Trib. Macerata, sentenza 13/01/2025, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Macerata, sentenza 13/01/2025, n. 15
Giurisdizione : Trib. Macerata
Numero : 15
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1226\2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc) , e vertente
T R A
ARTIGIANA ELETTRIKA S.R.L (01476820434) rapp.ta e difesa dall'avv. STRONATI SERENA, giusta procura alle liti in atti ;

-Attrice-opponente-
E
LM EL, quale titolare dell'impresa individuale OL costruzioni di OL UE) LM ([...]) rapp.to e difeso dall' avv.to GIUSTOZZI SANDRO, giusta procura in atti;

-Convenuto-opposto- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 27.9.2024.
per parte attrice:

Nr. 1226\2022 R.G.
accertata la sussistenza dei vizi e difetti nelle opere eseguite dalla ditta OL Costruzioni di OL UE e la sua responsabilità contrattuale per la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti in subappalto, dichiarare la stessa tenuta a corrispondere, anche a titolo di diminuzione del prezzo del subappalto, la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi, difetti e danni in favore della IA RI S.r.l., per un importo pari a Euro 19.225,00, o nella misura che sarà accertata in corso di causa, oltre ai danni subiti e subendi, poiché derivanti dai difetti dell'opera di ristrutturazione commessa in subappalto, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia;

- accertato che le opere contabilizzate eseguite dalla ditta OL Costruzioni di OL UE ammonta a complessivi Euro 61.724,77 e che l'importo è stato completamente fatturato dalla subappaltatrice con le fatture n.7/2021, n. 12/2021, n. 16/2021 e n. 9/2022, dichiarare che la fattura n. 12 del 14.03.2022 di Euro 15.000,00 non è riferibile al subappalto e rigettare la pretesa di pagamento azionata nei confronti di IA RI S.r.l. in relazione alla predetta fattura;

- per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare che, anche per compensazione, nulla è dovuto dalla IA RI S.r.l. in favore della OL Costruzioni di OL UE, per le ragioni tutte espresse nei motivi del presente atto, tanto in fatto quanto in diritto e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 332/2022 (R.G. 828/2022) per infondatezza della pretesa azionata dalla opposta nei confronti di IA RI S.r.l. con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per parte convenuta:
in via istruttoria, si opus, chiede l'ammissione dei capitoli di prova esclusi, della CTU e dell'ordine di esibizione, qualora sorgano dubbi sulla quantificazione dei lavori. Nel merito, si riporta a tutti gli atti già depositati e precisa le conclusioni come da memoria di costituzione del 8/11/22 da considerare riportate e trascritte in queste note di udienza”. ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Nr. 1226\2022 R.G.
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art.
45 co. 17° L. 69/09
).
E' pacifico che nel 2021, l'impresa OL Costruzioni di OL
UE, su incarico della IA RI Srl, ha eseguito alcune opere edili presso il cantiere sito in Macerata, località Sforzacosta, Via
Giovanni XXIII.
La domanda monitoria dell'odierna convenuta (attrice in senso sostanziale) è stata azionata per il pagamento di dette opere e, a tal fine, sono state emesse n. 3 fatture e precisamente la n. 16/2021 del
31.12.2021 di importo di € 20.000,00, la n. 9/2022 del 04.03.2022 di € 6.724,77 e la n. 12/2022 del 14.03.2022 di € 15.000,00.
A fronte di detti importi la OL riconosce di aver ricevuto solo un acconto di euro 7.650,00.
L'attrice, premesso di aver subappaltato “a misura” alla ditta OL una parte delle opere edili affidategli in appalto dalla committente
Associati Fisiomed srl, assume, invece, che dalla contabilità finale dei lavori risulta che a favore della OL rimane da fatturare a saldo solo la somma di euro 6.724,77;
che sono stati rilevati e tempestivamente contestati vizi difetti e danni per la cui sistemazione si è avvalsa dei propri operai e di una terza ditta (Mar. Edilizia srls di Armando
Marzioli);
che per la fattura 16\21, dopo l'acconto di euro 7.650,00, il saldo non è stato corrisposto per i costatati vizi e difetti e che, per lo stesso motivo, non è stata pagata neanche
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