Trib. Bari, sentenza 10/12/2024, n. 4917
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Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13044/2022 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti TEDESCHI FRANCESCO e NATILLA Parte_1
TAMARA
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale COroparte_1 rappresentante pro tempore, con i procuratori avv.ti LOIACONO ANTONELLA e NERO NICOLA
Resistente
Oggetto: retribuzione ferie;
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.11.2022, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la società CO (d'ora innanzi, per brevità, anche ), e, COroparte_1 premesso di essere stato dipendente della parte convenuta dal 02.10.1979 al 31.03.2020, epoca di collocamento in quiescenza, con qualifica e mansioni di Capo Stazione (par. 158) del CCNL Autoferrotranvieri del 27.11.2000, deduceva di percepire mensilmente con continuità ed in modo non occasionale i seguenti emolumenti:
1
- Indennità di trasferta prevista dall'art. 20 A CCNL del 23.7.1976, e viene corrisposta al personale aziendale quando il lavoratore effettua un turno di servizio fuori dalla residenza assegnatagli;
- Indennità di Diaria prevista dal CCNL art. 21 A del 23.07.1976 e spetta al lavoratore quando il turno di servizio comporta una permanenza fuori dalla residenza per un determinato tempo;
- Indennità di disponibilità prevista dagli accordi aziendali del 3.2.1998 e 09.06.1998, e viene corrisposta per le qualifiche di macchinista, capotreno, conduttore, agente di movimento e conducente di linea, quando il lavoratore risulta impegnato in attività non di condotta (di riserva, disponibilità o di manovra);
- Indennità fuori nastro 12° 13° 14° 15° ora prevista dall'accordo aziendale del 3.2.1998 e viene corrisposta per l'eventuale supero delle ore eccedenti l'undicesima ora;
- Indennità di produttività (cia del 2 giugno 1988);
- Indennità giornaliera;
- Premio di produttività;
- Indennità ordinaria notturna;
- Retribuzione per lavoro straordinario;
- Indennità ore di scorta prevista dagli accordi aziendali del 3.2.1998 e 09.06.1998, e viene corrisposta per le qualifiche di macchinista, capotreno, conduttore, agente di movimento e conducente di linea;
- Indennità di presenza prevista dall'accordo nazionale del 21.05.1981 all'art. 5a;
- Indennità aziendale;
- Interessenze;
che la società convenuta, allorquando versava la retribuzione nei periodi di ferie, non includeva nel relativo calcolo i suddetti emolumenti;
chiedeva che fosse accertato il suo diritto a vedere inclusi i predetti emolumenti nella retribuzione da percepire durante i periodi di ferie annuali, con conseguente condanna della società convenuta al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
quindi rassegnava le seguenti conclusioni:
“A. Accertare e dichiarare, in applicazione dei principi richiamati in narrativa, il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti richiamati in narrativa, per la parte e per i periodi in cui essi sono stati esclusi dall'Azienda dalla base di calcolo di detta retribuzione. Il tutto previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi collettivi, nazionali ed aziendali, nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo;
B. Conseguentemente, condannare l'Azienda convenuta all'inclusione degli emolumenti illegittimamente omessi dalla base di calcolo della retribuzione feriale del ricorrente, così come istituiti e disciplinati dagli accordi aziendali richiamati in narrativa ed al ricorrente corrisposti in ragione del parametro e delle mansioni a lui assegnate dall'Azienda. Il tutto oltre agli arretrati da lui maturati per i predetti titoli a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge”, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Tempestivamente costituitasi nel presente giudizio, la parte resistente contestava le avverse pretese ed eccepiva la prescrizione, quantomeno parziale, dei crediti azionati, concludendo per il rigetto della domanda.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato nei limiti, nei termini e per i motivi di seguito esposti.
In via pregiudiziale, mette conto richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa
2 indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n.5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, ritiene questo giudice che il ricorso introduttivo del giudizio sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
Deve, infatti, rilevarsi che la domanda, tenuto conto della formulazione testuale delle conclusioni di cui al ricorso, ha ad oggetto il riconoscimento della esatta retribuzione spettante nei periodi di ferie.
Tanto premesso, va segnalato che si rinvengono precedenti di segno favorevole alle ragioni del lavoratore resi in fattispecie analoga alla presente dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, le cui argomentazioni - unitamente a quelle ulteriori, necessarie allo scrutinio del caso di specie - rilevanti nell'ipotesi all'odierno esame, sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr., tra le altre, sentenza n. 3524/2021 del Tribunale di Bari, Sez.
Lavoro).
Occorre preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
Come noto, l'art. 36 Cost. stabilisce che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". Nel contempo l'art. 2109 1° e 2° co cc prevede che: "il prestatore di lavoro ... ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito" e l'art.10 D. Lgs. n. 66 del 2003 dispone che: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite".
Sul versante della regolamentazione di diritto Eurounitario, si rammenta che l'art. 31 n.2 della CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA stabilisce che "ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
E l'art.7 della Direttiva N. 88/2003/CE prevede che "gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali". Stante l'indicato contesto normativo, va altresì evidenziato che la Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dapprima chiarito che "l'espressione (di cui all'art.7 della Direttiva N. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo" (cfr. Corte di Giustizia UE sez. i, 16.3.2006, n.131, conf. Corte Giustizia UE Grande Sezione, 20.1.2009, n.
350).
Successivamente, la Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta in materia con la sentenza CGUE, Per 15.09.2011, C-155/10, c. , della quale, stante la rilevanza della pronuncia, si riportano i Per_1 passi essenziali. La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario… In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle “ferie
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annuali” ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16.03.2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e a., punto 50;
e a., cit., punto 58). Persona_3 CP_3 Come precisato dall'avvocato generale al par. 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta
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