Trib. Savona, sentenza 01/03/2024, n. 203
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile RG 898/2022 tra le seguenti parti:
- ER SE, (C.F. [...]), nato a [...] il [...], così come rappresentati e difesi dagli avv.ti Rocco Varaglioti e Marzia De Renzis, come da procura apposta in calce all'atto introduttivo;
- attore – contro
- CONDOMINIO CHIARINI sito ad Albissola Marina (SV) alla via Ines Negri n.7 (P.I. 92062910093), in persona dell'amministratore p.t., così come rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Scalmana, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore: “In via preliminare, confermare la sospensione dell'efficacia della deliberazione dell'assemblea condominiale del Condominio Chiarini del 14.03.2022, in oggi impugnata, come già disposto con provvedimento del Giudice Dott. Sacchi emesso in data 14.09.2022, così come ogni altra delibera precedente o successiva sul punto, relativa all'installazione dell'ascensore all'interno del Condominio Chiarini stante l'avvenuta chiara ed esplicita violazione di norme imperative di Legge;
• Nel merito, dichiarare nulla e/o annullare la suindicata deliberazione assembleare, così come ogni altra eventuale delibera precedente o successiva sul punto di cui in narrativa, previo accertamento della relativa contrarietà alla Legge per tutti i motivi suesposti, affermandone la assoluta invalidità ed inefficacia;
• Ulteriormente, nel merito, dichiarare nulla e/o annullare la deliberazione assembleare in punto ripartizione delle spese di lite e delle spese relative alle assemblee straordinarie;
• In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali e competenze di lite maggiorate degli accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di mediazione.”
Per il convenuto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectiis contrariis, previa ammissione delle prove dedotte nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 datata 20/2/2023 e non ammesse, nonché, viste le considerazioni tardivamente svolte da controparte a verbale di udienza del 12/9/2023, previa nuova audizione del teste AR Stefano nanti il Giudice titolare del procedimento e previa ogni più opportuna pronuncia di rito e di merito, - In via pregiudiziale: dichiarare improcedibili e/o inammissibili le domande di parte attrice non oggetto di pregiudiziale esperimento della procedura di mediazione
1 obbligatoria per legge e/o non relative alla delibera impugnata. - In via principale: respingere tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. - In ogni caso: con vittoria delle spese di lite oltre spese generali ed oneri previdenziali e fiscali in misura di legge, oltre al rimborso delle spese di mediazione, pari ad €. 50,00”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante rituale atto di citazione l'attore impugnava la delibera condominiale del 14.03.2022, così come ogni altra precedente e successiva sul punto, relativa all'installazione dell'ascensore all'interno del condominio Chiarini per assoluta violazione di norme imperative di legge, e comunque affermandone
l'assoluta invalidità ed efficacia.
Nello specifico, secondo l'attore la delibera impugnata sarebbe nulla, o comunque annullabile, per i seguenti motivi:
1) nulla/annullabile in quanto non si è proceduto al previo invio del progetto e della documentazione idonea a consentire le opportune valutazioni “a mente fredda” (cfr. pag. 3 atto di citazione);
2) nulla/annullabile nella misura in cui l'istallazione dell'ascensore come da progetto pregiudicherebbe la proprietà individuale, ed in particolare la luminosità del bagno e la non rumorosità della camera da letto (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione), arrecando anche una grave pregiudizio alla proprietà derivante dall'aumento del rischio di accesso all'appartamento da parte di malintenzionati;
3) annullabilità della delibera per errata ripartizione delle spese dell'avv. Scalmana per la presente vertenza;
4) annullabilità della delibera in merito alla ripartizione delle spese relative al sopraindicato progetto, fatto passare sotto la voce generale di “spese straordinarie” pur essendosi l'attore ripetutamente opposto allo stesso.
Si è costituito il Condominio convenuto, il quale, oltre a sollevare una eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ha contestato gli assunti ex adverso formulati ritenendo che il progetto fosse stato ampiamente discusso in due precedenti delibere del 9.12.2021 e del 24.01.2022, nelle quali aveva partecipato attivamente anche l'attore, oltre che in una del 2.05.2022 di correzione della precedente in punto ripartizione delle spese, con esclusione del
IN.
Nel merito, il Condominio convenuto contestava l'esistenza di un futuro pregiudizio alla proprietà del
IN, asserendo e documentando che la passerella sarebbe stata posizionata al di sopra della finestra del locale bagno rappresentata nelle fotografie della parete condominiale su cui verrebbe realizzata l'opera
(doc. 8);
e che lo stesso dott. AR, nel corso dell'assemblea del 9.12.2021, avesse prospettato anche la possibilità di adottare particolari accorgimenti per
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