Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/06/2024, n. 269
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 1218/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
10.06.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1218/2022 R.G., promossa da
RD OM (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Lamezia
Terme alla Via Luigi Galvani n. 8 presso lo studio dell'Avv. Lisa Villella, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Maria Teresa Pugliano
e Giacinto Greco, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale della sede INPS di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5
Resistente
avente ad oggetto: accertamento del requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità ex art. 12 della L. n. 118/1971
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 30.10.2022 RD
IC ha agito in giudizio per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 della L. n. 118/1971 (beneficio inutilmente richiesto in via amministrativa con domanda del
17.10.2020), contestando le conclusioni rassegnate dal CTU nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 495/2021 R.G.
2. L'INPS, nel costituirsi tardivamente in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 445-bis c.p.c. in quanto controparte non avrebbe rispettato i termini di legge per manifestare il dissenso (trenta giorni dalla comunicazione del decreto di deposito della
CTU) e per introdurre il successivo giudizio di merito (ulteriori trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso);
ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445-bis,
comma 6 c.p.c. in quanto non contenente specifici motivi di contestazione della CTU redatta in via definitiva dal consulente nominato;
nel merito, ha concluso per il rigetto.
3. All'udienza del 10.06.2024 la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Preliminarmente va evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
10.06.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1218/2022 R.G., promossa da
RD OM (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Lamezia
Terme alla Via Luigi Galvani n. 8 presso lo studio dell'Avv. Lisa Villella, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Maria Teresa Pugliano
e Giacinto Greco, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale della sede INPS di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5
Resistente
avente ad oggetto: accertamento del requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità ex art. 12 della L. n. 118/1971
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 30.10.2022 RD
IC ha agito in giudizio per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 della L. n. 118/1971 (beneficio inutilmente richiesto in via amministrativa con domanda del
17.10.2020), contestando le conclusioni rassegnate dal CTU nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 495/2021 R.G.
2. L'INPS, nel costituirsi tardivamente in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 445-bis c.p.c. in quanto controparte non avrebbe rispettato i termini di legge per manifestare il dissenso (trenta giorni dalla comunicazione del decreto di deposito della
CTU) e per introdurre il successivo giudizio di merito (ulteriori trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso);
ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445-bis,
comma 6 c.p.c. in quanto non contenente specifici motivi di contestazione della CTU redatta in via definitiva dal consulente nominato;
nel merito, ha concluso per il rigetto.
3. All'udienza del 10.06.2024 la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Preliminarmente va evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi