Trib. Palermo, sentenza 15/02/2025, n. 721

TRIB Palermo
Sentenza
15 febbraio 2025
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TRIB Palermo
Sentenza
15 febbraio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, riguarda una controversia tra un ricorrente e l'INPS, avente ad oggetto la ripetizione di indebito. Il ricorrente ha richiesto la dichiarazione di illegittimità di due provvedimenti di indebito e il pagamento dell'importo totale di € 7.470,41, sostenendo di non aver mai ricevuto le notifiche relative agli indebiti e di trovarsi in una situazione di affidamento incolpevole. Dall'altra parte, l'INPS ha contestato la domanda, evidenziando che le trattenute erano giustificate dalla mancanza del requisito di residenza in Italia, necessario per la corresponsione delle prestazioni assistenziali.

Il Giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che il ricorrente non ha contestato la regolarità delle notifiche e la sua residenza all'estero durante il periodo in questione. Ha sottolineato che, nonostante il principio dell'affidamento incolpevole, il ricorrente non poteva ritenere di avere diritto alle prestazioni assistenziali mentre risiedeva in Germania, in quanto tali prestazioni sono inesportabili. Pertanto, l'operato dell'INPS è stato ritenuto legittimo, e il ricorrente non è stato condannato al pagamento delle spese processuali, essendo rimasto soccombente ma avendo presentato una dichiarazione di non opposizione.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 15/02/2025, n. 721
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 721
Data del deposito : 15 febbraio 2025

Testo completo

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.

___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 9182 R.G. L. 2023, promossa
D A
CA IN, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo
Addì ______________ MANNINO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato Rilasciata spedizione in presso lo studio di questi, in Palermo, Via Ludovico Ariosto 1 L;
forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________

per ___________________
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA ______________________
SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia ______________________
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, Il Cancelliere ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -

OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 15/01/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;

Rigetta il ricorso.
Dichiara il ricorrente non soggetto al pagamento delle spese processuali.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE

Con ricorso depositato il 18/07/2023, CA IN, premesso che l'I.N.P.S.,
con nota del 9/03/2021, gli aveva comunicato di avere riliquidato la pensione cat. INVCIV n.
07050142 di cui era titolare e che, da tale ricalcolo, era derivato un credito in suo favore pari a complessivi € 7.470,41, sui quali, tuttavia, era stata applicata una trattenuta pari ad €
2.400,64 e che, pertanto, la somma effettivamente dovuta, ma non corrisposta, era stata ridotta ad € 5.069,77 a causa di due diversi indebiti del 21/09/2020, le cui note erano state recuperate dalla cassetta postale del sito I.N.P.S., ma che non gli erano mai stati notificate,
adì questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, per ottenere la declaratoria di illegittimità degli indebiti mai ricevuti (entrambi emessi il 21/09/2020 per il periodo dal 1°/03/2020 al 31/05/2020, n. 00015616175 su pensione cat. INVCIV n. 07050142
di € 2.400,64 e n. 15617203 su pensione cat. IOS n. 46004383 di € 1.341,96) e la condanna dell'I.N.P.S., convenuto in giudizio, al pagamento dell'intero importo liquidato in suo favore, pari ad € 7.470,41, in virtù delle norme e dei principi che regolano la materia dell'indebito, in particolare il principio dell'affidamento incolpevole e dell'irripetibilità per
sopravvenuta carenza del requisito reddituale, con vittoria di spese.
L'I.N.P.S., ritualmente costituitosi
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