Trib. Lecco, sentenza 09/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecco, sentenza 09/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Trib. Lecco
Numero : 9
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 2 settembre 2024 ed iscritta al
n. 1376 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._1
Massimiliano di Palombara n. 27, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Martinelli del foro di Roma
ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 76,
giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Robbiate, Via del Cavetto n. 52, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Marengo del foro di Milano ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Corso Buenos Aires n. 45, giusta
procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
pagina 1 di 7
All'udienza del 17 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Scanno (AQ), a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza.
- Disporre la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a , assegnazione disposta nel Controparte_1
provvedimento di separazione, non essendo più sussistenti i presupposti di legge in quanto il figlio Persona_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, non è più con lei convivente;
nella denegata ipotesi di mancato

accoglimento di tale richiesta, si chiede che il Giudicante valuti il beneficio economico tratto dalla nel godimento CP_1
dell'immobile.
- Confermare, a carico del sig. l'assegno di mantenimento in favore del figlio pari a 1.000,00 euro mensili Pt_1 Per_1
(secondo l'attuale indice di rivalutazione Istat), da versarsi allo stesso in via diretta , su c/c ad egli intestato, non essendo
più convivente con la madre, e delle spese straordinarie nella misura del 100% a carico del Pt_1
Con vittoria di spese e compensi”.
Per parte resistente: “Piaccia al Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza, azione o ragione rigettata, così
giudicare:
A) Dichiarare l'intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e Parte_1
in Scanno (AQ) in data 3 giugno 2000 e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune Controparte_1
nei Registri dell'anno 2000, al n. 5, Parte II, Serie A – Ufficio 1 con conseguente ordine di annotazione all'Ufficiale dello
Stato Civile;

B) Disporre l'assegnazione dell'abitazione di Merate Via Del Cavetto 52, già domicilio coniugale e di proprietà al 50% pro
indiviso tra le parti, in favore della signora CP_1
C) Disporre l'obbligo a carico del dottor della somministrazione periodica mensile di un assegno divorzile in Parte_1
favore della signora di una somma pari ad €. 1.600,00 e/o quella meglio ritenuta, comunque non Controparte_1
inferiore all'assegno di mantenimento attualmente corrisposto a seguito di sentenza di separazione prevedendone la
rivalutazione automatica;

pagina 2 di 7 D) Disporre a carico del dottor l'assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad €. 1.000,00 mensili Pt_1 Per_1
rivalutabili di anno in anno da versare alla madre sino alla totale indipendenza economica del figlio ;
Per_1

E) Disporre, altresì, a carico del padre, il pagamento del 100% delle spese straordinarie, scolastiche, ludiche e sanitarie,
sino al raggiungimento della totale indipendenza economica del figlio stesso;

F) Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 2.9.2024, , coniugato con Parte_1 [...]
a seguito di matrimonio
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