Trib. Venezia, sentenza 07/11/2024, n. 3939

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 07/11/2024, n. 3939
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 3939
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 1898/24 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Carlo Azzolini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1898 del Ruolo Generale dell'anno 2024 introdotto da
C.F. , con l'Avv. CELEGHIN Parte_1 C.F._1
ANTONELLA

- RICORRENTE -

contro
, C.F. contumace Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE -
con l'intervento del PM Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa libero ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Campagna PI (Ve) Piazza G. Amendola
n.21 int.1 acquistata in comproprietà, verrà assegnata al SI.
[...]
con gli arredi e corredi ivi presenti, fino a quando uno dei CP_1
due coniugi non vorrà procedere con la divisione.
3) la figlia che a giugno compirà 17 anni, verrà affidata R_
congiuntamente ad entrambi i genitori ma avrà la permanenza e la residenza presso la madre in Mestre (VE) Via Spartaco n.15 ;
il padre potrà vederla e tenere con se quando vorrà previo avviso alla madre, e compatibilmente con i desideri e gli impegni nonché quelli del R_
genitore.
Solo per stabilire una disciplina di massima in quanto è quasi R_
maggiorenne, potrà stare con il padre due pomeriggi alla settimana che verranno di volta in volta concordati, in ogni caso il padre si impegna a riportatala dalla madre entro le ore 21, durante il periodo scolastico e entro le ore 23 nel periodo non scolastico;
la figlia, se lo vorrà starà con il padre a weekend alternati dal venerdì al termine della scuola fino a domenica sera, il padre la riporterà alla madre entro alle ore 21 nel periodo scolastico, entro le ore 23 nel periodo non scolastico;
i genitori dovranno sempre rispettare i desideri della figlia.
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Ciascun genitore si adopererà affinché i figli conservino i rapporti affettivi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Relativamente alle vacanze natalizie e pasquali la figlia sempre R_
se ciò corrisponderà ai suoi desideri, trascorrerà, ad anni alterni, il pranzo di Natale con la madre e la cena con il padre;
i genitori adotteranno il medesimo criterio anche per capodanno e per il giorno dell'epifania, così per il giorno di Pasqua e Pasquetta. I genitori decideranno, e sempre su desiderio di se trascorrere insieme il giorno del compleanno dei R_
figli, mentre a prescindere dal giorno di competenza, la minore trascorrerà con la madre o con il padre il giorno del loro compleanno, e così per la festa del PA o della mamma.
5) Il padre e la madre potranno trascorre con la figlia le vacanze estive ed invernali, e precisamente due settimane anche consecutive da concordare entro il mese di aprile.
6) I genitori si impegnano reciprocamente a tenersi informati tempestivamente in ordine ad ogni comunicazione in merito all'andamento scolastico di d eventi scolastici e agli eventuali problemi di salute R_
della minore e condivideranno ogni informazione riguardante e Per_2
Per_3
7) Durante i periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, questi avrà cura di essere sempre raggiungibile telefonicamente e contrattabile dall'altro, in modo che possa mantenere costante la R_
comunicazione ed il rapporto con i genitori, in ogni caso la figlia sarà raggiungibile alla propria utenza telefonica.
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8) Il SI. corrisponderà alla SI , a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di €.400,00 rivalutatile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 15 di ciascun mese sul conto corrente che verrà comunicato, oltre al 50% delle spese straordinarie come disposto dal protocollo del Tribunale.
9) Gli assegni familiari concessi a favore di ANF) saranno richiesti R_
e trattenuti integralmente dalla SI.ra , così come le detrazioni Parte_1
per carico familiare saranno interamente godute dalla stessa.

1.Spese di lite integralmente rifuse dal padre soccombente
10) Il SI. diventerà esclusivo proprietario della Controparte_1
vettura Renegade, intestandosi l'assicurazione e l'imposta di bollo;
la SI.ra diventerà esclusiva proprietaria della vettura Fiat 500 targata Parte_1
ES187HF intestandosi l'assicurazione e l'imposta di bollo.
11) Il saldo di conto corrente accesso presso Banca IA di PO
(VE) verrà trattenuto integralmente dal SI. , in Controparte_1
quanto la ricorrente riconosce di non aver apportato alcuna somma.
12) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti
e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa in punto contributo al mantenimento, dichiarano altresì di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili materiali
Del PM
Voglia il Tribunale accogliere il ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 31.1.2024 esponeva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
12.09.1998 a Marghera (VE);
che i coniugi avevano fissato la loro residenza nell'immobile di comune proprietà in Campagna PI (Ve)
Piazza G. Amendola n.21/1;
che dalla loro unione erano nati in data Per_2
15.6.1998, in data 24.5.2004 e in data 1.6.2007;
che la Per_3 R_
primogenita ad oggi venticinquenne, era economicamente Per_2
indipendente ed aveva una propria abitazione, mentre svolgeva Per_3
attività lavorava a tempo indeterminato, con una retribuzione netta mensile di circa €. 1.400,00, e frequentava il terzo anno dell'istituto R_
“Musatti” “accoglienza Turistica”;
che era attualmente disoccupata e percepiva un'indennità Naspi di €. 625,50;
che Controparte_1
svolgeva attività di pilota motorista a Venezia per il
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