Trib. Campobasso, sentenza 13/02/2025, n. 37
TRIB Campobasso
Sentenza
13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1277/2023
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 14.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1277/2023, avente per oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa
DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Angela FIORE e dall'avv. Antonio Maria
SABATO
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' avv. Raffaella PETTE Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
operatore di esercizio assunto alle dipendenze della Controparte_1 [...]
proponeva ricorso monitorio rilevando che, nel periodo compreso tra Controparte_2
il 3/10/2016 e il 16/9/2023, era stato inviato in trasferta, ovvero su linea con capolinea opposto a quello di partenza, ad oltre 120 Km, assumendo di aver quindi diritto al pagamento della indennità di trasferta, disciplinata dall'art. 20 del CCNL commisurata Controparte_3 all'importo di euro 26,55 (in caso di assenza dalla residenza superiore a 14 ore e fino a 21 ore) oppure all'importo di euro 13,27 (in caso di assenza inferiore a 7 ore ma superiore a 4
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ore, purché verificatasi nelle ore dei pasti, cioè tra le 11:30 e le 14:30 e le 19 e le 22), in relazione a ciascun turno analiticamente indicato nel ricorso monitorio;
otteneva quindi da questo Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 497/2023 provvisoriamente esecutivo nei confronti della per la complessiva somma di Euro 10.048,01, oltre interessi, CP_2
rivalutazione e spese.
La società proponeva opposizione, ritenendo la pretesa azionata in via monitoria CP_2 parzialmente priva di fondamento in ragione dell'errato calcolo della durata dalla trasferta come regolamentata dal contratto collettivo, sostenendo, in particolare:
-che la disposizione contrattuale invocata dall'opposto prevedeva, ai fini dell'erogazione della richiesta indennità, la sussistenza dei seguenti requisisti:
1) l'assenza doveva essere superiore a 14 ore e fino a 21 ore per la corresponsione dell'indennità di trasferta nella misura dei 2/3 e inferiore alle 7 ore ma superiore alle 4 ore ai fini della corresponsione dell'indennità di trasferta nella misura di 1/3;
2) che, in quest'ultimo caso, l'assenza si doveva verificare in una delle fasce orarie deputate ai pasti, ossia tra le 11,30 alle 14,30 per il primo pasto e tra le ore 19,30 e le 22,00 per il secondo pasto;
-che l'assenza dalla residenza doveva essere calcolata, in ossequio al disposto dell'art. 20 del CCNL di riferimento stesso>> assumendo, dunque, l'orario come evincibile dal PEA, non dovendosi computare il tempo occorso per il raggiungimento del capolinea da parte del lavoratore o comunque i tempi accessori di spostamento per raggiungere il capolinea;
-che in detto orario non dovevano, dunque, essere ricompresi i tempi accessori del cosiddetto
«pre e post» turno previsti dall'accordo regionale del 22/3/1989 (cfr. doc. 8 – fascicolo di parte opponente), atteso che, per espressa previsione dell'art. 20 del CCNL Controparte_3 rilevava l'orario di partenza dal capolinea e quello di ritorno al medesimo capolinea.
La Società opponente, dunque, procedeva al ricalcolo delle somme dovute all'odierno opposto, quantificandole nella somma di euro 1.937,42 e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto nella misura già ottenuta dal lavoratore.
Nel costituirsi in giudizio, eccepiva e replicava che: Controparte_1
pagina 2 di 10
- i “PEA” risultavano inconferenti al fine di valutare l'orario effettivo di lavoro, atteso che si limitavano, in seno al rapporto di concessione tra e Regione Molise, ad elencare – CP_2 senza alcun riferimento temporale – le corse;
-la “linea di raggio” di cui all'art. 20 del CCNL autoferrotranvieri non può che corrispondere alla percorrenza effettiva calcolata dal capolinea di partenza al capolinea opposto;
-la durata della trasferta doveva intendersi comprensiva delle tempistiche connesse all'espletamento delle attività strumentali di inizio e fine turno di cui all' art. 6 della L.138/58, pari complessivamente a 40 minuti di lavoro effettivo così come riconosciute con l'accordo sindacale regionale del 22/3/1989;
Per le indicate ragioni, chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione. CP_1
Rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del 14.01.2025, la causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati, era riservata per la decisione.
________
Cont
1.Deve premettersi che , a fronte della richiesta avanzata da in via CP_1
monitoria di euro 10.048,01, ha riconosciuto come dovuta la somma di euro 1.937,42; tale importo deve ritenersi quindi effettivamente dovuto perché non contestato ed, anzi, riconosciuto;
di conseguenza, nella presente sede deve essere valutata la fondezza della richiesta dell solo per le residue somme richieste a titolo di indennità di trasferta CP_1
che siano state oggetto di contestazione da parte del datore di lavoro.
2.Va pure opportunamente premesso e precisato, in termini generali, che l'istituto della trasferta si caratterizza per il fatto che la prestazione lavorativa deve essere svolta -per un limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore- al di fuori della ordinaria sede lavorativa.
Il compenso indennitario dovuto è volto a ristorare dei disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass. 08/07/2020 n. 14380); per aversi trasferta, dunque, è necessario che al lavoratore sia richiesto di svolgere la sua attività lavorativa in un luogo diverso da quello abituale, che il mutamento del luogo di lavoro sia temporaneo e che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro restando irrilevante il consenso del lavoratore (cfr. tra le altre
Cass. 15/10/2015 n. 20833, 11/12/2013 n. 27643, 21/08/2013 n. 19359, 20/12/2005 n.28162
pagina 3 di 10
oltre che Cass. sez. U. 15/11/2017 n. 27093 in motivazione). In sostanza, la trasferta è una situazione temporanea che rende tuttavia di per sé più gravosa la prestazione e comporta per il lavoratore la necessità di sopportare presuntivamente delle spese (per i pasti, il pernottamento, i mezzi di trasporto ed altro) nell'interesse del datore di lavoro ed è quindi il compenso per il disagio derivante dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, derivante da scissione tra sede lavorativa e luogo di svolgimento del lavoro (cfr.
Cass.08/07/2020 n. 14380). Più nello specifico, l'art. 20 del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, individua la "tratta a cui l'agente appartiene" quale elemento strutturale utile per l'individuazione della residenza di servizio, sicché
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 14.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1277/2023, avente per oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa
DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Angela FIORE e dall'avv. Antonio Maria
SABATO
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' avv. Raffaella PETTE Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
operatore di esercizio assunto alle dipendenze della Controparte_1 [...]
proponeva ricorso monitorio rilevando che, nel periodo compreso tra Controparte_2
il 3/10/2016 e il 16/9/2023, era stato inviato in trasferta, ovvero su linea con capolinea opposto a quello di partenza, ad oltre 120 Km, assumendo di aver quindi diritto al pagamento della indennità di trasferta, disciplinata dall'art. 20 del CCNL commisurata Controparte_3 all'importo di euro 26,55 (in caso di assenza dalla residenza superiore a 14 ore e fino a 21 ore) oppure all'importo di euro 13,27 (in caso di assenza inferiore a 7 ore ma superiore a 4
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ore, purché verificatasi nelle ore dei pasti, cioè tra le 11:30 e le 14:30 e le 19 e le 22), in relazione a ciascun turno analiticamente indicato nel ricorso monitorio;
otteneva quindi da questo Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 497/2023 provvisoriamente esecutivo nei confronti della per la complessiva somma di Euro 10.048,01, oltre interessi, CP_2
rivalutazione e spese.
La società proponeva opposizione, ritenendo la pretesa azionata in via monitoria CP_2 parzialmente priva di fondamento in ragione dell'errato calcolo della durata dalla trasferta come regolamentata dal contratto collettivo, sostenendo, in particolare:
-che la disposizione contrattuale invocata dall'opposto prevedeva, ai fini dell'erogazione della richiesta indennità, la sussistenza dei seguenti requisisti:
1) l'assenza doveva essere superiore a 14 ore e fino a 21 ore per la corresponsione dell'indennità di trasferta nella misura dei 2/3 e inferiore alle 7 ore ma superiore alle 4 ore ai fini della corresponsione dell'indennità di trasferta nella misura di 1/3;
2) che, in quest'ultimo caso, l'assenza si doveva verificare in una delle fasce orarie deputate ai pasti, ossia tra le 11,30 alle 14,30 per il primo pasto e tra le ore 19,30 e le 22,00 per il secondo pasto;
-che l'assenza dalla residenza doveva essere calcolata, in ossequio al disposto dell'art. 20 del CCNL di riferimento stesso>> assumendo, dunque, l'orario come evincibile dal PEA, non dovendosi computare il tempo occorso per il raggiungimento del capolinea da parte del lavoratore o comunque i tempi accessori di spostamento per raggiungere il capolinea;
-che in detto orario non dovevano, dunque, essere ricompresi i tempi accessori del cosiddetto
«pre e post» turno previsti dall'accordo regionale del 22/3/1989 (cfr. doc. 8 – fascicolo di parte opponente), atteso che, per espressa previsione dell'art. 20 del CCNL Controparte_3 rilevava l'orario di partenza dal capolinea e quello di ritorno al medesimo capolinea.
La Società opponente, dunque, procedeva al ricalcolo delle somme dovute all'odierno opposto, quantificandole nella somma di euro 1.937,42 e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto nella misura già ottenuta dal lavoratore.
Nel costituirsi in giudizio, eccepiva e replicava che: Controparte_1
pagina 2 di 10
- i “PEA” risultavano inconferenti al fine di valutare l'orario effettivo di lavoro, atteso che si limitavano, in seno al rapporto di concessione tra e Regione Molise, ad elencare – CP_2 senza alcun riferimento temporale – le corse;
-la “linea di raggio” di cui all'art. 20 del CCNL autoferrotranvieri non può che corrispondere alla percorrenza effettiva calcolata dal capolinea di partenza al capolinea opposto;
-la durata della trasferta doveva intendersi comprensiva delle tempistiche connesse all'espletamento delle attività strumentali di inizio e fine turno di cui all' art. 6 della L.138/58, pari complessivamente a 40 minuti di lavoro effettivo così come riconosciute con l'accordo sindacale regionale del 22/3/1989;
Per le indicate ragioni, chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione. CP_1
Rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del 14.01.2025, la causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati, era riservata per la decisione.
________
Cont
1.Deve premettersi che , a fronte della richiesta avanzata da in via CP_1
monitoria di euro 10.048,01, ha riconosciuto come dovuta la somma di euro 1.937,42; tale importo deve ritenersi quindi effettivamente dovuto perché non contestato ed, anzi, riconosciuto;
di conseguenza, nella presente sede deve essere valutata la fondezza della richiesta dell solo per le residue somme richieste a titolo di indennità di trasferta CP_1
che siano state oggetto di contestazione da parte del datore di lavoro.
2.Va pure opportunamente premesso e precisato, in termini generali, che l'istituto della trasferta si caratterizza per il fatto che la prestazione lavorativa deve essere svolta -per un limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore- al di fuori della ordinaria sede lavorativa.
Il compenso indennitario dovuto è volto a ristorare dei disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass. 08/07/2020 n. 14380); per aversi trasferta, dunque, è necessario che al lavoratore sia richiesto di svolgere la sua attività lavorativa in un luogo diverso da quello abituale, che il mutamento del luogo di lavoro sia temporaneo e che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro restando irrilevante il consenso del lavoratore (cfr. tra le altre
Cass. 15/10/2015 n. 20833, 11/12/2013 n. 27643, 21/08/2013 n. 19359, 20/12/2005 n.28162
pagina 3 di 10
oltre che Cass. sez. U. 15/11/2017 n. 27093 in motivazione). In sostanza, la trasferta è una situazione temporanea che rende tuttavia di per sé più gravosa la prestazione e comporta per il lavoratore la necessità di sopportare presuntivamente delle spese (per i pasti, il pernottamento, i mezzi di trasporto ed altro) nell'interesse del datore di lavoro ed è quindi il compenso per il disagio derivante dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, derivante da scissione tra sede lavorativa e luogo di svolgimento del lavoro (cfr.
Cass.08/07/2020 n. 14380). Più nello specifico, l'art. 20 del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, individua la "tratta a cui l'agente appartiene" quale elemento strutturale utile per l'individuazione della residenza di servizio, sicché
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