Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2024, n. 1130
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1482/2020 R.G. promossa da
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
;
elettivamente domiciliato in VIALE ANTA C.F._1
PANAGIA n. 136/I, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPINA RIZZA (c.f. ), che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura in atti ricorrente
contro
, c.f. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliata in VIALE SCALA
GRECA n. 67/B, SIRACUSA, presso lo studio degli avv.ti ITALO
BASSO ed ORAZIO SCALORINO, che la rappr. e dif. per procura in atti, sia congiuntamente che separatamente
resistente
e contro
, c.f. , con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Siracusa via Garrone Traversa Bowling s.n.c. , in persona del legale rappresentante pro tempore
convenuta contumace
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art.
3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione
1 dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>;
precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>;
norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 23 luglio 2020, Pt_1 ha esposto ha esposto: di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
e della , aventi sede in Siracusa, viale Controparte_3 CP_1
Teracati 82/90;
che le due società avevano il medesimo punto vendita e magazzino ed operavano congiuntamente nella gestione del magazzino e delle consegne in base alle esigenze giornaliere delle commesse, gestendo un medesimo gruppo di lavoratori tra cui il ricorrente;
che le direttive gli venivano impartite dai datori di lavoro , titolare della ditta Controparte_4 unipersonale e da , e CP_2 Persona_1 Persona_2
Mirabella Luciano per conto della ;
che , addetto al CP_1 Pt_1 magazzino, alla consegna e al montaggio dei mobili, ha lavorato senza regolare contratto di lavoro con mansioni di magazziniere e assistente montatore di mobili dal 27/12/2016 al 15/02/2019, data del licenziamento verbale, svolgendo il proprio lavoro per 40 ore settimanali dalle 8:00 alle
13:00 e dalle 13:30 alle 19:00 per un totale giornaliero di 10,30 ore dal lunedì al sabato;
di aver percepito una retribuzione mensile di € 800,00 senza corresponsione di contributi di legge, 13 e 14 mensilità e di non aver percepito il TFR alla cessazione del rapporto di lavoro.
ha chiesto accertare e dichiarare il rapporto di lavoro Parte_1 subordinato indicato in ricorso;
dichiarare che il ricorrente non è stato retribuito per il lavoro prestato e, per l'effetto, condannare i datori di lavoro in solido al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 60.057,47 per differenze retributive e TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi, con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio.
2
Si è costituita in giudizio la , contestando le domande CP_1 attrici, delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito di non aver mai avuto alcun tipo di rapporto di lavoro con a Parte_1 qualsivoglia titolo e di aver avuto rapporti di collaborazione commerciale con la , con cui era sorta una collaborazione in ordine Controparte_2 all'evasione di alcuni ordini di mobili, Ha concluso chiedendo essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione e condannare il ricorrente per lite temeraria per la somma di € 5.000,00. Pt_1
La resistente sebbene regolare la Controparte_2 notifica eseguita, non si è costituita nel presente giudizio.
Si osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione,
l'elemento essenziale che caratterizza il lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (Cassazione civile sez. lav., 24/08/2021, n.23324);
sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (Cass. n. 11937/2009), mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. In ordine, invece, al profilo dello straordinario e del
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