Trib. Bari, sentenza 11/09/2024, n. 2954
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, ha pronunziato all'udienza dell'11/9/2024 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 11700/2021 R.G. vertente
TRA
-De PP SC IA, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Chiara
Vimborsati
Ricorrente
E
1) Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, co.1, c.p.c., dal Dirigente, dott.ssa Giuseppina Lotito;
2) ITS “E. Amaldi” di Bitetto;
Resistenti
*
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare ex art. 700 e 669 bis
c.p.c., depositati in data 18/11/2020, la parte ricorrente come in epigrafe indicata, premesso di essere in possesso di titolo di specializzazione per l'insegnamento nel sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, denominata ADSS e di aver proposto istanza di inserimento nelle GPS, istituite ai sensi dell'O.M. n. 60/2020, che veniva accolta, esponeva di aver sottoscritto un primo contratto con l'Istituto “Amaldi” di Bitetto dal 25/9/2020 al 30/6/2021 ed un secondo contratto dal 9/9/2021 al 30/6/2021, lamentando che, con nota prot. n. 660/A01 del 14/10/2021, il D.S. del predetto Istituto comunicava che, in autotutela, era necessario procedere al depennamento della docente
dalle GPS ed alla revoca del contratto sottoscritto in data 9/9/2021 sul presupposto che, in relazione ai controlli effettuati ai sensi degli artt. 7,8 e 9 dell'O.M. n. 60/2020, il titolo posseduto dalla prof.ssa De PP, conseguito all'estero per il tramite di
“Evergood Advisors Campus University” e segnatamente i titoli conseguiti a Cipro, non potesse ritenersi valido ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle GPS.
Ritenuta l'illegittimità della determinazione dell'Amministrazione convenuta, adiva il
Tribunale di Bari, sezione lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “ 1.rilevata
l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente ai richiesti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, nonché degli elementi di diritto sopra esposti, in accoglimento della domanda d'urgenza e previa disapplicazione della nota prot. n. 20446 del 14/7/2021 Ministero dell'Istruzione, ed anche inaudita altera parte, ritenere e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad essere reintegrata presso l'Itis Amaldi di Bitetto senza soluzione di continuità dalla data della revoca contrattuale
2. obbligare il Ministero dell'Istruzione, l'Ambito Territoriale di Bari ed il Dirigente
Scolastico dell'Istituto Amaldi, ciascuno in relazione al proprio ambito di competenza ad adottare tutti i provvedimenti necessari a disporre il reintegro della Prof.ssa DE
PP presso l'Itis Amaldi di Bitetto, senza soluzione di continuità dalla data della revoca contrattuale ;
3. ritenere e dichiarare, in ogni caso, all'esito del giudizio di cui agli artt. 414 c.p.c. e ss., previa disapplicazione della nota prot. m. 20446 del 14/7/2021 del Ministero dell'Istruzione il diritto della parte ricorrente ad essere a vedersi reintegrata presso
l'Itis Amaldi di Bitetto senza soluzione di continuità dalla data della revoca contrattuale per l'effetto vedersi corrispondere la retribuzione ingiustamente non corrisposta nel periodo compreso tra la revoca contrattale ovvero l'ingiusto licenziamento e la sua reintegrazione in servizio;
4. in via subordinata e risarcitoria, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere, in ogni caso, il trattamento economico e giuridico derivante dal contratto sottoscritto in data 9/9/2021 presso l'ITIS Amaldi di Bitetto;
5. con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
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Instauratosi il contradditorio, si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione -
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio III, Ambito Territoriale per la
Provincia di Bari, il quale, dopo aver eccepito il difetto di giurisdizione (in favore della giurisdizione del giudice amministrativo), deduceva circa l'infondatezza dell'avversa pretesa.
Rimarcava che l'equipollenza di alcuni titoli di studio fosse stata prevista ai soli fini dell'accesso ai corsi di laurea o per il “proseguimento di studi successivi”, non anche per l'accesso ai pubblici impieghi.
Con provvedimento n. 1689/2022 del 13/1/2022, il Tribunale respingeva il ricorso ex
700 c.p.c.
Con nota datata 12/5/2022, la parte ricorrente dichiarava di depositare ordinanza emessa dal TAR Lazio – sez. IV n. 833 del 10/2/2022, invocando la cessazione della materia del contendere, istanza che reiterava all'udienza tenutasi in pari data. Le parti resistenti rappresentavano che l'ordinanza sulla scorta della quale veniva invocata la declaratoria di cessazione della materia del contendere è meramente cautelare ed invocava il rigetto del ricorso, sulla scorta del tenore della pronuncia del Consiglio di Stato n. 1697/2022, pubblicata in data 14/4/2022 e di quello della sentenza del TAR Lazio, sezione Quarta bis, n. 1550/2022 pubblicata il 10/3/2022, entrambi depositati.
All'odierna udienza la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall'amministrazione scolastica è infondata e va disattesa.
Ed invero, deve ritenersi che, ai fini della corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione nelle controversie attinenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), così come in quelle attinenti la formazione delle GPS
(sulla base dell'O.M. n. 60/2020), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, sulla scorta del principio espresso dalle SS.UU. della Suprema Corte, in virtù del quale: “In materia di procedura di trasferimento e mobilità del personale docente, la controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'8 aprile 2016, n. 241,
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adottata ex art. 462, comma 6, d.lgs. n. 297 del 1994, nella parte in cui non consente la valutazione del servizio pre-ruolo presso le scuole paritarie, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l'ordinanza in questione, lungi dal dettare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o dal determinare le dotazioni organiche complessive, si limita alla previsione di norme di dettaglio circa i termini e le modalità di presentazione delle domande relative alle procedure di mobilità – che non possono essere ascritte alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione, né equiparate all'ipotesi di passaggio da un'area funzionale ad altra – come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale, sicché il “petitum” sostanziale dedotto involge un atto di gestione della graduatoria, incidente in via diretta sulla posizione soggettiva dell'interessato e sul suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima”(Cass. SS.UU. sentenza n. 4318/2020). Tale principio risultava già affermato sempre dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che così avevano statuito: “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta