Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/09/2024, n. 1143

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/09/2024, n. 1143
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 1143
Data del deposito : 20 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 736/2024 rg, sul ricorso depositato il 13/02/2024 proposto da (difeso dall'avv. Francesco Giampaolo) Parte_1
nei confronti di (difesa da avv. Annamaria Tripodi e dall'avv. Maria Controparte_1
Rita Marrapodi )
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.;
che ha fatto pervenire le note scritte :parte ricorrente e parte resistente così definitivamente provvede:
“ Rigetta la domanda . Spese compensate per intero.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva: accertare e dichiarare il diritto al rimborso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 ccnl vigente, della somma pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro e, per l'effetto, condannare l' in persona del Controparte_1
legale rappresentante p. t., al pagamento della somma di euro 6.210,16, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, con ogni conseguenza di legge.
Parte ricorrente deduceva:
1


di essere dipendente, con qualifica di operaio idraulico-forestale e giusta contratto di lavoro a tempo indeterminato, di con sede di lavoro presso cantiere sito nel del Controparte_1
Comune di Africo (dipendenza del Distretto di Reggio Calabria);

negli anni 2021 e 2022 ha lavorato per complessivi 262 giorni e, per raggiungere il posto di lavoro, non avendo l' provveduto alla messa a disposizione di mezzi, Controparte_1
ha utilizzato la propria autovettura percorrendo quotidianamente 120 km complessivi;
che l' a fronte dell'utilizzo da parte dell'odierna parte ricorrente della Controparte_1 propria autovettura, ha riconosciuto alla stessa un importo calcolato ai sensi dell'art. 7 del CIR –
Contratto Integrativo Regionale ovvero un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza ("Il soggetto gestore di norma provvede ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro. Qualora i lavoratori (compresi i capo operai e capi squadra) utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro, hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sottoelencate fasce di percorrenza (...). Tale rimborso forfettario viene corrisposto ai lavoratori per l'effettiva presenza sul posto di lavoro, indipendentemente dall'orario effettuato, non produce effetti sulle mensilità aggiuntive fatto salvo il computo ai fini del trattamento di fine rapporto e ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera D del testo unico dell'imposta sui redditi, non è soggetto a tassazione");

che tuttavia, per come recentemente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n.
3918/2023 ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile per il computo del rimborso spettante ai lavoratori che utilizzino il proprio mezzo di trasporto allo scopo di raggiungere il posto di lavoro deve tenersi conto di quanto statuito dall'articolo 54 del c.c.n.l. vigente all'epoca dei fatti il quale prevede: "L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro, ove la distanza sia superiore a due chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori.
L'individuazione del centro di raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità dell'azienda. Qualora l'azienda non provveda
a quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari a 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro. Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi. In virtù di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso
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chilometrico di cui al comma 4 costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro". che a far data dal 9 settembre 2021, per espressa previsione normativa (decreto legge
120/2021 convertito con legge 155/2021) “Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente
e nel rispetto dei vincoli finanziari
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