Trib. Campobasso, sentenza 13/02/2025, n. 37

TRIB Campobasso
Sentenza
13 febbraio 2025
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TRIB Campobasso
Sentenza
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Campobasso, sentenza 13/02/2025, n. 37
Giurisdizione : Trib. Campobasso
Numero : 37
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 1277/2023
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 14.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1277/2023, avente per oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa
DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Angela FIORE e dall'avv. Antonio Maria
SABATO
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' avv. Raffaella PETTE Controparte_1

RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

operatore di esercizio assunto alle dipendenze della Controparte_1 [...]
proponeva ricorso monitorio rilevando che, nel periodo compreso tra Controparte_2
il 3/10/2016 e il 16/9/2023, era stato inviato in trasferta, ovvero su linea con capolinea opposto a quello di partenza, ad oltre 120 Km, assumendo di aver quindi diritto al pagamento della indennità di trasferta, disciplinata dall'art. 20 del CCNL commisurata Controparte_3 all'importo di euro 26,55 (in caso di assenza dalla residenza superiore a 14 ore e fino a 21 ore) oppure all'importo di euro 13,27 (in caso di assenza inferiore a 7 ore ma superiore a 4
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ore, purché verificatasi nelle ore dei pasti, cioè tra le 11:30 e le 14:30 e le 19 e le 22), in relazione a ciascun turno analiticamente indicato nel ricorso monitorio;
otteneva quindi da questo Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 497/2023 provvisoriamente esecutivo nei confronti della per la complessiva somma di Euro 10.048,01, oltre interessi, CP_2
rivalutazione e spese.
La società proponeva opposizione, ritenendo la pretesa azionata in via monitoria CP_2 parzialmente priva di fondamento in ragione dell'errato calcolo della durata dalla trasferta come regolamentata dal contratto collettivo, sostenendo, in particolare:
-che la disposizione contrattuale invocata dall'opposto prevedeva, ai fini dell'erogazione della richiesta indennità, la sussistenza dei seguenti requisisti:
1) l'assenza doveva essere superiore a 14 ore e fino a 21 ore per la corresponsione dell'indennità di trasferta nella misura dei 2/3 e inferiore alle 7 ore ma superiore alle 4 ore ai fini della corresponsione dell'indennità di trasferta nella misura di 1/3;
2) che, in quest'ultimo caso, l'assenza si doveva verificare in una delle fasce orarie deputate ai pasti, ossia tra le 11,30 alle 14,30 per il primo pasto e tra le ore 19,30 e le 22,00 per il secondo pasto;

-che l'assenza dalla residenza doveva essere calcolata, in ossequio al disposto dell'art. 20 del CCNL di riferimento stesso>> assumendo, dunque, l'orario come evincibile dal PEA, non dovendosi computare il tempo occorso per il raggiungimento del capolinea da parte del lavoratore o comunque i tempi accessori di spostamento per raggiungere il capolinea;

-che in detto orario non dovevano, dunque, essere ricompresi i tempi accessori del cosiddetto
«pre e post» turno previsti dall'accordo regionale del 22/3/1989 (cfr. doc. 8 – fascicolo di parte opponente), atteso che, per espressa previsione dell'art. 20 del CCNL Controparte_3 rilevava l'orario di partenza dal capolinea e quello di ritorno al medesimo capolinea.
La Società opponente, dunque, procedeva al ricalcolo delle somme dovute all'odierno opposto, quantificandole nella somma di euro 1.937,42 e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto nella misura già ottenuta dal lavoratore.
Nel costituirsi in giudizio, eccepiva e replicava che: Controparte_1
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- i “PEA” risultavano inconferenti al fine di valutare l'orario effettivo di lavoro, atteso che si limitavano, in seno al rapporto di concessione tra e Regione Molise, ad elencare – CP_2 senza alcun riferimento temporale – le corse;

-la “linea di raggio” di cui all'art. 20 del CCNL autoferrotranvieri non può che corrispondere alla percorrenza effettiva calcolata dal capolinea di partenza al capolinea opposto;

-la durata della trasferta doveva intendersi comprensiva delle tempistiche connesse all'espletamento delle attività strumentali di inizio e fine turno di cui all' art. 6 della L.138/58, pari complessivamente a 40 minuti di lavoro effettivo così come riconosciute con l'accordo sindacale regionale del 22/3/1989;
Per le indicate ragioni, chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione. CP_1
Rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del 14.01.2025, la causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati, era riservata per la decisione.
________
Cont

1.Deve premettersi che , a fronte della richiesta avanzata da in via CP_1
monitoria di euro 10.048,01, ha riconosciuto come dovuta la somma di euro 1.937,42; tale importo deve ritenersi quindi effettivamente dovuto perché non contestato ed, anzi, riconosciuto;
di conseguenza, nella presente sede deve essere valutata la fondezza della richiesta dell solo per le residue somme richieste a titolo di indennità di trasferta CP_1
che siano state oggetto di contestazione da parte del datore di lavoro.

2.Va pure opportunamente premesso e precisato, in termini generali, che l'istituto della trasferta si caratterizza per il fatto che la prestazione lavorativa deve essere svolta -per un limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore- al di fuori della ordinaria sede lavorativa.
Il compenso indennitario dovuto è volto a ristorare dei disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass. 08/07/2020 n. 14380); per aversi trasferta, dunque, è necessario che al lavoratore sia richiesto di svolgere la sua attività lavorativa in un luogo diverso da quello abituale, che il mutamento del luogo di lavoro sia temporaneo e che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro restando irrilevante il consenso del lavoratore (cfr. tra le altre
Cass. 15/10/2015 n. 20833, 11/12/2013 n. 27643, 21/08/2013 n. 19359, 20/12/2005 n.28162
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oltre che Cass. sez. U. 15/11/2017 n. 27093 in motivazione). In sostanza, la trasferta è una situazione temporanea che rende tuttavia di per sé più gravosa la prestazione e comporta per il lavoratore la necessità di sopportare presuntivamente delle spese (per i pasti, il pernottamento, i mezzi di trasporto ed altro) nell'interesse del datore di lavoro ed è quindi il compenso per il disagio derivante dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, derivante da scissione tra sede lavorativa e luogo di svolgimento del lavoro (cfr.
Cass.08/07/2020 n. 14380). Più nello specifico, l'art. 20 del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, individua la "tratta a cui l'agente appartiene" quale elemento strutturale utile per l'individuazione della residenza di servizio, sicché
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