Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/01/2025, n. 1243

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/01/2025, n. 1243
Giurisdizione : Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
Numero : 1243
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

Proc. n. 1054 2024 R.G.
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
Dott. Giovanni De Marco Presidente
Dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est.
Giudice Dott.ssa Viviana Scaramuzza
Nella causa iscritta al n. 1054/2024 R.G. vertente tra: C.F. 1 nato a [...] 1 , C.F.: '
,
il 01/10/1987, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. VARRONE TOMMASO;

RICORRENTE
CP_1 , C.F.: C.F. 2 nata a [...]
,
di Gotto (ME), il 06/04/1981, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. DAMA
IRENE;

RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
riunito nella Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente:


SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 20/12/2024 le parti hanno concluso come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/09/2024, Parte 1 ha esposto di
e che da tale avere intrattenuto una relazione more uxorio con CP 1
unione è nato il [...] il piccolo Persona 1 ;
che la relazione si
è interrotta e la CP_1 si è trasferita unitamente al piccolo in altra abitazione. Ha chiesto di regolamentare l'affidamento, il diritto di visita e le condizioni di mantenimento del minore.
Si è costituita CP 1 , la quale ha dedotto che la fine della
relazione coniugale è da imputare al comportamento del Pt 1 gravemente ingiurioso e violento nei propri confronti. Ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore, di regolamentare il diritto di visita secondo quanto indicato nella propria comparsa, di disporre a carico del Pt 1 un contributo al mantenimento di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di disporre che l'assegno unico sia percepito dalla stessa al 100%.
All'udienza del 20/12/2024 le parti sono comparse personalmente dinanzi al giudice delegato e, in esito alla discussione, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla CP_1 va rigettata.
Il Collegio osserva che l'affidamento monogenitoriale ha carattere residuale e può essere disposto in via rigorosamente subordinata ed eccezionale rispetto all'affido condiviso, ovvero solo laddove quest'ultimo sia pregiudizievole per la prole. Nel caso di specie, le allegazioni della CP_1 in merito all'asserita inidoneità genitoriale del appaiono generiche e prive di supporto, frutto di una Pt 1
eccessiva litigiosità tra le parti;
dunque, non si ravvisano elementi per disporre
l'affidamento esclusivo, avuto riguardo al superiore interesse del minore ed al suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Va quindi disposto l'affido condiviso del minore Persona 1
con collocamento prevalente presso il domicilio
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