Trib. Tempio Pausania, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
N. R.G. 200162/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 200162/2011, promossa da:
CA AT, nato a [...] il [...] (C.F.: [...]), residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. FR
Conteddu (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via AN De Sanctis nr. 51;
ATTORE/RICORRENTE
contro
CA TO, nato a [...] il [...] (C.F.: [...]) e
CO TA AY, nata a [...] il [...] (C.F.:
pagina 1 di 22
[...]), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi Dall'Avv. Sergio Pinna (C.F.: [...]), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Olbia, Corso Umberto I nr.
103;
CONVENUTI/RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., depositato il 14 febbraio 2011, NU
AT chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente rilevava:
pagina 2 di 22
- di avere acquistato, con rogito del Notaio CAMPUS del 09.05.1980, Rep. 24.760, la quota pari ad ¼ della proprietà di un appezzamento di terreno di mq 600, ubicato in
Olbia in Localita S'Isticadeddu, distinto in catasto al F. 36 mapp. 854, in comunione pro indiviso con i genitori, CA AN e AC AR, coniugati in regime di comunione legale, e con le sorelle CA NZ e CA AR, rispettivamente coniugate in regime di comunione legale con ED AN e TT OR;
- che i predetti acquirenti, senza mai procedere allo scioglimento formale della comunione, dividevano l'immobile in quattro parti uguali, ciascuna di 150 mq, assegnandosi bonariamente la propria quota, che veniva materialmente identificata ed occupata per permettere a ciascuno la realizzazione della propria abitazione;
- che, nel maggio del 1980, i genitori del ricorrente trasferivano allo CA AT, invalido civile al 100% fin dalla nascita, il possesso uti dominus della loro quota di terreno, contigua per un lato a quella formalmente intestata a quest'ultimo il quale, tra il
1980 ed il 1983, completava il proprio appartamento al piano terra, edificandolo al centro delle due quote in suo possesso di complessivi 300 mq, in modo tale che
l'immobile, per tre lati, rimaneva circondato dal cortile per cui è causa, catastalmente identificato al F. 36 mapp. 854, e composto dalle porzioni sub 9 (di proprietà del ricorrente) e sub 10 (trasferitogli dai genitori);
- che, intorno ai tre lati del proprio appartamento, il ricorrente realizzava complessivamente sette finestre e due porte, che affacciavano sul cortile pertinenziale, un marciapiedi largo circa 1 m, per preservare l'immobile dall'umidità, mentre la parte residua del cortile veniva dallo stesso posseduta, in modo continuato, ininterrotto e pacifico, dal 1980 sino al mese di ottobre del 2010, quando il fratello CA NO ed il coniuge CO AN realizzavano un muro di recinzione, e dividevano la porzione sub 9 da quella sub 10, rimuovendo e spostando le due lamiere coibentate che
l'attore aveva collocato sul terreno oggetto di richiesta di reintegra, tutto ciò all'insaputa del ricorrente, e contro la sua volontà;
pagina 3 di 22
- che, in conseguenza del predetto spoglio, dall'ottobre del 2010, al ricorrente veniva impedito l'esercizio del possesso sulla porzione di terreno di cui al sub 10 e, in particolare, l'accesso al marciapiedi collocato intorno alla propria abitazione, e l'utilizzo dell'area antistante alle finestre che ivi affacciavano.
Con memoria difensiva depositata il 14 aprile 2011, CA NO si costituiva nel procedimento possessorio instaurato da CA AT chiedendo, all'intestato
Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In particolare, il resistente rilevava:
- che quanto attuato dal medesimo rientrava nella legittima facoltà di godere del proprio terreno, considerato che la porzione di immobile che veniva delimitata con il muro di recinzione realizzato da CA NO era già oggetto di godimento indisturbato da parte di quest'ultimo, che vi parcheggiava la propria autovettura, e passava per accedere all'immobile di sua proprietà sin dal momento in cui iniziava ad abitarlo nel 1985, a differenza del ricorrente che mai aveva utilizzato la predetta porzione di terreno;
- che il resistente aveva più volte preannunciato al ricorrente la volontà di realizzare la recinzione descritta in atti, con conseguente insussistenza di violenza o clandestinità rispetto all'attività posta in essere dallo CA NO.
Con memoria depositata nella medesima data del 14 aprile 2011, si costituiva la
CO AN MO, chiedendo, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 4 di 22
Nelle proprie difese, la resistente rilevava il difetto di legittimazione passiva nei confronti della medesima, considerato che l'unico intestatario formale del terreno per cui
è causa doveva individuarsi nella persona del coniuge, CA NO, e che alla stessa non poteva essere ricondotta alcuna attività relativa all'asserito spoglio.
La causa veniva istruita con prove documentali, e con l'audizione di sommari informatori.
Con ordinanza depositata il 6 luglio 2012 il Giudice (Dott.ssa Elisabetta Carta) rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti. La medesima statuizione veniva confermata all'esito del giudizio di reclamo, con ordinanza collegiale depositata il 21 novembre 2012.
Con istanza depositata il 17 gennaio 2013, parte ricorrente chiedeva, all'intestato
Tribunale, quanto segue:
pagina 5 di 22
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 maggio 2013, si costituivano i resistenti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Nelle proprie difese, parte resistente rilevava:
pagina 6 di 22
- in via preliminare, l'inammissibilità della domanda introdotta dal ricorrente, per mancata indicazione del petitum e della causa petendi dell'azione incardinata nel merito possessorio;
- nel merito, l'infondatezza della pretesa di controparte, stante l'avvenuto accertamento circa l'insussistenza del possesso di parte ricorrente sul bene oggetto di richiesta di reintegra.
All'udienza del 4 giugno 2013, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art.
183, comma 6, nr. 1, 2 e 3 c.p.c., e rinviava per il prosieguo del giudizio.
La causa veniva istruita con prove documentali, e con l'audizione di testimoni.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso l'intestato Tribunale il 30 novembre 2022.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata all'8 agosto 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come segue:
parte attrice/ricorrente: “precisa le conclusioni come da verbale del 20.06.2017 al contenuto del quale integralmente si riporta, da intendersi qui integralmente trascritte, con vittoria di spese e compensi professionali, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..”;
parte convenuta/resistente: “▪In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità della domanda proposta nel merito possessorio, in quanto priva del petitum e delle conclusioni, oltreché generica nell'individuazione dell'oggetto per cui è causa.
pagina 7 di 22 ▪ Nel merito: rigettare la avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto, con conseguente accertamento della legittimità del possesso esercitato dai Sigg.ri NO
NU e AN MO De FR sul terreno per cui è causa.
▪ Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si chiede che il Giudice, qualora non dovesse disporre ex art 281 sexies cpc, con eventuale autorizzazione al deposito di note scritte sino alla data della udienza, voglia trattenere la causa a decisione, attesa la vetustà ultradecennale del processo, concedendo i termini di cui all'art 190 cpc ancora in vigore per l'odierno giudizio”.
Con ordinanza del 9 agosto 2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
In via preliminare, occorre osservare che, abbandonata la tradizionale articolazione a doppia fase necessaria, l'ultimo comma dell'art. 703 c.p.c. disegna una fase di merito solo eventuale: “se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé
l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'art. 669-novies, terzo comma”.
Valorizzando la lettera di tale disposizione, che discorre di “prosecuzione del giudizio di merito”, ne discende che, essendo la domanda possessoria già interamente contenuta nel ricorso, l'istanza da formulare nei sessanta giorni non deve riprodurre o aggiungere alcunché alla pretesa iniziale, ben potendo limitarsi a sollecitare la mera continuazione del giudizio. Il raccordo fra le due fasi avrà luogo con la fissazione di altra udienza dinanzi allo stesso Giudice, destinata alla comparizione delle parti, ed alla trattazione della causa, venti giorni prima della quale il convenuto potrà depositare la comparsa di
pagina 8 di 22
cui all'art. 166 c.p.c., e compiere le attività consentite a pena di decadenza dagli artt. 38
e 167 c.p.c..
Da quel momento in poi, il giudizio proseguirà con le consuete forme del rito ordinario.
È appena il caso di sottolineare che questo giudizio avrà ad oggetto ancora, e solo, la situazione possessoria, questa volta indagata con le forme ampie e distese del Libro II del codice di procedura civile. Ciò implica che, in questa fase, andrebbe rinnovata e, se
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 200162/2011, promossa da:
CA AT, nato a [...] il [...] (C.F.: [...]), residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. FR
Conteddu (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via AN De Sanctis nr. 51;
ATTORE/RICORRENTE
contro
CA TO, nato a [...] il [...] (C.F.: [...]) e
CO TA AY, nata a [...] il [...] (C.F.:
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[...]), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi Dall'Avv. Sergio Pinna (C.F.: [...]), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Olbia, Corso Umberto I nr.
103;
CONVENUTI/RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., depositato il 14 febbraio 2011, NU
AT chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente rilevava:
pagina 2 di 22
- di avere acquistato, con rogito del Notaio CAMPUS del 09.05.1980, Rep. 24.760, la quota pari ad ¼ della proprietà di un appezzamento di terreno di mq 600, ubicato in
Olbia in Localita S'Isticadeddu, distinto in catasto al F. 36 mapp. 854, in comunione pro indiviso con i genitori, CA AN e AC AR, coniugati in regime di comunione legale, e con le sorelle CA NZ e CA AR, rispettivamente coniugate in regime di comunione legale con ED AN e TT OR;
- che i predetti acquirenti, senza mai procedere allo scioglimento formale della comunione, dividevano l'immobile in quattro parti uguali, ciascuna di 150 mq, assegnandosi bonariamente la propria quota, che veniva materialmente identificata ed occupata per permettere a ciascuno la realizzazione della propria abitazione;
- che, nel maggio del 1980, i genitori del ricorrente trasferivano allo CA AT, invalido civile al 100% fin dalla nascita, il possesso uti dominus della loro quota di terreno, contigua per un lato a quella formalmente intestata a quest'ultimo il quale, tra il
1980 ed il 1983, completava il proprio appartamento al piano terra, edificandolo al centro delle due quote in suo possesso di complessivi 300 mq, in modo tale che
l'immobile, per tre lati, rimaneva circondato dal cortile per cui è causa, catastalmente identificato al F. 36 mapp. 854, e composto dalle porzioni sub 9 (di proprietà del ricorrente) e sub 10 (trasferitogli dai genitori);
- che, intorno ai tre lati del proprio appartamento, il ricorrente realizzava complessivamente sette finestre e due porte, che affacciavano sul cortile pertinenziale, un marciapiedi largo circa 1 m, per preservare l'immobile dall'umidità, mentre la parte residua del cortile veniva dallo stesso posseduta, in modo continuato, ininterrotto e pacifico, dal 1980 sino al mese di ottobre del 2010, quando il fratello CA NO ed il coniuge CO AN realizzavano un muro di recinzione, e dividevano la porzione sub 9 da quella sub 10, rimuovendo e spostando le due lamiere coibentate che
l'attore aveva collocato sul terreno oggetto di richiesta di reintegra, tutto ciò all'insaputa del ricorrente, e contro la sua volontà;
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- che, in conseguenza del predetto spoglio, dall'ottobre del 2010, al ricorrente veniva impedito l'esercizio del possesso sulla porzione di terreno di cui al sub 10 e, in particolare, l'accesso al marciapiedi collocato intorno alla propria abitazione, e l'utilizzo dell'area antistante alle finestre che ivi affacciavano.
Con memoria difensiva depositata il 14 aprile 2011, CA NO si costituiva nel procedimento possessorio instaurato da CA AT chiedendo, all'intestato
Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In particolare, il resistente rilevava:
- che quanto attuato dal medesimo rientrava nella legittima facoltà di godere del proprio terreno, considerato che la porzione di immobile che veniva delimitata con il muro di recinzione realizzato da CA NO era già oggetto di godimento indisturbato da parte di quest'ultimo, che vi parcheggiava la propria autovettura, e passava per accedere all'immobile di sua proprietà sin dal momento in cui iniziava ad abitarlo nel 1985, a differenza del ricorrente che mai aveva utilizzato la predetta porzione di terreno;
- che il resistente aveva più volte preannunciato al ricorrente la volontà di realizzare la recinzione descritta in atti, con conseguente insussistenza di violenza o clandestinità rispetto all'attività posta in essere dallo CA NO.
Con memoria depositata nella medesima data del 14 aprile 2011, si costituiva la
CO AN MO, chiedendo, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
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Nelle proprie difese, la resistente rilevava il difetto di legittimazione passiva nei confronti della medesima, considerato che l'unico intestatario formale del terreno per cui
è causa doveva individuarsi nella persona del coniuge, CA NO, e che alla stessa non poteva essere ricondotta alcuna attività relativa all'asserito spoglio.
La causa veniva istruita con prove documentali, e con l'audizione di sommari informatori.
Con ordinanza depositata il 6 luglio 2012 il Giudice (Dott.ssa Elisabetta Carta) rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti. La medesima statuizione veniva confermata all'esito del giudizio di reclamo, con ordinanza collegiale depositata il 21 novembre 2012.
Con istanza depositata il 17 gennaio 2013, parte ricorrente chiedeva, all'intestato
Tribunale, quanto segue:
pagina 5 di 22
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 maggio 2013, si costituivano i resistenti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Nelle proprie difese, parte resistente rilevava:
pagina 6 di 22
- in via preliminare, l'inammissibilità della domanda introdotta dal ricorrente, per mancata indicazione del petitum e della causa petendi dell'azione incardinata nel merito possessorio;
- nel merito, l'infondatezza della pretesa di controparte, stante l'avvenuto accertamento circa l'insussistenza del possesso di parte ricorrente sul bene oggetto di richiesta di reintegra.
All'udienza del 4 giugno 2013, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art.
183, comma 6, nr. 1, 2 e 3 c.p.c., e rinviava per il prosieguo del giudizio.
La causa veniva istruita con prove documentali, e con l'audizione di testimoni.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso l'intestato Tribunale il 30 novembre 2022.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata all'8 agosto 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come segue:
parte attrice/ricorrente: “precisa le conclusioni come da verbale del 20.06.2017 al contenuto del quale integralmente si riporta, da intendersi qui integralmente trascritte, con vittoria di spese e compensi professionali, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..”;
parte convenuta/resistente: “▪In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità della domanda proposta nel merito possessorio, in quanto priva del petitum e delle conclusioni, oltreché generica nell'individuazione dell'oggetto per cui è causa.
pagina 7 di 22 ▪ Nel merito: rigettare la avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto, con conseguente accertamento della legittimità del possesso esercitato dai Sigg.ri NO
NU e AN MO De FR sul terreno per cui è causa.
▪ Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si chiede che il Giudice, qualora non dovesse disporre ex art 281 sexies cpc, con eventuale autorizzazione al deposito di note scritte sino alla data della udienza, voglia trattenere la causa a decisione, attesa la vetustà ultradecennale del processo, concedendo i termini di cui all'art 190 cpc ancora in vigore per l'odierno giudizio”.
Con ordinanza del 9 agosto 2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
In via preliminare, occorre osservare che, abbandonata la tradizionale articolazione a doppia fase necessaria, l'ultimo comma dell'art. 703 c.p.c. disegna una fase di merito solo eventuale: “se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé
l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'art. 669-novies, terzo comma”.
Valorizzando la lettera di tale disposizione, che discorre di “prosecuzione del giudizio di merito”, ne discende che, essendo la domanda possessoria già interamente contenuta nel ricorso, l'istanza da formulare nei sessanta giorni non deve riprodurre o aggiungere alcunché alla pretesa iniziale, ben potendo limitarsi a sollecitare la mera continuazione del giudizio. Il raccordo fra le due fasi avrà luogo con la fissazione di altra udienza dinanzi allo stesso Giudice, destinata alla comparizione delle parti, ed alla trattazione della causa, venti giorni prima della quale il convenuto potrà depositare la comparsa di
pagina 8 di 22
cui all'art. 166 c.p.c., e compiere le attività consentite a pena di decadenza dagli artt. 38
e 167 c.p.c..
Da quel momento in poi, il giudizio proseguirà con le consuete forme del rito ordinario.
È appena il caso di sottolineare che questo giudizio avrà ad oggetto ancora, e solo, la situazione possessoria, questa volta indagata con le forme ampie e distese del Libro II del codice di procedura civile. Ciò implica che, in questa fase, andrebbe rinnovata e, se
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