Trib. Torino, sentenza 14/11/2024, n. 3037

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 14/11/2024, n. 3037
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 3037
Data del deposito : 14 novembre 2024

Testo completo

RGL n. 2664/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dott. L A, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE art. 429 primo comma c.p.c. nella causa RGL n. 2664/2024 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli, via L. Giordano, n. 15, presso lo Studio dell'avv. Guido MARONE, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. )- Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1,
c.p.c.
, dalla Dott.ssa , Dirigente del di , dalla Persona_1 CP_3 CP_2
Dott.ssa C C, Funzionario del Controparte_1
e dalla Dott.ssa E C, dipendente dello stesso , legalmente CP_1 domiciliati presso l' di , Via Coazze n. 18 Controparte_2 CP_2
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: Carta elettronica docenti
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: richiama le conclusioni di cui al ricorso.
Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
1


RGL n. 2664/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo.

2. Il ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla CP_1 messa a disposizione dell'importo di € 2.500,00 (pari ad € 500 per ciascun
a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.

3. Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, CP_1 contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa,
e sarebbe quindi incompatibile
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