Trib. Ascoli Piceno, sentenza 06/12/2024, n. 395

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ascoli Piceno, sentenza 06/12/2024, n. 395
Giurisdizione : Trib. Ascoli Piceno
Numero : 395
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 304/2023 RG. alla udienza del 06/12/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Tra
, rapp. e dif. dagli avv.ti S. Giannattasio e A. Parte_1
Giannattasio;

ricorrente
E
rappresentato e difeso, da Avvocatura Controparte_1 dello Stato
resistente
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.5.2023, Parte_1 chiedeva dichiararsu l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del
31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei.
Chiedeva altresì che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite nei seguenti periodi di servizio: dal
15/10/2018 al 02/12/2018, dal 03/12/2018 al 03/03/2019, dal 04/03/2019 al
17/04/2019, dal 18/04/2019 al 31/05/2019, dal 03/06/2019 al 28/06/2019 svolto per
18 ore settimanali e dal 28/09/2020 al 15/10/2020, dal 16/10/2020 al 31/01/2021, dal 01/02/2021 al 28/02/2021, dal 01/03/2021 al 31/03/2021, dal 01/04/2021 al
30/04/2021, dal 01/05/2021 al 05/06/2021, dal 06/06/2021 al 23/06/2021 svolto per
12 ore settimanali, per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 2.497,28 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto
Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999.
Chiedeva quindi la ondanna della convenuta Amministrazione scolastica
a corrisponderle, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni
2
professionali maturate e mai percepite quantificate in € 2.497,28 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
L'amministrazione convenuta si costituiva in giudizio, contestava il fondamento della domanda e ne chiedeva il rigetto sostenendo che non era discriminatorio il trattamento normativamente previsto, perché il servizio prestato con supplenza temporanea non era uguale a quello prestato con supplenza annuale.
Contestava la quantificazione degli importi che sarebbero spettati alla parte ricorrente per retribuzione professionale docenti rilevando che la ricorrente aveva effettuato due giorni di assenza con permesso non retribuito per partecipazione a concorsi o esami dal 02/05/2019 al 03/05/2019 con retribuzione ridotta del 100%;
tale riduzione aveva inciso anche sulla quota di retribuzione professionale docenti conferibile nel menzionato anno scolastico dal cui totale calcolato da controparte avrebbe dovuto essere sottratto, a fronte dei due giorni di assenza, l'importo pari ad € 11,64 (2 giorni x 5,82).
La domanda appare fondata e va pertanto accolta per le condivisibili ragioni esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 che vengono di seguito riportate e fatte proprie.
“2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma
1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è
3
corrisposta per dodici mensilità con le
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