Trib. Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 8
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 14889/2020 RG. promossa da:
STUDIO SANDONI S.R.L. rappresentato e difeso dall'avv. LABOMBARDA GIULIANO con domicilio eletto in Via Guerrazzi 30 40125 BOLOGNA contro
ALLTECH ITALY S.R.L. rappresentata e difesa dall'avv. BORGHI ALBERTO con domicilio eletto in VIA A. RUBBIANI N. 10 40124 BOLOGNA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis cpc lo Studio Sandoni S.r.l. conveniva in giudizio la società Alltech Italy S.r.l. per vedere accolte le seguenti conclusioni:
Voglia l'Onorevole Tribunale Civile di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare che la convenuta ALLTECH ITALY s.r.l. è illegittimamente receduta dal contratto oggetto di causa da intendersi, pertanto, risolto per inadempimento della convenuta medesima e, per i motivi indicati in narrativa, condannare ALLTECH ITALY s.r.l. a corrispondere a STUDIO SANDONI s.r.l. la complessiva somma di € 18.420,06 di cui € 4.420,06 a fronte della fattura n. 117/20 rimasta impagata ed € 14.000,00 a titolo di mancato guadagno e risarcimento danni, o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge.
Con vittoria di spese e compensi di lite…”
Si costituiva la società convenuta contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito chiedendo:
“che il Tribunale intestato, previa valutazione dell'opportunità o necessità di trasformazione del rito ex art. 702 ter comma 3 c.p.c., voglia in via preliminare di rito: dichiarare la domanda improcedibile in quanto proposta in violazione dell'art. 3 D.L. n. 132/14, con adozione di ogni conseguente provvedimento ex comma 1 di detta disposizione nel merito: rigettare la domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa
pagina 1 di 4 in via riconvenzionale: accertare l'inadempimento contrattuale dello Studio Sandoni srl nonché il conseguente danno contrattuale cagionato ad Alltech Italy srl e per l'effetto condannare la ricorrente al pagamento dei danni come quantificati in corso di causa, o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, co interessi e rivalutazione
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA “.
Alla prima udienza il Giudice disponeva l'avvio della negoziazione assistita, il mutamento di rito, nonché dichiarava la nullità della domanda riconvenzionale di parte convenuta, autorizzando comunque la sanatoria mediante deposito di memoria di costituzione integrativa.
La causa veniva poi istruita mediante l'assunzione delle prove orali richieste e mediante la produzione documentale offerta dalle parti.
La domanda attorea può essere accolta solo in parte.
Pacifica l'accettazione, in data 01/06/2012, da parte della Alltech Italy S.r.l., della “proposta contrattuale, informativa privacy e norme antiriciclaggio” allegata quale doc.n.1 dall'attore.
Con tale contratto lo Studio Sandoni S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, rag. Daniele
Ottavi, si impegnava a svolgere i servizi di elaborazione, redazione e tenuta delle scritture e dei registri obbligatori per il datore di lavoro, elaborazione dei modelli F24 mensili, elaborazione e trasmissione mensile modello Uniemens, nonché ogni ulteriore attività necessaria e meglio precisata nell'allegato
“A”, espressamente richiamato.
“Eventuali incarichi conferiti allo Studio, e relativi a materie che la legge riserva a soggetti iscritti ad albi ed ordini professionali, ancorché conferiti e fatturati dallo Studio,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 14889/2020 RG. promossa da:
STUDIO SANDONI S.R.L. rappresentato e difeso dall'avv. LABOMBARDA GIULIANO con domicilio eletto in Via Guerrazzi 30 40125 BOLOGNA contro
ALLTECH ITALY S.R.L. rappresentata e difesa dall'avv. BORGHI ALBERTO con domicilio eletto in VIA A. RUBBIANI N. 10 40124 BOLOGNA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis cpc lo Studio Sandoni S.r.l. conveniva in giudizio la società Alltech Italy S.r.l. per vedere accolte le seguenti conclusioni:
Voglia l'Onorevole Tribunale Civile di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare che la convenuta ALLTECH ITALY s.r.l. è illegittimamente receduta dal contratto oggetto di causa da intendersi, pertanto, risolto per inadempimento della convenuta medesima e, per i motivi indicati in narrativa, condannare ALLTECH ITALY s.r.l. a corrispondere a STUDIO SANDONI s.r.l. la complessiva somma di € 18.420,06 di cui € 4.420,06 a fronte della fattura n. 117/20 rimasta impagata ed € 14.000,00 a titolo di mancato guadagno e risarcimento danni, o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge.
Con vittoria di spese e compensi di lite…”
Si costituiva la società convenuta contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito chiedendo:
“che il Tribunale intestato, previa valutazione dell'opportunità o necessità di trasformazione del rito ex art. 702 ter comma 3 c.p.c., voglia in via preliminare di rito: dichiarare la domanda improcedibile in quanto proposta in violazione dell'art. 3 D.L. n. 132/14, con adozione di ogni conseguente provvedimento ex comma 1 di detta disposizione nel merito: rigettare la domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa
pagina 1 di 4 in via riconvenzionale: accertare l'inadempimento contrattuale dello Studio Sandoni srl nonché il conseguente danno contrattuale cagionato ad Alltech Italy srl e per l'effetto condannare la ricorrente al pagamento dei danni come quantificati in corso di causa, o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, co interessi e rivalutazione
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA “.
Alla prima udienza il Giudice disponeva l'avvio della negoziazione assistita, il mutamento di rito, nonché dichiarava la nullità della domanda riconvenzionale di parte convenuta, autorizzando comunque la sanatoria mediante deposito di memoria di costituzione integrativa.
La causa veniva poi istruita mediante l'assunzione delle prove orali richieste e mediante la produzione documentale offerta dalle parti.
La domanda attorea può essere accolta solo in parte.
Pacifica l'accettazione, in data 01/06/2012, da parte della Alltech Italy S.r.l., della “proposta contrattuale, informativa privacy e norme antiriciclaggio” allegata quale doc.n.1 dall'attore.
Con tale contratto lo Studio Sandoni S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, rag. Daniele
Ottavi, si impegnava a svolgere i servizi di elaborazione, redazione e tenuta delle scritture e dei registri obbligatori per il datore di lavoro, elaborazione dei modelli F24 mensili, elaborazione e trasmissione mensile modello Uniemens, nonché ogni ulteriore attività necessaria e meglio precisata nell'allegato
“A”, espressamente richiamato.
“Eventuali incarichi conferiti allo Studio, e relativi a materie che la legge riserva a soggetti iscritti ad albi ed ordini professionali, ancorché conferiti e fatturati dallo Studio,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi