Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/08/2024, n. 346
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Testo completo
N. 740/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.06.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 740/2023 R.G., promossa da
VI IO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Maida al Vico
VIII° Garibaldi n. 2 presso lo studio dell'Avv. Davide Ciliberto, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Parisi,
Francesco Muscari Tomaioli e Giacinto Greco, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede INPS di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5
Opposto nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (P.IVA 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza al Viale degli Alimena n. 108 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Adamo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229001549521000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120000857759000, n. 33020130001893678000 e n.
33020140000794342000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.06.2023 IN RG proponeva opposizione avverso
l'intimazione di pagamento n. 03020229001549521000, relativamente agli avvisi di addebito n.
33020120000857759000, n. 33020130001893678000 e n. 33020140000794342000, notificata a mezzo lettera raccomandata a/r il 17.05.2023, con la quale gli era stato intimato il pagamento della
complessiva somma di € 7.280,31, a titolo di contributi IVS fissi/entro il minimale dovuti alla gestione commercianti INPS e relative somme aggiuntive e sanzioni per gli anni 2011, 2012 e 2013, eccependo: 1) la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, ovverosia degli avvisi di addebito n. 33020120000857759000, n. 33020130001893678000 e n.
33020140000794342000;
2) l'intervenuta prescrizione ex art. 3 L. n. 335/1995 della pretesa contributiva.
Chiedeva, quindi, che venisse accertata e dichiarata l'inesistenza, l'illegittimità e la nullità dell'intimazione di pagamento opposta, relativamente agli avvisi di addebito impugnati, per omessa notifica degli atti presupposti e per prescrizione del credito contributivo sotteso agli atti di cui si discute, con conseguente declaratoria di insussistenza del diritto alla riscossione e di annullamento degli atti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.06.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 740/2023 R.G., promossa da
VI IO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Maida al Vico
VIII° Garibaldi n. 2 presso lo studio dell'Avv. Davide Ciliberto, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Parisi,
Francesco Muscari Tomaioli e Giacinto Greco, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede INPS di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5
Opposto nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (P.IVA 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza al Viale degli Alimena n. 108 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Adamo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229001549521000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120000857759000, n. 33020130001893678000 e n.
33020140000794342000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.06.2023 IN RG proponeva opposizione avverso
l'intimazione di pagamento n. 03020229001549521000, relativamente agli avvisi di addebito n.
33020120000857759000, n. 33020130001893678000 e n. 33020140000794342000, notificata a mezzo lettera raccomandata a/r il 17.05.2023, con la quale gli era stato intimato il pagamento della
complessiva somma di € 7.280,31, a titolo di contributi IVS fissi/entro il minimale dovuti alla gestione commercianti INPS e relative somme aggiuntive e sanzioni per gli anni 2011, 2012 e 2013, eccependo: 1) la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, ovverosia degli avvisi di addebito n. 33020120000857759000, n. 33020130001893678000 e n.
33020140000794342000;
2) l'intervenuta prescrizione ex art. 3 L. n. 335/1995 della pretesa contributiva.
Chiedeva, quindi, che venisse accertata e dichiarata l'inesistenza, l'illegittimità e la nullità dell'intimazione di pagamento opposta, relativamente agli avvisi di addebito impugnati, per omessa notifica degli atti presupposti e per prescrizione del credito contributivo sotteso agli atti di cui si discute, con conseguente declaratoria di insussistenza del diritto alla riscossione e di annullamento degli atti
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