Trib. Catanzaro, sentenza 22/01/2024, n. 137

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 22/01/2024, n. 137
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 137
Data del deposito : 22 gennaio 2024

Testo completo


Repubblica LIna
In Nome del Popolo LIno
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott.ssa Francesca Rinaldi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 427 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021 posta in deliberazione all'udienza del 13/10/2023, con concessione alle parti dei termini di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche e vertente tra
ALLIR SR, 15331081008 (con l'avv. BRIZZI SANTINA, [...]) - appellante – e SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, 00875360018 (con l'avv.
LEDONNE PASQUALINO, [...]) -;NO TT – appellata contumace -;

Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 2133/20;

Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, All IR LI RLs conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la Società Reale Mutua di Ass.ni e NO NI chiedendo
l'accoglimento delle seguenti conclusioni, “Voglia il Tribunale 1) In via preliminare: Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della sentenza impugnata per i motivi esposti nel presente appello;
2) In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto azionato dalla ALL IR LI SR (g ià AUTOMOTIVEHOLDING SRL CARROZZERIA) , quale cessionaria del credito in oggetto, ai sensi dell'art. 1260 c.c. e per l'effetto, Condannare la

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI , in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni materiali per la somma di Euro 5.280,03 , in favore della ALL
IR LI SR ( già AUTOMOTIVEHOLDING SRL CARROZZERIA), in persona del suo
Amministratore unico pro tempore, nonché al pagamento delle spese extragiudiziali per l'importo considerato di giustizia, oltre il danno da svalutazione commerciale, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento a quello dell'effettivo soddisfo, oltre accessori di legge;
Con

1 vittoria delle spese legali del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali da distrarre in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.”
Si costituiva la Società Reale Mutua di Ass.ni rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia il
Tribunale dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico
e fattuale, l'appello proposto dalla All IR LI RLs, avverso la Sentenza n. 2133/2020, emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro, per le motivazioni di cui in narrativa, con conseguente conferma in toto della stessa” e chiedendo al Tribunale di “Accogliere tutte le domande formulate dall'odierna appellata in primo grado, ritenute assorbite e non esaminate e che qui si trascrivono.
Con condanna alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”
NO NI, sebbene regolarmente citata, non si costituiva restando contumace.
All'udienza del 13.10.2023, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da “note di trattazione scritta” depositate e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni quaranta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
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Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione sollevata – solo in sede di comparsa conclusionale – dall'appellante atteso che, contrariamente a quanto genericamente affermato dalla difesa della All IR LI RLs, nel giudizio di primo grado è stato regolarmente citato il responsabile civile NO NI, la quale non si è costituita restando contumace.
A fondamento dell'impugnazione l'appellante ha dedotto: nullità della sentenza per carenza di motivazione;
violazione dell'art. 115 c.p.c.;
mancata ed errata applicazione delle norme di diritto in tema di valutazione delle prove sulla responsabilità del sinistro stradale.
L'appello non è fondato e deve, pertanto, essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
Deve innanzitutto essere respinto il primo motivo di appello.
Avendo l'opponente eccepito la nullità della sentenza per omessa motivazione è opportuno evidenziare che, come noto, in forza dell'art. 132 c.p.c., tra gli
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