Trib. Castrovillari, sentenza 21/09/2024, n. 1707

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 21/09/2024, n. 1707
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 1707
Data del deposito : 21 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3040/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
ROSA RIMOLA, con l'assistenza e difesa dell'avv. Riccardo Rosa;

e
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, con l'assistenza e difesa dell'avv.
Silvia Cumino;

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01/09/2023, la parte ricorrente, premesso di essere dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza presso l'U.O. di Cardiologia ed U.T.C. del
Presidio Ospedaliero di Castrovillari, assunta con contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato dal 14.01.2003, inquadrata con la qualifica di Infermiere, Collaboratore
Professionale Sanitario, Categoria D, ha domandato di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere da parte della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza la indennità da rischio radiologico, da recupero biologico e la retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione a partire dal mese di gennaio 2017 fino al mese di giugno 2022, e per
l'effetto condannare parte resistente al pagamento della somma complessiva di Euro
17.290,51, di cui Euro 6.817,14 a titolo di differenze retributive per Indennità professionali specifiche per le esposizioni alle radiazioni ionizzanti (rischio radiologico), Euro 5.874,49 a titolo differenza retributive per mancato riposo biologico, ed Euro 4.598,88 per il mancato riconoscimento di indennità per il tempo di vestizione e passaggio di consegne”.
L'Azienda sanitaria resistente si è costituita chiedendo il rigetto delle pretese.
2. L'indennità da rischio di radiazioni è disciplinata da una pluralità di norme succedutesi nel tempo (art. 1 legge 28 marzo 1968 n. 416, art. 58 D.P.R. 28 maggio 1987 n. 270, art. 1 legge
1


27 ottobre 1988 n. 460, art. 54 del D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384, art. 5 legge 23 dicembre
1994, n. 724) che prevedono alcuni benefici in favore del personale medico e tecnico di radiologia;
le norme, inoltre, estendono i suddetti benefici anche in favore del personale che sia esposto in modo continuativo al rischio di radiazioni ionizzanti. In particolare, tali norme stabiliscono che spetta una indennità mensile lorda di lire 200.000 «al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma primo dell'art. 58 del d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270», e cioè ai medici e tecnici radiologi sottoposti con continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibiti ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente. Inoltre, al personale sanitario esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente
o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di radiologia, spetta - previo accertamento dell'apposita commissione istituita ai sensi del comma quarto dell'art. 58 del
d.P.R. n. 270 del 1987 - un'indennità mensile lorda di lire 50.000.
Il sistema normativo in questione è stato sospettato di illegittimità costituzionale per il fatto di limitare al solo personale medico e tecnico di radiologia l'indennità di rischio radiologico pari
a lire 200.000 mensili lorde, con il congedo aggiuntivo di quindici giorni, e di riservare, invece,
a tutto il restante personale esposto al rischio di radiazioni ionizzanti una indennità mensile lorda di lire 50.000, senza diritto al congedo aggiuntivo, in quanto tali disposizioni assoggetterebbero ad un trattamento ingiustificatamente differenziato lavoratori ospedalieri esposti allo stesso rischio radiologico, ma distinti dalla legge, ai fini della misura dell'indennità, sulla base della sola qualifica rivestita e non dell'effettiva esposizione al rischio.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 343 del 1992 ha ritenuto non fondata la questione provvedendo ad una interpretazione sistematica delle norme. La Corte ha osservato che
l'indennità di rischio radiologico «non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione, venendo a rappresentare un concorso alle spese che l'operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico o terapeutico, al fine di ridurre i rischi da esposizione. La finalità di prevenzione propria dell'indennità di rischio da radiazioni può essere, di conseguenza, compiutamente realizzata solo se - nella attribuzione della stessa indennità - venga valorizzato, anche al di là della qualifica rivestita, il dato della effettiva esposizione al rischio, connesso all'esercizio non occasionale né temporaneo di
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