Trib. Padova, sentenza 09/12/2024, n. 1918
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Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di PA, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle
persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Alina Rossato Presidente
dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel.
dott. ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 6121/2021 R.G. promossa
da
, con l'avv. CELON CHIARA, come da procura in atti;
Parte_1
-ricorrente-
contro
;
Controparte_1
- resistente CO-
e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
PA.
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni parte ricorrente:
“In via principale
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1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con addebito della separazione al marito ex art. 151 c.c, per i motivi in atti;
CP_1
2. porre a carico del signor l'assegno di mantenimento a favore della CP_1
signora quantificato nella somma di euro 300,00 mensili a far data Parte_1
dall'emissione dei provvedimenti provvisori del 6.5.2022 sino alla conclusione del
pignoramento della pensione del convenuto con riferimento all'esecuzione n. 262/2022,
CP_ con richiesta che tale somma sia trattenuta direttamente dall' dalla pensione del
convenuto e versata sul conto corrente della ricorrente al 5 di ogni mese per le
motivazioni già dedotte alla scorsa udienza, ai sensi dell'art. 156 co. 6 c.c, il tutto con
rivalutazione annuale Istat e richiesta rivolta all'ente di provvedere in tal senso. In ogni
caso
1. Dichiarare la contumacia del signor . Controparte_1
2. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
3. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di
legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c..”
Conclusioni pubblico ministero:
“Il Pubblico Ministero, visti gli atti, dichiara di intervenire, riservandosi le
conclusioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso, depositato in data 07/10/2021, chiedeva che venisse Parte_1
pronunciata la separazione personale dei coniugi, con pronuncia di addebito a carico al
resistente, ;
Controparte_1
2
3
- allegava che, le parti avevano contratto matrimonio concordatario a PA (PD), in
data 07/08/1967, in regime di comunione dei beni, e trascritto nei registri di stato civile
del suddetto Comune, al n. 931, parte II, serie A, anno 1967;
- riferiva che, dall'unione coniugale erano nati due figli, entrambi maggiorenni ed
economicamente autosufficienti, non residenti, da tempo, nella casa coniugale;
- rappresentava che, nel tempo, il coniuge aveva manifestato disaffezione e distacco nei
confronti della stessa iniziando a porre in essere condotte violente e aggressive, sfociate
in episodi di aggressività, violenza personale e domestica nei suoi confronti al punto da
indurla ad andare a vivere in un appartamento situato ad Albignasego, vicino ad uno dei
figli, stante le proprie precarie condizioni di salute;
- riferiva che durante la vita coniugale si era dedicata alla crescita ed alla cura della prole
oltre che alle necessità della famiglia e precisava di percepire una pensione minima di
circa € 400,00 mensili, nonché di essere gravata da un canone di affitto pari ad € 580,00,
e che riusciva a sopravvivere grazie all'aiuto di uno dei figli (cfr. verbale di udienza di
comparizione delle parti del 06.05.2022);
- rappresentava che il resistente era pensionato e percepiva la somma mensile di circa €
1.500,00 per 13 mensilità, pari ad un reddito annuo di circa € 19.500, ed era proprietario
della casa coniugale;
- formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
“ 1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con addebito della separazione al marito ex art. 151 c.c, per i motivi di cui CP_1
in narrativa;
2. porre in capo al signor l'obbligo di corrispondere alla signora , a CP_1 Pt_1
titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c, la somma di euro 600,00 mensili, da
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versarsi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal primo anno successivo alla
comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria
Riservata al prosieguo del giudizio la formulazione di ogni mezzo istruttorio anche in
considerazione delle altrui difese”
- il resistente, seppur regolarmente citato, non si
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