Trib. Palermo, sentenza 05/12/2024, n. 5016
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 6473 del 2021 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GRECO GIUSEPPE EMANULELE e l'avv. PECORARO UGO ricorrente
CONTRO già Controparte_1 CP_2
Con l'avv. SOLLI DANIELE resistente
Controparte_3
Con l'avv. MARINELLI MASSIMILIANO resistente
CP_4
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza di trattazione scritta del 02.12.2024 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida per ciascuna parte resistente in € 1.890,00 per onorario, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute;
condanna altresì parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che CP_4
liquida in € 1.200,00 per onorario, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se
1
dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato il 12.07.2021 il ricorrente in epigrafe deduceva di Cont aver lavorato alle dipendenze della oggi denominata dal CP_2 CP_1
08/07/2013 e fino all'11/11/2019, data in cui gli veniva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
di essere stato assunto con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di “personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali” ed inquadrato al livello 6 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi;
che il contratto di lavoro prevedeva una retribuzione mensile pari a € 1.117,33 per n. 13 mensilità e un massimo di 40 ore settimanali, con orario di lavoro così distribuito: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, e dalle ore 15.00 alle ore 18.30;
che, nonostante il limite di 40 ore settimanali, per tutta la durata del rapporto di lavoro, aveva svolto la sua attività lavorativa per un totale di almeno 52 ore settimanali e, nello specifico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore
20.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 e per una domenica al mese dalle 9.00 alle ore 13.00;
che, pur essendo formalmente assunto dalla
aveva sempre svolto la propria prestazione lavorativa anche in favore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 6473 del 2021 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GRECO GIUSEPPE EMANULELE e l'avv. PECORARO UGO ricorrente
CONTRO già Controparte_1 CP_2
Con l'avv. SOLLI DANIELE resistente
Controparte_3
Con l'avv. MARINELLI MASSIMILIANO resistente
CP_4
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza di trattazione scritta del 02.12.2024 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida per ciascuna parte resistente in € 1.890,00 per onorario, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute;
condanna altresì parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che CP_4
liquida in € 1.200,00 per onorario, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se
1
dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato il 12.07.2021 il ricorrente in epigrafe deduceva di Cont aver lavorato alle dipendenze della oggi denominata dal CP_2 CP_1
08/07/2013 e fino all'11/11/2019, data in cui gli veniva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
di essere stato assunto con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di “personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali” ed inquadrato al livello 6 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi;
che il contratto di lavoro prevedeva una retribuzione mensile pari a € 1.117,33 per n. 13 mensilità e un massimo di 40 ore settimanali, con orario di lavoro così distribuito: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, e dalle ore 15.00 alle ore 18.30;
che, nonostante il limite di 40 ore settimanali, per tutta la durata del rapporto di lavoro, aveva svolto la sua attività lavorativa per un totale di almeno 52 ore settimanali e, nello specifico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore
20.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 e per una domenica al mese dalle 9.00 alle ore 13.00;
che, pur essendo formalmente assunto dalla
aveva sempre svolto la propria prestazione lavorativa anche in favore
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi