Trib. Roma, sentenza 27/11/2024, n. 18090
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Testo completo
R.G. n. 66315/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 66315 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2023 e vertente
T R A
- OR EF, in qualità di procuratore generale di EO RO
- TI FA e TI AL, in qualità di procuratori generali di EO IL
elettivamente domiciliati in Napoli, Corso Secondigliano n. 230/C, presso lo studio dell'avv. Gennaro Lallo, che li rappresenta e difende, in virtù di procura allegata in via telematica all'atto di citazione
ATTORI
E
POSTE ITALIANE S.p.A. (CF: 97103880585;
P. IVA 01114601006) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n. 190, presso la Direzione Affari Legali della Società, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Bonsera e Stefania Stazzi, in virtù di procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
- AN EL e AN AU, in proprio e nella qualità di eredi di EO ST R.G. n. 66315/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
elettivamente domiciliati in Napoli, Corso Secondigliano n. 230/C, presso lo studio dell'avv. Gennaro Lallo, che li rappresenta e difende, in virtù di procura allegata in via telematica all'atto di intervento volontario
INTERVENUTI
OGGETTO: intermediazione mobiliare
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2023, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ZA UR, in qualità di procuratore generale di EO ST, SO TE, in qualità di procuratore generale di EO RO, TI IO e TI SA, in qualità di procuratori generali di EO IL, convenivano in giudizio TE AL S.p.A., deducendo che:
- la Sig.ra EN EO era intestataria di BFP, di valore superiore a € 1.000.000,00;
- in data 13.10.2016, i suddetti buoni erano stati acquisiti dalla Guardia di Finanza di Locri, nell'ambito dell'indagine relativa al procedimento penale 2013/16 R.G.N.R. e trattenuti fino
28.04.2017, allorché erano stati rilasciati al Sig. TE SO;
- EN EO era deceduta il 16.12.2016;
- ST, RO ed IL EO, sorelle della de cuius, erano state istituite eredi con testamento pubblico del 25.11.2016, con richiesta di registrazione Notaio Paderno di Locri;
- in data 27.10.2017, TE AL S.p.A. aveva rilasciato una dichiarazione di credito, attestante i buoni posseduti dalla de cuius;
- quindi, gli istanti avevano diritto ad ottenere la liquidazione dei buoni ereditati;
- ciononostante, TE aveva rigettato le reiterate richieste di liquidazione, rilevando: con comunicazione del 16.11.2018, che “la liquidazione della pratica di successione della Signora EO EN era momentaneamente sospesa, pendendo indagini penali presso la
Procura di Locri”;
con comunicazione del 27.09.2019, che “il procedimento penale risultava essere ancora attivo e non ancora archiviato”;
- tuttavia, a seguito di istanza presentata dagli eredi, la Procura di Locri aveva comunicato che presso il proprio ufficio erano stati aperti due procedimenti penali (n. 342/2016 e n.
2013/2016), aventi ad oggetto tali buoni, ma che entrambi risultavano archiviati;
- i titoli non erano sottoposti a sequestro, né erano state notificate agli istanti misure cautelari;
- anche la richiesta di pagamento e di sblocco dei buoni ereditati, inoltrata a TE in data
08.10.2019, era rimasta senza riscontro;
- di conseguenza, l'Istituto era incorso in inadempimento, poiché aveva ingiustificatamente bloccato il pagamento dei titoli.
Tanto premesso, le ricorrenti chiedevano: 1) Accertare il credito vantato dalle istanti nei confronti della convenuta TE AL Spa in persona del legale pt e condannare la stessa al pagamento delle somme dovute agli istanti, oltre interessi legali e svalutazione monetaria in favore delle ricorrenti;
2) R.G. n. 66315/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
condannare la convenuta alla refusione delle spese di lite con attribuzione all'intestatario Procuratore;
3) emettere ogn'altro provvedimento di giustizia
^^^^^^
Si costituiva in giudizio la società TE AL S.p.A., deducendo:
- che in data 29.03.2018 il TSC di Trieste aveva ricevuto la richiesta di rimborso di n. 305 BFP;
- che la pratica era stata lavorata in data 21.04.2018, allorché l'ufficio postale di Vigliano Biellese, dopo aver accertato il corretto avvio della procedura, aveva rilasciato la dichiarazione di credito e l'autorizzazione al rimborso dei buoni;
- che in seguito l'avvocato delle eredi aveva presentato reclamo e che al 2.03.2018 risultava pendente presso la Procura di Locri un procedimento penale, diverso da quelli archiviati;
- che, pertanto, TE non aveva liquidato i BFP, come comunicato con nota del 27.09.2019;
- la diligenza tenuta da TE, poiché essa aveva correttamente istruito la pratica successoria e rifiutato il pagamento dei buoni, in ossequio al principio di correttezza e buona fede;
- il mancato assolvimento all'onere probatorio ex art. 2697 c.c. da parte degli istanti;
- l'erroneità della somma rivendicata dai ricorrenti, in quanto: il numero dei buoni indicati in ricorso (411) non corrispondeva al numero dei titoli risultanti a TE, riportati nell'elenco del TSC (305), giacché alcuni erano stati indicati più volte nell'atto introduttivo;
TE non aveva potuto verificare la vigenza di 5 buoni, poiché privi del frazionario dell'Ufficio Postale di emissione;
3 buoni erano già stati rimborsati nel 2017, per un importo pari € 19.887,39;
quindi, l'importo dovuto da TE era pari ad € 322.000 circa.
Premesso ciò, TE AL S.p.A. chiedeva: “In via preliminare - disporre la conversione del rito da sommario in rito ordinario;
Nel merito - Accertare e dichiarare la legittimità della procedura posta in essere da TE AL S.p.A e, di conseguenza rilevare l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea, con vittoria di spese competenze ed onorari;
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente compensare le spese di lite”.
Con note di trattazione scritta del 07.10.2020 i ricorrenti: rinunciavano ai tre buoni incassati, riducendo la richiesta di € 19.887,39;
eccepivano l'erroneità della somma non contestata da TE;
in caso di mutamento del rito, domandavano di liquidare con provvedimento esecutivo gli importi non contestati e di rimettere ad una ctu la determinazione delle somme ancora dovute. Premesso ciò, i ricorrenti integravano le conclusioni, chiedendo altresì: “(…) In subordine ridurre il credito di
€.19.887,39 ma solo nel caso di accoglimento della domanda formulata. In via ancora più gradata ordinare il pagamento delle somme non contestate di €.322,000 e disporre il mutamento del rito ex art. 702 ter cpc con concessione dei termini ex art. 183 V comma cpc. (…)”.
Con ordinanza del 05.11.2020 il Giudice disponeva il mutamento del rito da sommario in ordinario, ritenendo necessaria un'istruzione non sommaria della causa.
Con atto di intervento volontario del 05.02.2021, si costituivano in giudizio ZA RI e ZA UR, in proprio e quali eredi di EO ST, deducendone il decesso nelle more del giudizio e aderendo alle domande formulate nel ricorso introduttivo.
Con memoria I termine, i ricorrenti e gli intervenuti deducevano che: il 25.11.2016 EN EO aveva depositato presso notaio di Locri un testamento pubblico, in cui aveva indicato R.G. n. 66315/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
quali eredi le sorelle ST, RO ed IL;
EN EO era deceduta il 16.12.2016 e il testamento era stato pubblicato il 06.04.2017;
quindi, le eredi avevano incaricato l'avv.to Romanello, affinché verificasse i depositi della dante causa presenti presso TE;
il 1°.
8.2017 TE aveva inoltrato all'avv.to Romanello un elenco dei buoni riferibili alla de cuius, costituente un atto ricognitivo del debito;
a questo punto, le istanti avevano avviato la procedura di liquidazione, senza ricevere contestazioni;
vista l'inerzia di TE, con raccomandata del 4.7.2018, l'avv. Romanello aveva messo in mora l'Istituto;
in risposta, quest'ultimo si era limitato a dichiarare che il denaro era bloccato;
a seguito di lettere del 23.8.2018 e 13.9.2018, con esposto del 12.10.2018, l'avv. Romanello aveva denunciato la situazione alla Banca d'Italia ed alla Cassa depositi e prestiti;
il 16.11.2018 TE aveva riscontrato le richieste, attestando l'impossibilità di liquidare i titoli, in ragione di un'indagine penale in corso presso la procura di Locri;
dunque, l'avv.to Romanello aveva richiesto alla procura dissequestro dei fondi degli attori;
tuttavia, la procura aveva risposto che non esisteva alcun provvedimento di sequestro;
poi, con riscontro del 27.9.2019, TE aveva lamentato l'esistenza di un ulteriore e imprecisato procedimento penale;
nel settembre 2019 le eredi avevano conferito procura all'avv.to Lallo, il quale aveva richiesto alla Procura di Locri certificato ex art. 335 c.p.c.;
la Procura aveva comunicato che presso il proprio ufficio erano presenti due procedimenti penali (n. 342/2016 e n. 2013/2016), ma che gli stessi risultavano archiviati;
pertanto, il 08.10.2019 l'avv. Lallo aveva indirizzato una nuova richiesta di pagamento, avverso la quale la convenuta aveva opposto un nuovo silenzio;
quindi, TE era incorsa in inadempimento, poiché aveva indebitamente trattenuto denaro altrui, per procurarsi un ingiusto profitto, atteso che non sussistevano giudizi penali pendenti
o misure cautelari legittimanti il diniego;
inoltre, la ricognizione del debito per € 322.000,00 eseguita da TE in corso di causa contrastava con il riconoscimento del debito effettuato con la dichiarazione di credito;
dunque, gli istanti formulavano: istanza ex art. 186 quater c.p.c., poiché risultava documentalmente provata la domanda attorea;
in subordine, istanza ex art. 186 bis c.p.c., perché controparte aveva ammesso un debito di €
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 66315 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2023 e vertente
T R A
- OR EF, in qualità di procuratore generale di EO RO
- TI FA e TI AL, in qualità di procuratori generali di EO IL
elettivamente domiciliati in Napoli, Corso Secondigliano n. 230/C, presso lo studio dell'avv. Gennaro Lallo, che li rappresenta e difende, in virtù di procura allegata in via telematica all'atto di citazione
ATTORI
E
POSTE ITALIANE S.p.A. (CF: 97103880585;
P. IVA 01114601006) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n. 190, presso la Direzione Affari Legali della Società, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Bonsera e Stefania Stazzi, in virtù di procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
- AN EL e AN AU, in proprio e nella qualità di eredi di EO ST R.G. n. 66315/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
elettivamente domiciliati in Napoli, Corso Secondigliano n. 230/C, presso lo studio dell'avv. Gennaro Lallo, che li rappresenta e difende, in virtù di procura allegata in via telematica all'atto di intervento volontario
INTERVENUTI
OGGETTO: intermediazione mobiliare
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2023, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ZA UR, in qualità di procuratore generale di EO ST, SO TE, in qualità di procuratore generale di EO RO, TI IO e TI SA, in qualità di procuratori generali di EO IL, convenivano in giudizio TE AL S.p.A., deducendo che:
- la Sig.ra EN EO era intestataria di BFP, di valore superiore a € 1.000.000,00;
- in data 13.10.2016, i suddetti buoni erano stati acquisiti dalla Guardia di Finanza di Locri, nell'ambito dell'indagine relativa al procedimento penale 2013/16 R.G.N.R. e trattenuti fino
28.04.2017, allorché erano stati rilasciati al Sig. TE SO;
- EN EO era deceduta il 16.12.2016;
- ST, RO ed IL EO, sorelle della de cuius, erano state istituite eredi con testamento pubblico del 25.11.2016, con richiesta di registrazione Notaio Paderno di Locri;
- in data 27.10.2017, TE AL S.p.A. aveva rilasciato una dichiarazione di credito, attestante i buoni posseduti dalla de cuius;
- quindi, gli istanti avevano diritto ad ottenere la liquidazione dei buoni ereditati;
- ciononostante, TE aveva rigettato le reiterate richieste di liquidazione, rilevando: con comunicazione del 16.11.2018, che “la liquidazione della pratica di successione della Signora EO EN era momentaneamente sospesa, pendendo indagini penali presso la
Procura di Locri”;
con comunicazione del 27.09.2019, che “il procedimento penale risultava essere ancora attivo e non ancora archiviato”;
- tuttavia, a seguito di istanza presentata dagli eredi, la Procura di Locri aveva comunicato che presso il proprio ufficio erano stati aperti due procedimenti penali (n. 342/2016 e n.
2013/2016), aventi ad oggetto tali buoni, ma che entrambi risultavano archiviati;
- i titoli non erano sottoposti a sequestro, né erano state notificate agli istanti misure cautelari;
- anche la richiesta di pagamento e di sblocco dei buoni ereditati, inoltrata a TE in data
08.10.2019, era rimasta senza riscontro;
- di conseguenza, l'Istituto era incorso in inadempimento, poiché aveva ingiustificatamente bloccato il pagamento dei titoli.
Tanto premesso, le ricorrenti chiedevano: 1) Accertare il credito vantato dalle istanti nei confronti della convenuta TE AL Spa in persona del legale pt e condannare la stessa al pagamento delle somme dovute agli istanti, oltre interessi legali e svalutazione monetaria in favore delle ricorrenti;
2) R.G. n. 66315/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
condannare la convenuta alla refusione delle spese di lite con attribuzione all'intestatario Procuratore;
3) emettere ogn'altro provvedimento di giustizia
^^^^^^
Si costituiva in giudizio la società TE AL S.p.A., deducendo:
- che in data 29.03.2018 il TSC di Trieste aveva ricevuto la richiesta di rimborso di n. 305 BFP;
- che la pratica era stata lavorata in data 21.04.2018, allorché l'ufficio postale di Vigliano Biellese, dopo aver accertato il corretto avvio della procedura, aveva rilasciato la dichiarazione di credito e l'autorizzazione al rimborso dei buoni;
- che in seguito l'avvocato delle eredi aveva presentato reclamo e che al 2.03.2018 risultava pendente presso la Procura di Locri un procedimento penale, diverso da quelli archiviati;
- che, pertanto, TE non aveva liquidato i BFP, come comunicato con nota del 27.09.2019;
- la diligenza tenuta da TE, poiché essa aveva correttamente istruito la pratica successoria e rifiutato il pagamento dei buoni, in ossequio al principio di correttezza e buona fede;
- il mancato assolvimento all'onere probatorio ex art. 2697 c.c. da parte degli istanti;
- l'erroneità della somma rivendicata dai ricorrenti, in quanto: il numero dei buoni indicati in ricorso (411) non corrispondeva al numero dei titoli risultanti a TE, riportati nell'elenco del TSC (305), giacché alcuni erano stati indicati più volte nell'atto introduttivo;
TE non aveva potuto verificare la vigenza di 5 buoni, poiché privi del frazionario dell'Ufficio Postale di emissione;
3 buoni erano già stati rimborsati nel 2017, per un importo pari € 19.887,39;
quindi, l'importo dovuto da TE era pari ad € 322.000 circa.
Premesso ciò, TE AL S.p.A. chiedeva: “In via preliminare - disporre la conversione del rito da sommario in rito ordinario;
Nel merito - Accertare e dichiarare la legittimità della procedura posta in essere da TE AL S.p.A e, di conseguenza rilevare l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea, con vittoria di spese competenze ed onorari;
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente compensare le spese di lite”.
Con note di trattazione scritta del 07.10.2020 i ricorrenti: rinunciavano ai tre buoni incassati, riducendo la richiesta di € 19.887,39;
eccepivano l'erroneità della somma non contestata da TE;
in caso di mutamento del rito, domandavano di liquidare con provvedimento esecutivo gli importi non contestati e di rimettere ad una ctu la determinazione delle somme ancora dovute. Premesso ciò, i ricorrenti integravano le conclusioni, chiedendo altresì: “(…) In subordine ridurre il credito di
€.19.887,39 ma solo nel caso di accoglimento della domanda formulata. In via ancora più gradata ordinare il pagamento delle somme non contestate di €.322,000 e disporre il mutamento del rito ex art. 702 ter cpc con concessione dei termini ex art. 183 V comma cpc. (…)”.
Con ordinanza del 05.11.2020 il Giudice disponeva il mutamento del rito da sommario in ordinario, ritenendo necessaria un'istruzione non sommaria della causa.
Con atto di intervento volontario del 05.02.2021, si costituivano in giudizio ZA RI e ZA UR, in proprio e quali eredi di EO ST, deducendone il decesso nelle more del giudizio e aderendo alle domande formulate nel ricorso introduttivo.
Con memoria I termine, i ricorrenti e gli intervenuti deducevano che: il 25.11.2016 EN EO aveva depositato presso notaio di Locri un testamento pubblico, in cui aveva indicato R.G. n. 66315/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
quali eredi le sorelle ST, RO ed IL;
EN EO era deceduta il 16.12.2016 e il testamento era stato pubblicato il 06.04.2017;
quindi, le eredi avevano incaricato l'avv.to Romanello, affinché verificasse i depositi della dante causa presenti presso TE;
il 1°.
8.2017 TE aveva inoltrato all'avv.to Romanello un elenco dei buoni riferibili alla de cuius, costituente un atto ricognitivo del debito;
a questo punto, le istanti avevano avviato la procedura di liquidazione, senza ricevere contestazioni;
vista l'inerzia di TE, con raccomandata del 4.7.2018, l'avv. Romanello aveva messo in mora l'Istituto;
in risposta, quest'ultimo si era limitato a dichiarare che il denaro era bloccato;
a seguito di lettere del 23.8.2018 e 13.9.2018, con esposto del 12.10.2018, l'avv. Romanello aveva denunciato la situazione alla Banca d'Italia ed alla Cassa depositi e prestiti;
il 16.11.2018 TE aveva riscontrato le richieste, attestando l'impossibilità di liquidare i titoli, in ragione di un'indagine penale in corso presso la procura di Locri;
dunque, l'avv.to Romanello aveva richiesto alla procura dissequestro dei fondi degli attori;
tuttavia, la procura aveva risposto che non esisteva alcun provvedimento di sequestro;
poi, con riscontro del 27.9.2019, TE aveva lamentato l'esistenza di un ulteriore e imprecisato procedimento penale;
nel settembre 2019 le eredi avevano conferito procura all'avv.to Lallo, il quale aveva richiesto alla Procura di Locri certificato ex art. 335 c.p.c.;
la Procura aveva comunicato che presso il proprio ufficio erano presenti due procedimenti penali (n. 342/2016 e n. 2013/2016), ma che gli stessi risultavano archiviati;
pertanto, il 08.10.2019 l'avv. Lallo aveva indirizzato una nuova richiesta di pagamento, avverso la quale la convenuta aveva opposto un nuovo silenzio;
quindi, TE era incorsa in inadempimento, poiché aveva indebitamente trattenuto denaro altrui, per procurarsi un ingiusto profitto, atteso che non sussistevano giudizi penali pendenti
o misure cautelari legittimanti il diniego;
inoltre, la ricognizione del debito per € 322.000,00 eseguita da TE in corso di causa contrastava con il riconoscimento del debito effettuato con la dichiarazione di credito;
dunque, gli istanti formulavano: istanza ex art. 186 quater c.p.c., poiché risultava documentalmente provata la domanda attorea;
in subordine, istanza ex art. 186 bis c.p.c., perché controparte aveva ammesso un debito di €
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