Trib. Massa, sentenza 06/11/2024, n. 624

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Massa, sentenza 06/11/2024, n. 624
Giurisdizione : Trib. Massa
Numero : 624
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

N. 421/2020 R.G.

TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale
riunito in composizione collegiale in camera di consiglio, in persona dei Sigg.ri magistrati
dott. D P Presidente estensore
dott. A P Giudice
dott.ssa V P Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario ex
art. 4, comma 13, legge 1.12.1970, n. 898
, modificata con legge 6.3.1987, n. 74, a
seguito di ricorso depositato in data 21.02.2020 da
Parte_1
1
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. A M, C.F._1
in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Massa, Viale
E C, n. 33
ricorrente
nei confronti di

Controparte_1
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. M A, in virtù C.F._2
di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC
Email_1
convenuta
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
Le parti private, considerato che è già stata pronunciata sentenza non definitiva in ordine allo scioglimento del matrimonio (sentenza n. 416/2021), concludono in ordine alle condizioni di divorzio come da conclusioni congiunte rassegnate nelle rispettive comparse conclusionali, come segue:
CONCLUSIONI:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo- ogni e diversa distanza disattesa, - onerare il dott.
[...]
al versamento di un contributo mensile al mantenimento della figlia Parte_1 [...]
maggiorenne a non autosufficiente, nella misura di euro 500,00 fino al Per_1
compimento dei 28 anni di età della ragazza, ovvero fino al 16.9.2025;
onerare altresì

, per lo stesso periodo, al versamento delle spese straordinarie in favore Parte_1
della figlia nella misura del 70% secondo con le modalità previste dal Protocollo in uso al
Tribunale di Massa. - Dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di CP_1
assegno divorzile. - Assegnare la casa coniugale in via definitiva alla sig.ra CP_1
- Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.”
2
Le parti hanno dichiarato di rinunciare al deposito della memoria di replica di cui all'art. 190
c.p.c.
, alla luce dell'intervenuto accordo contestualmente al deposito delle comparse conclusionali.
Il P.M. è stato informato della procedura ed ha
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