Trib. Piacenza, sentenza 14/01/2025, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Piacenza, sentenza 14/01/2025, n. 15
Giurisdizione : Trib. Piacenza
Numero : 15
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo


Oggetto: separazione giudiziale

Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle
persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 02.01.2023
da
c.f. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
UZ GE (Albania), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lauretta
Alberti del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata
presso il relativo studio sito in Borgonovo Val Tidone (PC),
p.zza Garibaldi, n. 19, in virtù di procura in calce al
ricorso su foglio separato.


- RICORRENTE -


contro
c.f. , nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(Albania), residente in [...], di fatto domiciliato in
Piacenza, via Antonio Zanetti n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio Dalla
Giovanna del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in
Piacenza, Corso Garibaldi, n. 14, giusta procura come da foglio separato allegato alla
memoria di costituzione.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 23.05.2024, la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte
le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2 gennaio 2023 chiedeva di sentire Parte_1
dichiarare la separazione personale dal marito , con il quale aveva CP_1
contratto matrimonio in Piacenza, in data 30.11.2002, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Piacenza, anno 2002, parte I, n. 153, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni, matrimonio dal quale erano nati i figli R_
(il 16.5.2002) e (l'8.7.2005). _2
A sostegno del ricorso, deduceva: Parte_1 che l'unione era definitivamente venuta meno a causa di condotte particolarmente autoritarie assunte dal signor anche nel rapporto coi figli, ciò che aveva CP_1
determinato la cessazione della convivenza tra i coniugi già dal febbraio 2022, a seguito della quale la ricorrente si era trasferita con i figli presso l'abitazione dei propri genitori sita in Calendasco – ove allo stato viveva – mentre il signor inizialmente CP_1 trasferitosi presso l'abitazione della madre, era poi rientrato nella casa coniugale;

che in seguito alla cessazione della convivenza tra i coniugi i genitori della ricorrente avevano manifestato la loro disponibilità ad aiutare anche economicamente la figlia, la quale, potendo contare solamente sul proprio stipendio anche per quanto riguardava il mantenimento dei figli, non sarebbe stata in grado di sostenere il pagamento di un canone di locazione per la casa coniugale, vedendosi dunque costretta a ricorrere all'aiuto, anche di ordine economico, dei suoi genitori;
che non vi erano beni mobili o immobili in comproprietà tra i coniugi;
che la ricorrente lavorava in qualità di operatrice sociosanitaria, percependo un reddito lordo annuo pari a 16.723,00 Euro per l'anno 2022, mentre il signor CP_1
svolgeva da tempo attività di autotrasportatore, con una retribuzione mensile netta pari a circa 2.400,00 Euro, ma, a causa di un prolungato periodo di malattia ed assenza da parte del signor la ricorrente non aveva contezza dell'attuale situazione lavorativa del CP_1
resistente;

che la ricorrente provvedeva integralmente al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, senza ricevere alcun contributo economico da parte del marito;

che il figlio primogenito, pur essendo maggiorenne, non aveva ancora reperito un'occupazione lavorativa che gli consentisse di raggiungere un'indipendenza anche economica, mentre la figlia stava frequentando la terza classe dell'istituto tecnico _2 commerciale “Romagnosi” a Piacenza;

che la ricorrente, per il tramite del suo Difensore, aveva invitato il marito a valutare un'ipotesi di separazione consensuale, ma invano;

che era venuta meno ogni comunione morale e materiale tra i coniugi.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con affidamento condiviso della figlia minore _2
ad entrambi i genitori e collocamento prevalente della stessa presso la residenza materna, con i più ampi diritti di visita del padre, purché nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e con congruo preavviso da comunicarsi alla madre, ponendo a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento dei figli nella misura complessiva di Euro 600,00 (Euro 400,00 per la figlia minore ed Euro 200,00 per _2
il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ) oltre alla R_
rivalutazione annuale Istat a decorrere dall'anno successivo alla data dell'ordinanza presidenziale di assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti e oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi, come da linee guida del CNF. Chiedeva, infine, il riconoscimento integrale dell'assegno unico universale, anche in ragione del collocamento della prole presso la madre.
Con decreto in data 11-16 gennaio 2023, la Presidente di Sezione fissava l'udienza del 21 febbraio 2023 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, ordinando a quest'ultima l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni.
Con istanza di differimento udienza depositata in data 17 febbraio 2023, il
Procuratore di parte resistente rappresentava che il signor era stato ricoverato CP_1 presso l'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma per edema polmonare acuto per poi essere sottoposto ad un delicato intervento di rivascolarizzazione chirurgica del miocardio con innesto di triplice bypass aortocoronarico, di tal che con decreto in data 20 febbraio
2023 l'udienza veniva differita al giorno 28 marzo 2023 per i medesimi incombenti.
Con memoria depositata in data 21 marzo 2023 si costituiva in giudizio CP_1
, aderendo alla domanda di separazione personale formulata dalla ricorrente, ma
[...]
alle diverse condizioni dallo stesso indicate in comparsa di costituzione. In particolare, il resistente contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente e riferiva che la convivenza tra i coniugi era cessata nel febbraio 2022 quando la ricorrente si era trasferiva insieme ai figli in Calendasco presso l'abitazione dei genitori, mentre il resistente aveva disdetto il contratto di affitto della casa coniugale per trasferirsi presso l'abitazione della madre in Piacenza. Precisava, inoltre, che a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute (diabete mellito, cardiopatia ipertensiva ed epatologia cronica) da mesi non svolgeva più l'attività lavorativa di autotrasportatore, che lo costringeva a numerose ore di trasferta, e allo stato era disoccupato nonché inabile al lavoro, non potendo dunque mantenere la capacità reddituale di cui beneficiava in passato. Di contro – a dire del resistente - la ricorrente percepiva una retribuzione mensile di circa 1.500,00 Euro, viveva nella casa di proprietà dei suoi genitori, non più residenti in Italia, non essendo dunque tenuta al pagamento di un canone di locazione, e di recente aveva acquistato un'autovettura nuova. Quanto al figlio maggiorenne , il resistente respingeva R_
la richiesta di versamento di un contributo per il suo mantenimento, posto che lo stesso non frequentava alcun istituto scolastico o comunque di istruzione superiore, era
perfettamente in grado di svolgere attività lavorativa ma non aveva mai mostrato interesse
a sottoporsi a colloqui lavorativi per rendersi, almeno parzialmente, economicamente autosufficiente. Quanto alla figlia minore il resistente si associava alla richiesta di _2
affidamento condiviso della stessa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regime di frequentazione proposto da controparte (seppur senza congruo preavviso alla madre), domandando però un ridimensionamento del contributo per il mantenimento proposto da controparte, ritenendo congruo un contributo mensile pari a
Euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia, come da linee guida del CNF, contributo che il resistente non era comunque in grado di sostenere, non percependo – allo stato – alcun reddito ed essendo di fatto economicamente a carico della madre con lui convivente.
All'udienza presidenziale del 28 marzo 2023, comparivano i Procuratori delle parti, nonché la ricorrente personalmente, mentre il resistente non compariva per motivi di salute. Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, veniva sentita la ricorrente, la quale confermava il ricorso e precisava che dall'attività lavorativa svolta presso una casa di riposo in qualità di OSS percepiva una retribuzione mensile compresa tra i 1.100,00 ed i 1.500,00 Euro, con cui manteneva entrambi i figli e pagava le utenze per la casa in cui abitava unitamente ai figli. Riferiva altresì di aver lasciato la casa familiare a febbraio 2022, dopo essere stata intimata dalla suocera in tal senso, e di vivere – allo stato – presso la casa dei suoi genitori sita in Calendasco con i figli, non riuscendo a reperire una soluzione abitativa alternativa in locazione, pur non potendo considerarsi questa una soluzione definitiva. Precisava, inoltre, che il marito aveva abbandonato la casa familiare il 1°.

2.2022 in seguito all'ennesimo litigio e non aveva più alcun rapporto con la figlia da maggio 2022, mentre aveva avuto solo incontri sporadici con il figlio . Sosteneva che il padre non
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