Trib. Massa, sentenza 06/11/2024, n. 624
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Testo completo
N. 421/2020 R.G.
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
riunito in composizione collegiale in camera di consiglio, in persona dei SIg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente estensore
dott. Alessandro Pellegri Giudice
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario ex
art. 4, comma 13, legge 1.12.1970, n. 898, modificata con legge 6.3.1987, n. 74, a
seguito di ricorso depositato in data 21.02.2020 da
Parte_1
1
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Margara, C.F._1
in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Massa, Viale
Eugenio Chiesa, n. 33
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Arzà, in virtù C.F._2
di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC
Email_1
convenuta
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
Le parti private, considerato che è già stata pronunciata sentenza non definitiva in ordine allo scioglimento del matrimonio (sentenza n. 416/2021), concludono in ordine alle condizioni di divorzio come da conclusioni congiunte rassegnate nelle rispettive comparse conclusionali, come segue:
CONCLUSIONI:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo- ogni e diversa distanza disattesa, - onerare il dott.
[...]
al versamento di un contributo mensile al mantenimento della GL Parte_1 [...]
maggiorenne a non autosufficiente, nella misura di euro 500,00 fino al Per_1
compimento dei 28 anni di età della ragazza, ovvero fino al 16.9.2025;
onerare altresì
, per lo stesso periodo, al versamento delle spese straordinarie in favore Parte_1
della GL nella misura del 70% secondo con le modalità previste dal Protocollo in uso al
Tribunale di Massa. - Dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di CP_1
assegno divorzile. - Assegnare la casa coniugale in via definitiva alla sig.ra CP_1
- Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.”
2
Le parti hanno dichiarato di rinunciare al deposito della memoria di replica di cui all'art. 190
c.p.c., alla luce dell'intervenuto accordo contestualmente al deposito delle comparse
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
riunito in composizione collegiale in camera di consiglio, in persona dei SIg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente estensore
dott. Alessandro Pellegri Giudice
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario ex
art. 4, comma 13, legge 1.12.1970, n. 898, modificata con legge 6.3.1987, n. 74, a
seguito di ricorso depositato in data 21.02.2020 da
Parte_1
1
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Margara, C.F._1
in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Massa, Viale
Eugenio Chiesa, n. 33
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Arzà, in virtù C.F._2
di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC
Email_1
convenuta
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
Le parti private, considerato che è già stata pronunciata sentenza non definitiva in ordine allo scioglimento del matrimonio (sentenza n. 416/2021), concludono in ordine alle condizioni di divorzio come da conclusioni congiunte rassegnate nelle rispettive comparse conclusionali, come segue:
CONCLUSIONI:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo- ogni e diversa distanza disattesa, - onerare il dott.
[...]
al versamento di un contributo mensile al mantenimento della GL Parte_1 [...]
maggiorenne a non autosufficiente, nella misura di euro 500,00 fino al Per_1
compimento dei 28 anni di età della ragazza, ovvero fino al 16.9.2025;
onerare altresì
, per lo stesso periodo, al versamento delle spese straordinarie in favore Parte_1
della GL nella misura del 70% secondo con le modalità previste dal Protocollo in uso al
Tribunale di Massa. - Dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di CP_1
assegno divorzile. - Assegnare la casa coniugale in via definitiva alla sig.ra CP_1
- Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.”
2
Le parti hanno dichiarato di rinunciare al deposito della memoria di replica di cui all'art. 190
c.p.c., alla luce dell'intervenuto accordo contestualmente al deposito delle comparse
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