Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/10/2024, n. 802

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/10/2024, n. 802
Giurisdizione : Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
Numero : 802
Data del deposito : 7 ottobre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa C G
B ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 829/2017 R.G.L. promossa da
, in persona del legale rapp.te pro tempore (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CICALA GIOVANNI DOMENICO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. MAIO MARIATOMMASA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO

1- Con ricorso depositato il 10/04/2017 ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 35/2017, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Barcellona P.G. il 13.02.2017, notificato il 27.02.2017, con il quale, in parziale accoglimento della domanda monitora depositata il 30.01.2017 formulata da CP_1
, è stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.712,88, a titolo di differenze
[...]
retributive, differenza trattamento fine rapporto, XIII e XIV mensilità per le annualità
2015 e 2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonchè le spese del procedimento monitorio, liquidate in € 365,00 (di cui € 30,00 per spese), oltre spese generali, I.V.A. e cpa.
La società opponente ha eccepito la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo non risultano sufficientemente specificati nè l'oggetto della domanda, nè gli elementi di diritto posti a fondamento della stessa;
ha eccepito, poi, l'insussistenza dei presupposti
per l'emissione del decreto ingiuntivo, non essendo il credito fondato su prova scritta, tale non potendosi ritenere la perizia di parte allegata al ricorso monitorio. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle pretese creditorie avanzate dal con il ricorso CP_1
monitorio, avendo essa società correttamente retribuito l'opposto secondo i parametri retributivi del CCNL di categoria ed operato in maniera precisa il relativo prelievo fiscale;
ha contestato, poi, i conteggi elaborati dal ricorrente in monitorio. Ha evidenziato, altresì, che il nel firmare le singole buste paga emesse durante il CP_1
rapporto di lavoro, ha riconosciuto la correttezza dei dati ivi indicati. Ha dedotto di aver corrisposto al lavoratore sia la XIII quanto la XIV mensilità maturate durante
l'intercorso rapporto di lavoro nonché il relativo TFR e che, pertanto, ogni richiesta di differenze retributive è destituita di fondamento. Ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo n° 35/2017 e la condanna di parte avversa al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura di €. 5.000,00, e/o in quella diversa, maggiore o minore somma, che dovesse ritenersi di giustizia, da devolvere in beneficienza all'Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani dei Militari dell'Arma dei
Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.).
Si è costituito contestando i motivi di opposizione ed evidenziando Controparte_1 in particolare l'omesso pagamento delle ferie e dei permessi per gli anni 2015 e 2016, tredicesima del 2016, quattordicesima mensilità e TFR degli anni 2015 e 2016, eccependo che le buste paga prodotte sono state sottoscritte per ricevute e non per quietanza. Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
ritenere e dichiarare che la società opponente non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di ferie e permessi per gli anni 2015 e 2016, la tredicesima del 2016, la quattordicesima ed il TFR per gli anni 2015 e 2016 e la condanna al pagamento delle somme indicate nell'accolto d.i.. Ha chiesto, infine, il rigetto della domanda di condanna per lite
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