Trib. Mantova, sentenza 02/12/2024, n. 398
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5329/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 27/10/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. RINALDI GIANFRANCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso, essendo venuti meno i presupposti che giustificavano il permanere del vincolo coniugale, i ricorrenti e Parte_1 come sopra rappresentati ed assistiti: Chiedono all'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, previ incombenti di legge, di voler dichiarare la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza. L'abitazione familiare, in Via Luciano Lama, 14 Pegognaga (MN), di proprietà della Sig.ra sarà assegnata Parte_1 alla stessa, la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli. Il Sig.
[...] ha già lasciato l'immobile in accordo con la moglie la Sig.ra CP_1 [...]
ha già provveduto alla volturazione delle utenze a suo nome;
Eventuali Parte_1 utenze conguagliate successivamente al rilascio dell'abitazione da parte del marito, ma riferibili al periodo di convivenza, saranno suddivise al 50% ed opportunamente rendicontate al Sig. il quale si onera a corrispondere i CP_1 relativi importi alla Sig.ra entro 15 gg dalla presentazione delle Parte_1 ricevute;
Il Sig. si impegna a trasferire la propria residenza Controparte_1 presso altro immobile entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso.
2) I figli minori e saranno affidati in via condivisa Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio andando a prenderli all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 21,00, allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane non continuative con ciascun genitore, previo accordo tra i genitori in ordine ai giorni di permanenza, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
Quanto alle festività natalizie, i minori trascorreranno il 24 dicembre ed il 25 dicembre con il criterio dell'alternanza annuale e le successive settimane dal 26 al 31 e dal 1 al 6 con ciascuno dei genitori sempre con il criterio dell'alternanza annuale. Quanto alle festività Pasquali, i genitori suddivideranno i giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico in modo da trascorrere consecutivamente ciascuno la metà del periodo con i figli. I genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura nonché la struttura ricettiva prescelta per la permanenza con i figli, almeno dieci giorni prima dell'effettiva partenza.
3) Il Sig. si obbliga a versare entro il giorno 15 di ogni mese, con Controparte_1 decorrenza dal mese di ottobre 2024, un assegno mensile di euro 800,00 (Ottocento euro/00) (€ 400,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, da corrispondersi alla Sig.ra a Parte_1 mezzo bonifico,