Trib. Monza, sentenza 11/11/2024, n. 957
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Testo completo
N. V.G. 5904 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa C B Presidente
Dott.ssa E M A Giudice Rel.
Dott.ssa C F Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 10/09/2024 tra
(C.F. ) nata a [...] il [...];
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nat a BERGAMO (BG) il 19/02/1991;
Controparte_1 C.F._2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre sita in Mezzago, via dell'Acqua n. 3;
2. il padre vedrà e terrà con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità: periodo in cui il Per_1 padre lavora a Belluno
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16,00 allorquando il padre preleverà al Per_1 termine della scuola materna sino alle ore 20:00 della domenica allorquando il padre, dopo aver cenato con lui, riaccompagnerà presso la madre. Per_1 periodo in cui il padre cesserà di lavorare a Belluno con rientro quotidiano presso l'abitazione di Dalmine
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16,00 allorquando il padre preleverà al Per_1 termine della scuola materna sino alle ore 20:00 della domenica allorquando il padre, dopo aver cenato con lui, riaccompagnerà presso la madre;
Per_1
- nella settimana in cui il weekend sarà di competenza paterna, il padre potrà vedere e tenere un
Per_1 giorno infrasettimanale allorquando il padre preleverà alla fine delle lezioni scolastiche e lo
Per_1 riaccompagnerà a scuola la mattina seguente;
- nella settimana in cui il weekend sarà di competenza materna, il padre potrà vedere e tenere con sé due giorni infrasettimanali allorquando il padre
Per_1 preleverà alla fine delle lezioni scolastiche e lo riaccompagnerà a scuola la mattina seguente;
Per_1
In ogni caso:
- fermo quanto sopra, il padre potrà vedere e tenere con sé per periodi aggiuntivi, sempre tenendo Per_1 in considerazioni gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, previo accordo con la madre;
- Indipendentemente dal giorno in cui cadranno, il figlio potrà trascorrere la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
- Il principio dell'alternanza si applicherà anche al giorno del compleanno del figlio, restando inteso che, ove si accordino in tal senso, i genitori potranno trascorrere entrambi detto giorno con il figlio;
- ad anni alternati il 24 e 25 dicembre sino alle ore 17,30 con la mamma ed il 25 dicembre dalle ore 17,30 al 26 dicembre con il papà e sempre ad anni alterni il 31 dicembre ed il 1 gennaio con la mamma ed il 6 gennaio con il papà;
durante il restante periodo festivo natalizio i genitori applicheranno il normale regime di visita;
- la regola dell'alternanza troverà applicazione anche per le vacanze pasquali (il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro), per le vacanze di Carnevale e per le festività infrasettimanali
e per i c.d.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa C B Presidente
Dott.ssa E M A Giudice Rel.
Dott.ssa C F Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 10/09/2024 tra
(C.F. ) nata a [...] il [...];
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nat a BERGAMO (BG) il 19/02/1991;
Controparte_1 C.F._2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre sita in Mezzago, via dell'Acqua n. 3;
2. il padre vedrà e terrà con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità: periodo in cui il Per_1 padre lavora a Belluno
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16,00 allorquando il padre preleverà al Per_1 termine della scuola materna sino alle ore 20:00 della domenica allorquando il padre, dopo aver cenato con lui, riaccompagnerà presso la madre. Per_1 periodo in cui il padre cesserà di lavorare a Belluno con rientro quotidiano presso l'abitazione di Dalmine
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16,00 allorquando il padre preleverà al Per_1 termine della scuola materna sino alle ore 20:00 della domenica allorquando il padre, dopo aver cenato con lui, riaccompagnerà presso la madre;
Per_1
- nella settimana in cui il weekend sarà di competenza paterna, il padre potrà vedere e tenere un
Per_1 giorno infrasettimanale allorquando il padre preleverà alla fine delle lezioni scolastiche e lo
Per_1 riaccompagnerà a scuola la mattina seguente;
- nella settimana in cui il weekend sarà di competenza materna, il padre potrà vedere e tenere con sé due giorni infrasettimanali allorquando il padre
Per_1 preleverà alla fine delle lezioni scolastiche e lo riaccompagnerà a scuola la mattina seguente;
Per_1
In ogni caso:
- fermo quanto sopra, il padre potrà vedere e tenere con sé per periodi aggiuntivi, sempre tenendo Per_1 in considerazioni gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, previo accordo con la madre;
- Indipendentemente dal giorno in cui cadranno, il figlio potrà trascorrere la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
- Il principio dell'alternanza si applicherà anche al giorno del compleanno del figlio, restando inteso che, ove si accordino in tal senso, i genitori potranno trascorrere entrambi detto giorno con il figlio;
- ad anni alternati il 24 e 25 dicembre sino alle ore 17,30 con la mamma ed il 25 dicembre dalle ore 17,30 al 26 dicembre con il papà e sempre ad anni alterni il 31 dicembre ed il 1 gennaio con la mamma ed il 6 gennaio con il papà;
durante il restante periodo festivo natalizio i genitori applicheranno il normale regime di visita;
- la regola dell'alternanza troverà applicazione anche per le vacanze pasquali (il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro), per le vacanze di Carnevale e per le festività infrasettimanali
e per i c.d.
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