Trib. Pescara, sentenza 08/10/2024, n. 443
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Testo completo
N. 1885/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. C D FO Presidente Relatore dott.ssa R V Giudice dott.ssa L T MA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1885/2024 v.g. promossa da:
, nato a ATRI (TE) il 09/05/1984, Parte_1
e
, nata a PESCARA (PE) il 10/09/1985, Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DILIGENTI EDOARDO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/09/2024, e Parte_1
esponevano che in data 14/06/2014 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito concordatario, in FOSSACESIA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 01.10.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 01.10.2024);
P. Q. M
.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate
e confermate:
pagina 2 di 6
2) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto e libero ciascuno di fissare la propria dimora e residenza, con obbligo reciproco di comunicarne all'altro ogni variazione, anche in ordine al recapito telefonico e di posta elettronica.
3) Viene assegnata alla Sig.ra la casa coniugale, di cui è Parte_2
comproprietaria insieme al Sig. , con i mobili, gli arredi e le suppellettili Parte_1
ivi presenti, avendo disciplinato in separata sede ogni attribuzione inerente agli stessi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. C D FO Presidente Relatore dott.ssa R V Giudice dott.ssa L T MA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1885/2024 v.g. promossa da:
, nato a ATRI (TE) il 09/05/1984, Parte_1
e
, nata a PESCARA (PE) il 10/09/1985, Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DILIGENTI EDOARDO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/09/2024, e Parte_1
esponevano che in data 14/06/2014 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito concordatario, in FOSSACESIA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 01.10.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 01.10.2024);
P. Q. M
.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate
e confermate:
pagina 2 di 6
2) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto e libero ciascuno di fissare la propria dimora e residenza, con obbligo reciproco di comunicarne all'altro ogni variazione, anche in ordine al recapito telefonico e di posta elettronica.
3) Viene assegnata alla Sig.ra la casa coniugale, di cui è Parte_2
comproprietaria insieme al Sig. , con i mobili, gli arredi e le suppellettili Parte_1
ivi presenti, avendo disciplinato in separata sede ogni attribuzione inerente agli stessi.
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