Trib. Prato, sentenza 28/05/2024, n. 435
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Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. L S Presidente dott. C C Gdice relatore dott. G S G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1571 /2023 promossa congiuntamente da:
, c.f. con l'avv. FOSSI PAOLA, presso il cui Studio Parte_1 C.F._1 ha eletto domicilio
e
c.f. , con l'avv. LONDI BARBARA, presso il cui Parte_2 C.F._2
Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente: “- il Tribunale di Prato con sentenza omologhi la separazione personale consensuale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 sopra concordate. Le parti fin da ora, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano all'impugnazione della sentenza di separazione e chiedono altresì che il Tribunale - vista la modifica dell'art. 3, comma 1, n 2. lett. b) della L. 898/78 apportata dal D.lgs. n. 149/2022 - rimetta la causa sul ruolo con un rinvio che consenta il decorso del termine di legge, affinché alla udienza così fissata il Tribunale di Prato:
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- verificata la sussistenza dei presupposti di legge voglia pronunciare sentenza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Prato dai signori e il giorno 3 Parte_1 Parte_2 giugno 1995, atto trascritto allo stato civile del Comune di Prato, anno 1995, atto n. 114 Parte 2, Serie A alle condizioni sopra concordate”.
Per il Pubblico Ministero: “visto, in data 31.10.2023”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 29.06.2023 e ritualmente notificato, e Parte_1 [...] sposati con matrimonio celebrato con rito concordatario in data 03.06.1995 a Prato Parte_2
(PO) - trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato (PO), nel Registro atti di matrimonio dell'anno 1995, Parte II, Serie A, atto n. 114 - hanno proposto domanda congiunta volta ad ottenere, in via cumulativa, la pronuncia di separazione personale e la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in combinato disposto degli artt. 473bis.51 e 473bis.49
c.p.c.
I coniugi hanno dedotto: (1) di aver inizialmente optato per il regime patrimoniale della comunione dei beni, poi convertito in quello della separazione dei beni in data 29.05.2023;(2) che dal matrimonio sono nati i figli Giulia, e , rispettivamente in data 16.12.1996, Per_1 Per_2
25.09.2000 e 15.10.2003, tutti maggiorenni;(3) che la figlia minore non è ancora Per_2 economicamente indipendente perché studentessa universitaria iscritta al primo anno della facoltà di Scienze Infermieristiche di Prato;(4) che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;(5) che sono comproprietari dell'immobile adibito a casa familiare sito in Vaiano,
Via Alcide De Gasperi n. 1/S, per il cui acquisto hanno contratto mutuo ipotecario con la CP_1
tuttora in essere;(5) che la comunione spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno
[...] da molto tempo per incompatibilità caratteriali e la ricostituzione della convivenza appare, allo stato dei fatti, impossibile.
Il Tribunale di Prato, con sentenza non definitiva n. 750/2023, emessa in data 25.10.2023 e pubblicata in data 30.10.2023, ha omologato la separazione personale tra i due coniugi alle condizioni dai medesimi pattuite di cui al ricorso introduttivo, rimettendo la causa sul ruolo del
Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sostituendo l'udienza fissata col deposito di note scritte ex art.
127ter c.p.c. contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 898/1970, e l'allegazione della documentazione di cui all'art.
473bis.13, terzo comma, c.p.c., oltre all'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale de qua.
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Con note scritte sostitutive di udienza, tempestivamente depositate dai ricorrenti in data
13.05.2024, dato atto dell'intervenuto deposito in pct dei documenti reddituali successivi al deposito del ricorso congiunto per separazione e divorzio e dell'attestazione del passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. della sentenza di separazione n. 750/2023 del 25.10.2023, rilasciata dalla cancelleria all'uopo incaricata in data 06.05.2024, le parti hanno demandato la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le medesime in data
03.06.1995 e la conferma dei termini di cui agli accordi riportati nella sentenza di separazione e di seguito integralmente trascritti:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) Il godimento della casa coniugale posta in Vaiano, di comproprietà tra i coniugi, viene attribuito alla signora con la quale continuerà ad abitare la figlia fino a quando la casa non verrà venduta, Parte_2 Per_2 come sotto pattuito e disciplinato. Il sig. rilascerà entro il 30 giugno la casa coniugale;da quel Pt_1 momento i costi delle utenze saranno ad esclusivo carico della sig.ra che provvederà entro il Parte_2
31.07.2023 a volturare le utenze domestiche a suo nome.
3) I coniugi, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri, stabiliscono concordemente di non doversi
l'un l'altro alcuna forma di mantenimento, cui pure espressamente rinunciano.
4) Il Sig. corrisponderà direttamente alla figlia , mediante bonifico bancario alle Pt_1 Persona_3 coordinate iban che la stessa gli comunicherà entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al suo mantenimento, un importo mensile di € 300,00, che sarà rivalutato automaticamente ed annualmente, sulla Org base della variazione degli indici a decorrere dall'anno successivo alla comparizione avanti al Giudice relatore.
5) Si intendono comprese nell'assegno di contribuzione al mantenimento della figlia tutte le spese indicate nel “Protocollo d'intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché per le cause in materia di famiglia” del Tribunale di Prato del 15.03.2019 che si allega per la sola parte relativa alle spese
(doc. 14) ed al quale si rinvia come parte integrante del presente accordo. Per le spese straordinarie, non comprese nell'assegno di mantenimento, si rinvia al suddetto Protocollo sia per le caratteristiche e tipologia, sia per la sussistenza o meno dell'obbligo di preventivo accordo sulle stesse tra i genitori, sia per quanto attiene alle modalità di deliberazione e rimborso e infine in ordine alla deducibilità e/o detraibilità fiscale;le stesse graveranno al 50% su ciascuno dei genitori e saranno di volta in volta sostenute da un solo genitore
(con documento fiscale intestato alla figlia e mezzo di pagamento elettronico e/o comunque tracciabile), il quale ne chiederà il rimborso pro quota all'altro con le modalità ivi indicate.
6) La casa coniugale e la relativa autorimessa poste in Vaiano, Via Alcide de Gasperi 1/S, rappresentate al
Catasto Fabbricati del Comune di Vaiano al foglio 14 particella 1546 sub 7, cat. A/7, classe 3, vani 8, rendita
970,80 l'abitazione e foglio 14 particella 1546 sub 11, categoria C/6, classe 7, mq. 16, rendita 50,41
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l'autorimessa, sono già state messe in vendita dai coniugi che hanno pattuito le seguenti modalità e tempistiche per addivenire alla vendita:
a) Al fine di giungere prima possibile al contratto le parti si impegnano ad attuare tutte le attività necessarie per promuovere la vendita della casa coniugale. Le stesse hanno già congiuntamente incaricato due agenzie immobiliari di loro fiducia senza esclusiva. Entrambi si impegnano a consentire la visita dell'immobile alle agenzie immobiliari ed agli eventuali interessati, facendo trovare l'abitazione nelle migliori condizioni. Il sig.
è autorizzato a rientrare in casa, quando vengono in visita gli eventuali interessati, per mostrare loro Pt_1
l'immobile.
b) Le parti con la sottoscrizione del presente atto si obbligano ad accettare le proposte di acquisto dell'immobile ai seguenti prezzi: ad un prezzo non inferiore ad euro 370.000,00 fino al 31 ottobre 2023;ad un prezzo non inferiore ad euro 350.000,00 dal 01.11.2023 fino al 31.03.2024;ad un prezzo non inferiore ad euro 330.000,00 dal 01.04.2024 fino al 30.06.2024 e ad euro 320.000,00 dal 01.07.2024 fino al 31.12.2024.
Qualora la casa non venga venduta entro il 31.12.2024, le parti si obbligano a rivedere il presente accordo, fissando nuovi scaglioni di prezzo;in mancanza di accordo resterà fermo l'impegno a vendere per il prezzo minimo di euro 320.000,00.
c) Fintanto che l'immobile non verrà venduto con la conseguente estinzione del mutuo, le parti continueranno a pagare regolarmente le rate al 50% ciascuno e per tale motivo i coniugi manterranno aperto il conto corrente cointestato n. 4073367 aperto presso sul quale ognuno dei due verserà ogni mese, CP_1 entro il 20, il 50% della rata con scadenza al primo del mese successivo. La signora non appena Parte_2
avrà rilasciato la casa coniugale, sposterà la domiciliazione delle utenze su un proprio conto corrente Pt_1 personale, togliendole da quello dove attualmente sono domiciliate, in modo così che su tale c/c CP_1 rimanga solo l'addebito del mutuo.
d) Il promittente acquirente potrà accollarsi il mutuo gravante sull'immobile o altrimenti dovrà essere specificato nel preliminare che l'ipoteca verrà cancellata con il saldo prezzo che verrà corrisposto dal promittente acquirente. Il promittente acquirente verrà immesso nel possesso del bene contestualmente al rogito che dovrà essere stipulato non prima di quattro mesi dal preliminare onde consentire alla signora di trovarsi un'altra idonea sistemazione abitativa. Le parti si obbligano ad utilizzare la caparra Parte_2 confirmatoria per provvedere al pagamento della mediazione per la vendita dell'immobile ed il residuo verrà versato all per ridurre l'importo capitale del mutuo o per estinguerlo qualora la somma fosse CP_1 sufficiente.
e) Al momento del rogito con il saldo del prezzo le parti provvederanno al pagamento delle spese tecniche eventualmente occorse per il contratto di compravendita e all'estinzione del mutuo ipotecario gravante sull'immobile, se non accollato dall'acquirente e se non estinto con l'importo della caparra. L'importo residuo verrà diviso in parti uguali tra i coniugi, ma le parti concordano che se l'immobile verrà venduto fino a
350.000,00 corrisponderà alla moglie la somma di euro 30.000,00, per le causali sotto specificate Pt_1
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all'art. 11, somma che i coniugi concordando verrà ulteriormente ridotta ad € 25.000 nel caso in cui
l'immobile venga venduto ad una somma inferiore ad € 350.000,
f) Qualora una delle parti rifiuti immotivatamente un'offerta di acquisto della casa, sebbene tale offerta rientri nelle fasce di prezzo e nelle condizioni sopra indicate, la parte inadempiente corrisponderà all'altra, a titolo di penale particolare, la somma di euro 50.000,00. Inoltre, tale rifiuto attribuirà facoltà all'altra parte di richiedere la divisione giudiziale del bene. In tal caso tutte le spese legali, per avvocati, CTU e CTP, relative al procedimento per la divisione saranno a carico della parte che, con il suo ingiustificato rifiuto, avrà impedito la vendita, a titolo di penale particolare. Qualora il rifiuto dell'offerta provenga dalla signora
le parti concordano che il sig. possa legittimamente ed immediatamente tornare ad abitare Parte_2 Pt_1 nella casa coniugale, e precisamente nella zona taverna dell'abitazione (che è una villetta ubicata su tre piani) che è separata dal resto dell'abitazione ed ha un accesso autonomo. In tal caso le spese per le utenze verranno divise nella misura di 1/3 a carico di e 2/3 a carico di ed il Sig. pagherà Pt_1 Parte_2 Pt_1
1/3 della rata del mutuo.
7) Le parti hanno concordemente proceduto alla divisione dei beni mobili che arredano la casa coniugale come da elenco allegato al presente atto (doc. 15), dove sono specificati i beni che potrà asportare dalla casa Pt_1 coniugale via via che ne avrà bisogno, in momenti diversi (e a tal fine la signora si impegna a essere Parte_2 presente per consentire l'asporto) e quelli che asporterà al momento dell'immissione in possesso dell'acquirente dell'immobile.
8) I coniugi contestualmente al rilascio della casa da parte del sig. , provvederanno a dividere tra loro Pt_1
i denari che saranno depositati sul c/c n. 4073367 cointestato;gli stessi hanno aperto ciascuno un proprio conto corrente e riconoscono e si danno reciprocamente atto che tutte le somme depositate sui conti correnti personali sono di esclusiva proprietà e disponibilità dell'intestatario del conto medesimo trattandosi di beni personali non rientranti nella comunione. La sig.ra riconosce che tutti i denari, buoni fruttiferi, Parte_2 titoli, ecc. intestati al marito presso sono di sua esclusiva proprietà in quanto al medesimo CP_2 pervenuti in virtù della successione ereditaria del padre.
9) La motocicletta Triumph tg. EW96099, l'autovettura Fiat Panda tg. EY498RT e l'autovettura Smart tg.
ES689ZP sono intestate al sig. e sono di proprietà esclusiva di quest'ultimo che provvederà al Pt_1 pagamento del finanziamento/i richiesto/i per l'acquisto dei suddetti veicoli. L'autovettura Fiat 500 L è intestata ed è di proprietà esclusiva della sig.ra che provvederà al pagamento del finanziamento Parte_2 richiesto per l'acquisto del suddetto veicolo. Lo scooter Suzuki De tg. ED63357 intestato a verrà Pt_1 lasciato in uso al figlio che provvederà al pagamento di tasse, bolli, revisione, spese di manutenzione Per_1 ordinaria e straordinaria, nulla escluso. Fintanto che il sig. , a sua insindacabile scelta, non Pt_1 venderà/permuterà l'autovettura Fiat Panda, l'auto verrà lasciata in uso alla figlia i coniugi Per_2 divideranno al 50% il costo dell'assicurazione, del bollo e delle eventuali riparazioni straordinarie. Il Signor
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provvederà a togliere dalle pertinenze della casa coniugale, entro il 30.06.2023, l'autovettura Smart e Pt_1 la motocicletta Triumph tg. EW96099 a lui intestate.
10) La sig.ra si impegna a rimettere la querela sporta in data 01.12.2022 e integrazione di querela Parte_2 del 21.12.2022 presso la Legione Carabinieri toscana – stazione di Vaiano - nei confronti del sig. Pt_1
(doc. 16-17) entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente atto, rinunciando ad azionare eventuali voci di danno derivanti dai fatti di cui alla querela ed a costituirsi parte civile e a richiedere i danni tutti ove fosse comunque instaurato un procedimento penale, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rimettere eventuali altre denunce querele sporte antecedentemente alla data della firma del presente accordo nei confronti del sig. , rinunciando ad azionare eventuali voci di danno derivanti dai fatti di cui alla Pt_1 querela ed a costituirsi parte civile e a richiedere i danni tutti ove fosse comunque instaurato un procedimento penale, pena il risarcimento del danno, nonché a sporgere atti di esposto e/o denuncia e/o formale querela nei confronti del sig. per fatti avvenuti antecedentemente alla firma del presente atto, Pt_1 rinunciando ad azionare eventuali voci di danno derivanti da tali fatti ed a costituirsi parte civile e a richiedere i danni tutti ove fosse comunque instaurato un procedimento penale, pena il risarcimento del danno. Lo stesso varrà per il signor , con le stesse rinunce e tempistiche, quanto alle denunce querele Pt_1 dallo stesso presentate nei confronti della moglie.
11) I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro questione economico/patrimoniale e si danno reciprocamente conto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione derivante dal matrimonio e dal regime patrimoniale della famiglia dagli stessi prescelto, ad eccezione delle obbligazioni nascenti dal presente atto. I coniugi danno atto e dichiarano che la somma di euro 30.000 o di euro 25.000 di cui al punto 6.e) viene corrisposta a titolo di risarcimento degli eventuali supposti danni di cui alla querela e atto integrativo allegati, a titolo di indennizzo per la minor durata dell'assegnazione della casa coniugale conseguente alla decisione di vendere l'immobile e a titolo di risarcimento del danno per il prospettato illecito endofamiliare per la presunta relazione extraconiugale del sig. . Pt_1
12) Le parti si accordano affinché le condizioni sopra concordate prendano vigore dal giorno (anche precedente quello in cui saranno dettati i provvedimenti provvisori), nel quale il marito lascerà la casa coniugale, pur con la riserva, in tal caso, che egli vi rientri (rimuovendo, ove occorresse, dispositivi volti ad ostacolare il rientro), qualora per qualsivoglia ragione la separazione non venga omologata.
13) Le spese legali del presente atto sono interamente compensate tra le parti”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di divorzio - Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra i coniugi in data
03.06.1995 poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b L.898/1970, come modificati con la legge 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. B) della legge
898/1970 e successive modificazioni dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice
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Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, nella procedura di separazione conclusasi con sentenza non definitiva emessa dall'intestato Tribunale in data 25.10.2023 e pubblicata in data 30.10.2023, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti
l'interruzione della separazione.
Dunque, acquisita la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla pronuncia di divorzio mediante deposito di note scritte e tenuto conto che la comunione materiale
e spirituale tra le medesime non possa essere, allo stato dei fatti, mantenuta e ricostituita, il
Collegio designato è legittimato a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c., alle condizioni già omologate con sentenza di separazione n. 750/2023 pubblicata in data 30.10.2023, non essendo stati allegati fatti nuovi dalle parti né verificati mutamenti nelle circostanze.
Sulle spese di lite – Preso atto dell'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le medesime.
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