Trib. Bari, sentenza 17/10/2024, n. 4223
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Saverio U. de SIMONE - Presidente
Dr.ssa Rosella NOCERA - Giudice
Dr.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 7540 dell'anno 2024, avente ad oggetto 'interdizione', pendente tra
TRA
IE LU (padre) De PO TA (madre) IE TO IM (fratello) e
GG AB (cognata), rappresentati e difesi dall'avvocato TO Favia,
-RICORRENTI-
E
IE NA AL, nata a [...] il [...] e residente in [...]
- INTERDICENDA -
NONCHÉ
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
All'udienza del 4.10.2024, sulle conclusioni del procuratore delle parti costituite e del P.M. di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, previa rinuncia delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.7.2024, IE LU e De PO TA nonché IE
TO IM e GG AB deducevano di essere genitori i primi e fratello e cognata dell'interdicenda IE NA AL, affetta da “ritardo cognitivo severo con disturbi comportamentali” con 'esiti di cerebropatia ipossico-ischemica da sofferenza prenatale' che la poneva in una condizione di abituale infermità mentale con la compromissione totale della capacità di discernimento e di scelta.
Ritenevano i ricorrenti, pertanto, che sussistevano le condizioni di cui agli articoli 414 e ss. c.c. e chiedevano che, espletate le formalità di rito e previo esame dell'interdicenda, fosse pronunciata l'interdizione della stessa.
Con decreto del Presidente della 1^ sezione civile di questo Tribunale si nominava il Giudice
Istruttore e si fissava l'udienza per l'esame dell'interdicenda e per la comparizione dei ricorrenti e
delle altre persone indicate in ricorso, nonché del Pubblico Ministero in sede.
Il ricorso era altresì notificato a IE ST e IE AB quali zie dell'interdicenda.
All'udienza del 4.10.2024, presente il P.M. e i ricorrenti con esclusione della GG, si procedeva all'esame dell'interdicenda ed all'audizione dei ricorrenti.
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione di merito, la parte ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti, rinunciando all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il G.I.,
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