Trib. Pisa, sentenza 02/12/2024, n. 1398

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pisa, sentenza 02/12/2024, n. 1398
Giurisdizione : Trib. Pisa
Numero : 1398
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e c osì composto:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Teresa Guerri eri Giudice rel atore dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 921 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vert ente
TRA
(C.F. ), rappresentat a e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Chiara Nieri, presso il cui studio, sito in Bientina (PI), Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 39, elettivamente domicilia;

RICORRENTE
E
, contumace Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473-bis c.p.c., depositato in data 27.03.2024, Pt_1
adiva l'intestato Tribunale perché disponesse la modifica delle
[...]
condizioni stabilite nel provvedimento emesso dal Tribunale di Pisa in data
25.01.2023. In particolare, la ricorrente chi edeva :
di disporre l'affidamento c.d. “super-esclusivo” alla madre della minore
[...]
(nata a [...] il [...]), con collocazione prevalent e Per_1
presso la stessa e con competenze genitori ali concentrat e in capo alla signora
in ordine alle scelte più importanti riguardanti la figlia, quali quell e Pt_1
relative all a salute, all'educazione, all' istruzione ed alla residenza abituale;

di regolamentare il regime di visita del padre;

di porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma CP_1 di €300,00 a titolo di mantenimento della figlia, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno ;

di ordinare al datore di lavoro del di versare dirett amente ogni mese CP_1
la somma dovuta dallo stesso alla ricorrent e.
1.1. A tal fine e per quanto di interesse, deduceva che:
a) il resistente non aveva ottemperato agli obblighi del provvedimento del
Tribunale di Pisa del 25.01.2023 , violando sia l'obbligo di mantenimento sia
quello di corresponsione del 50% delle spese straordinarie, nulla versando all a
ricorrente, al punto che la stessa aveva dovuto recuperare le somme per il tramite
di procedura esecutiva presso terzi (nella speci e, la CMC Marin e srl, datrice di
lavoro del sig. );
CP_1
c) per l'omesso versamento del contributo di mantenimento il sig. era CP_1 stato tratto a giudizio con decreto di giudizio immediato del 07.11.2023;

d) il sig. aveva altresì omesso di osservare la disciplina del diritto di CP_1
visita, non prendendo mai con sé la figlia durante la settimana e limitandosi a
tenere la stessa due volte al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica
pomeriggio;

e) l'accudimento della minore, sia per quanto riguarda va la salute sia per quanto riguardava l'istruzione era di fatto del egat a totalmente all a sig.ra tant o Pt_1
che il sig. non era conosciuto né dalle maestre né dal pediat ra dell a CP_1
minore;

f) le condizioni economiche della sig.ra non erano mutate, svolgendo la Pt_1
stessa lavori saltuari ed affidandosi agli sporadici aiuti
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