Trib. Caltanissetta, sentenza 13/03/2024, n. 141

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 13/03/2024, n. 141
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 141
Data del deposito : 13 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa G C nella causa civile
iscritta al n° 39/2021 R.G.L., promossa
nata a Caltanissetta (CL) il 02.01.1958 e ivi residente in Via E. romagnoli n.17 Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. G C (C.F.: C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caltanissetta - Via C.F._2
Malta n.73/d, giusta procura alla lite da considerarsi apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., il quale difensore dichiara sin d'ora di volere ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento a mezzo fax al n. 0934-596866 oppure al seguente indirizzo di P.E.C.: Email_1
CONTRO
(C.F.: ) in persona del Sindaco Arch. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. D R S ( ), giusti Decreto C.F._3
Sindacale n. 88 del 9.12.2021, Determina Dirigenziale n. 2076 del 13.12.2021 e di mandato rilasciato in foglio allegato al presente atto, domiciliato presso l'Avvocatura Comunale a
Caltanissetta, Corso Umberto I, Palazzo di Città, altanissetta.it fax Email_2 CP_1
0934/74233
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 13.3.2024 , ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
1 MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 7/01/2021, la ricorrente in epigrafe indicata ha agito per
l'accoglimento delle seguenti domande:
ritenere e dichiarare che la ricorrente è stata utilizzata dal Comune di Caltanissetta, dal 2006 ad oggi, in “Cantieri di Servizi” non aventi i requisiti di cui all'art. 1 della L.r. n. 5/2005 e successive modifiche ed integrazioni, in assenza di programmi di lavoro temporalmente definiti, specificatamente rivolti a far fronte a situazioni straordinarie o non previste o aventi carattere integrativo o di aggiornamento rispetto alle ordinarie attività istituzionali;
- ritenere e dichiarare che tra la ricorrente e il di Caltanissetta è intercorso, dal 2006 al 2017, un rapporto di CP_1

lavoro subordinato per n. 20 ore settimanali (e n. 80 ore mensili) e dal 2018 in poi, per n.10 ore settimanali (e n. 40 ore mensili)avendo la stessa svolto in via continuativa ed esclusiva, con
l'osservanza di un orario prestabilito e con una retribuzione predeterminata, sulla base delle direttive del dirigente dei diversi settori comunali a cui è stata nel tempo assegnata e sotto la sua vigilanza e con sottoposizione al potere disciplinare dell'Ente datore di lavoro, le mansioni di ausiliario rientranti nella categoria “A” del del 31/03/1999 Organizzazione_1
(revisione del sistema di classificazione del personale) ed essendo stata adibita allo svolgimento di attività ordinarie finalizzate alla erogazione dei normali servizi pubblici comunali;
- ritenere e dichiarare che al predetto rapporto di lavoro pubblico, nullo ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.

165/2001 per violazione delle norme imperative sull'accesso al pubblico impiego (art. 97 Cost. e art. 35 D.Lgs. n. 165/2001), è applicabile l'art. 2126 c.c. e che, pertanto, alla ricorrente sono dovute dal Comune di Caltanissetta le competenze stipendiali previste per un pubblico dipendente di categoria “A”, qualifica professionale di ausiliario, dagli accordi sindacali del
[...]
vigenti nel periodo dal 2006 ad oggi;
- conseguentemente, condannare Organizzazione_2

il , in persona del suo Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore della Controparte_1
ricorrente, per le ragioni di cui al punto II della parte in diritto del presente atto, delle differenze retributive dal 2006 ad oggi, comprensive della 13^ mensilità, tra quanto percepito dalla ricorrente
a titolo di indennità retributiva per lo svolgimento di lavoro nell'ambito dei “ , Organizzazione_3 ammontante ad € 278,89 mensili e quanto dovuto in base al trattamento retributivo previsto dal per il ruolo di impiegato di categoria “A”, oltre all'indennità sostitutiva delle Organizzazione_4
ferie non godute dal 2006 al 2017 e agli eventuali assegni familiari spettanti;
- ordinare al Comune di Caltanissetta di procedere all'accantonamento del trattamento di fine rapporto maturato annualmente in favore della ricorrente dal 2006 ad oggi;
- condannare il di Caltanissetta CP_1 al risarcimento del danno in favore della ricorrente a sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, con

2 determinazione dello stesso nella misura massima prevista dall'articolo 32, comma 5, della L. n.
183/2010 e cioè di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto spettante alla ricorrente;
- condannare il al pagamento degli interessi legali (nella misura prevista Controparte_1 dall'art. 1284, comma 4, c.c., dal momento della proposizione della presente domanda) e della rivalutazione monetaria, come per legge, su tutte le somme ritenute dovute per le suddette causali, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio”.

In punto di fatto ha allegato quanto segue:
- di essere stata beneficiaria del reddito minimo di inserimento di cui al d.lgs. n. 237/1998;

- di aver partecipato alle procedure di selezione dei soggetti da ammettere nei programmi di lavoro in possesso dei requisiti di cui alla l.r. n. 5/2005;

- di essere stata inserita dal 2006 alla data odierna nei cantieri di servizio del Comune di
Caltanissetta venendo inserita stabilmente nella struttura comunale fino al 2015 presso la direzione scuola – in qualità di addetta alla mensa- e a partire dal 2018 presso la direzione “politiche sociali”
(con mansioni di usciere).
Ha concluso evidenziato che, anche se formalmente collegata a “cantieri di servizi” e a “progetti” annualmente deliberati, durante tutti gli anni in cui è stata assunta, è stata utilizzata in attività rientranti nei normali compiti d'istituto dei dipendenti appartenenti alle categorie “A” del
[...]
del 1999 e al pari degli stessi, osservando un orario di lavoro Organizzazione_1
giornaliero prestabilito, ma ricevendo la corresponsione di un compenso retributivo, peraltro cristallizzato al 2015, collegato al nucleo familiare, senza il versamento di alcun contributo previdenziale e assistenziale né il riconoscimento degli assegni familiari.
In proposito ha in particolare evidenziato:
- l'osservanza, nello svolgimento delle predette attività, del seguente orario di lavoro, rilevato attraverso appositi fogli di rilevamento della presenza: dal 2006 in poi, da lunedì a venerdì, dalle ore da lunedì a venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, per complessive n. 20 ore settimanali e n. 80 ore mensili e dal 2018 in poi, per complessive n. 10 ore settimanali e n.
40 ore mensili, da lunedì a venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 11,00
- il vincolo gerarchico sotto il dirigente dell'ufficio di assegnazione, con sottoposizione della ricorrente al potere direttivo datoriale (lo svolgimento della prestazione sulla base di istruzioni e di ordini di servizio, talvolta anche scritti, con i quali il ricorrente è stato assegnato a svolgere mansioni proprie e tipicizzate, alla stregua di quelle effettuate dai dipendenti di ruolo dell'Ente locale medesimo), di controllo (la verifica sull'attività
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lavorativa svolta) e disciplinare (l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di inadempimento della prestazione lavorativa);

- l'inserimento della ricorrente nella organizzazione produttiva del Comune e lo svolgimento della prestazione attraverso l'utilizzo di strumenti professionali messi a disposizione dal datore di lavoro;

- l'obbligo di comunicazione delle proprie assenze dal servizio, che peraltro dovevano essere necessariamente successivamente recuperate;

- la predeterminazione del compenso, corrisposto mensilmente con il meccanismo della c.d.
post-numerazione.
Ha infine precisato di non avere mai svolto alcun percorso formativo né ricevuto alcuna concreta offerta di lavoro.
Ha dedotto l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente locale, che si è svolto
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