese dagli avv.ti Gaetano Grandolfo ed
Emilio d'Antona (giusta procure ad litem in atti) ed elettivamente domiciliate in Bari alla via Don
Guanella 15G, presso e nello studio dell'avv. Emilio d'Antona,
- CONVENUTE–
NOZIONI DI FATTO E DIRITTO
I. De IS OM ME UL ha convenuto dinanzi al Tribunale di Bari Enel Servizio
Elettrico S.p.A. ed E-Distribuzione Spa per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale 1) accertare e dichiarare la non debenza della somma di € 5.321,60, già riscossa da Enel
Servizio Elettrico s.p.a., atteso l'errato calcolo dei consumi fatturati con bolletta n. 728035970111016 del 09/12/12, nonché comunque l'errata determinazione del prezzo per unità di energia consumata, con riferimento al Totale Periodi Antecedenti 2011 (Quota Energia), al Totale dei Servizi di Vendita
pagina 1 di 7 (Quota Fissa, Quota Energia – ripartita in energia, in dispacciamento, in componente di dispacciamento quota variabile, con errata di imputazione agli scaglioni e in componente di perequazione), al Totale dei Servizi di Rete (Quota Fissa, Quota Potenza e Quota Variabile, con errata imputazione agli scaglioni), nonché al Totale Imposte (con errato calcolo dell'Accisa sull'energia elettrica e dell'Addizionale Enti Locali);
2) per l'effetto condannare Enel Servizio
Elettrico s.p.a. - società con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione totale e/o parziale della somma di €5.321,60 già riscossa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, nella misura in cui la stessa risulterà indebitamente corrisposta in ragione dei consumi effettivamente accertati per il periodo 09/07/09 al 03/12/12, nonché a corrispondere all'attore sig. De IS OM ME UL, il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, conseguenti all'indebita condotta di parte convenuta, siccome descritta in narrativa, da quantificarsi quanto meno in € 3.000,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore a determinarsi secondo giustizia o a mezzo di disponenda CTU;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento delle domande precedentemente formulate, 3) - accertare e dichiarare il diritto del sig. DE LI alla rateizzazione degli importi dovuti a titolo di consumi energetici come accertati nel presente giudizio a mezzo della disponenda CTU 4) –per
l'effetto dichiarare illegittima la condotta di ENEL Servizio Elettrico S.p.a., in quanto contraria al diritto di rateizzazione ex art. 13 co. 1, lett a) della delibera AEGG n. 200/99, come modificata dalla deliberazione n.148/06 e condannare ENEL Servizio Elettrico S.p.a. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi, da quantificarsi quanto meno in € 3.000,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore a determinarsi secondo giustizia o a mezzo della disponenda CTU”.
L'attore, premesso di aver sottoscritto con Enel Servizio Elettrico S.p.A. un contratto di somministrazione di energia elettrica per uso domestico avente codice cliente n.758379809, ha lamentato di non aver potuto usufruire della rateizzazione della fattura di conguaglio n.
728035970111016 emessa in data 9.12.2012 per l'importo di €.5.321,60 poiché ricevuta solo in data
8.01.2013, ovvero dopo la scadenza fissata al 3.01.2013, quando l'intera somma era già stata addebitata sul proprio c/c bancario, in violazione di quanto disposto dall'art.6 della delibera AEEG
n.200/99, secondo cui tra la data di scadenza e la data di emissione della fattura deve intercorrere un termine di almeno 20 giorni;
ha poi dedotto sulla irregolarità del conguaglio operato in relazione ad un periodo compreso tra l'8.07.2009 e il 10.10.2012, ovvero ben oltre le scadenze bimestrali previste per la corresponsione del prezzo del servizio e pertanto con omissione e colpevole ritardo da parte delle convenute nella lettura dei consumi, in violazione dell'art.3 della Delibera AEEG n.200/99 che ne prevede una cadenza annuale.
pagina 2 di 7
Si sono costituite Enel Servizio Elettrico S.p.A. ed E-Distribuzione Spa contestando gli assunti attorei
e richiamando quanto già comunicato al De IS in via stragiudiziale, ovvero che la fattura era stata inviata tempestivamente (nel termine di 20 giorni prima) rispetto alla data di scadenza ed era stata emessa a conguaglio di consumi reali - verificati tramite il distributore - a partire dall'ultima lettura eseguita in data 8.7.2009 e fino a quella della sostituzione del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario Di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del G.O.P. dott.ssa Rosalba Campanaro, all'esito dell'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 10875/2016 del Ruolo Generale, promossa da:
De IS OM ME UL, (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Turi (BA), alla via Dott. ME Resta n. 4, presso lo studio dell'avv. Pasquale
Leogrande (C.F. [...]) che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione;
- ATTORE - contro
Enel Servizio Elettrico Spa (C.F. e P. IVA 09633951000), nella persona del suo procuratore speciale avv. Roberto Tanzariello (giusta procura per Notar Atlante di Roma del 12/01/2016, Rep. 51633) e E-
Distribuzione Spa già Enel Distribuzione S.P.A. (C.F. e P. IVA 05779711000), nella persona del suo procuratore speciale avv. Roberto Tanzariello, (giusta procura per Notar Nicola Atlante di Roma del
30/12/2015, Rep. 51646, raccolta 25632), rappresentate e difese dagli avv.ti Gaetano Grandolfo ed
Emilio d'Antona (giusta procure ad litem in atti) ed elettivamente domiciliate in Bari alla via Don
Guanella 15G, presso e nello studio dell'avv. Emilio d'Antona,
- CONVENUTE–
NOZIONI DI FATTO E DIRITTO
I. De IS OM ME UL ha convenuto dinanzi al Tribunale di Bari Enel Servizio
Elettrico S.p.A. ed E-Distribuzione Spa per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale 1) accertare e dichiarare la non debenza della somma di € 5.321,60, già riscossa da Enel
Servizio Elettrico s.p.a., atteso l'errato calcolo dei consumi fatturati con bolletta n. 728035970111016 del 09/12/12, nonché comunque l'errata determinazione del prezzo per unità di energia consumata, con riferimento al Totale Periodi Antecedenti 2011 (Quota Energia), al Totale dei Servizi di Vendita
pagina 1 di 7 (Quota Fissa, Quota Energia – ripartita in energia, in dispacciamento, in componente di dispacciamento quota variabile, con errata di imputazione agli scaglioni e in componente di perequazione), al Totale dei Servizi di Rete (Quota Fissa, Quota Potenza e Quota Variabile, con errata imputazione agli scaglioni), nonché al Totale Imposte (con errato calcolo dell'Accisa sull'energia elettrica e dell'Addizionale Enti Locali);
2) per l'effetto condannare Enel Servizio
Elettrico s.p.a. - società con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione totale e/o parziale della somma di €5.321,60 già riscossa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, nella misura in cui la stessa risulterà indebitamente corrisposta in ragione dei consumi effettivamente accertati per il periodo 09/07/09 al 03/12/12, nonché a corrispondere all'attore sig. De IS OM ME UL, il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, conseguenti all'indebita condotta di parte convenuta, siccome descritta in narrativa, da quantificarsi quanto meno in € 3.000,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore a determinarsi secondo giustizia o a mezzo di disponenda CTU;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento delle domande precedentemente formulate, 3) - accertare e dichiarare il diritto del sig. DE LI alla rateizzazione degli importi dovuti a titolo di consumi energetici come accertati nel presente giudizio a mezzo della disponenda CTU 4) –per
l'effetto dichiarare illegittima la condotta di ENEL Servizio Elettrico S.p.a., in quanto contraria al diritto di rateizzazione ex art. 13 co. 1, lett a) della delibera AEGG n. 200/99, come modificata dalla deliberazione n.148/06 e condannare ENEL Servizio Elettrico S.p.a. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi, da quantificarsi quanto meno in € 3.000,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore a determinarsi secondo giustizia o a mezzo della disponenda CTU”.
L'attore, premesso di aver sottoscritto con Enel Servizio Elettrico S.p.A. un contratto di somministrazione di energia elettrica per uso domestico avente codice cliente n.758379809, ha lamentato di non aver potuto usufruire della rateizzazione della fattura di conguaglio n.
728035970111016 emessa in data 9.12.2012 per l'importo di €.5.321,60 poiché ricevuta solo in data
8.01.2013, ovvero dopo la scadenza fissata al 3.01.2013, quando l'intera somma era già stata addebitata sul proprio c/c bancario, in violazione di quanto disposto dall'art.6 della delibera AEEG
n.200/99, secondo cui tra la data di scadenza e la data di emissione della fattura deve intercorrere un termine di almeno 20 giorni;
ha poi dedotto sulla irregolarità del conguaglio operato in relazione ad un periodo compreso tra l'8.07.2009 e il 10.10.2012, ovvero ben oltre le scadenze bimestrali previste per la corresponsione del prezzo del servizio e pertanto con omissione e colpevole ritardo da parte delle convenute nella lettura dei consumi, in violazione dell'art.3 della Delibera AEEG n.200/99 che ne prevede una cadenza annuale.
pagina 2 di 7
Si sono costituite Enel Servizio Elettrico S.p.A. ed E-Distribuzione Spa contestando gli assunti attorei
e richiamando quanto già comunicato al De IS in via stragiudiziale, ovvero che la fattura era stata inviata tempestivamente (nel termine di 20 giorni prima) rispetto alla data di scadenza ed era stata emessa a conguaglio di consumi reali - verificati tramite il distributore - a partire dall'ultima lettura eseguita in data 8.7.2009 e fino a quella della sostituzione del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi