Trib. Siena, sentenza 10/01/2025, n. 8
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Testo completo
RG 1739 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Separazione consensuale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1739 /2024 V.G. promossa da
Cod. Fisc. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Poggibonsi (SI), Via della Repubblica n. 112, titolo di studio diploma di scuola secondaria superiore, impiegata, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'Avv. Silvia Zazzeri del Foro di Siena, Cod. Fisc. , con domicilio eletto presso la C.F._2 stessa in Poggibonsi (SI) Via Bruschettini, 30, e
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_2 C.F._3 residente in [...], titolo di studio diploma di scuola secondaria superiore, imprenditore, rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'Avv. Manfredi Biotti del Foro di Siena, Cod. Fisc. , con domicilio C.F._4 eletto presso lo stesso in Poggibonsi (SI), Galleria Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, n. 4, per mandati allegati al ricorso introduttivo RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18.9.2024 e chiedevano Parte_3 Parte_2
l'omologa della separazione personale alle seguenti condizioni 1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Come per legge, ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La signora manterrà la propria residenza nella casa Parte_1 coniugale, posta in Poggibonsi (SI), Via della Repubblica n. 112, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Poggibonsi al foglio 72, particella 798, sub 6, che sarà alla stessa
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assegnata, con provvedimento da trascrivere presso la competente Conservatoria RRII, a discrezione della SI.ra . Per quanto attiene al magazzino di pertinenza, Parte_1 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Poggibonsi al foglio 72, particella 798, sub 3, posto al medesimo indirizzo di Via della Repubblica, n. 112, le parti concordano nell'utilizzo comune. In considerazione del fatto che il figlio sarà collocato in via Per_1 assolutamente principale presso la mamma, i coniugi concordano che la casa rimarrà completa di tutti gli arredi attualmente presenti, peraltro acquistati insieme dai coniugi durante la vita matrimoniale, affinché l'ambiente domestico ne risulti inalterato. Il signor
come sopra anticipato, attualmente è domiciliato presso la sorella Parte_2 [...]
, in Poggibonsi (SI), Via Papa Giovanni XXIII, n. 4, ma si impegna a reperire una Parte_4 soluzione abitativa alternativa entro il 31.12.2024 e a darne tempestiva comunicazione alla signora Pt_1
Pattuizioni relative al figlio minore ( nato a [...] il [...]) Persona_2
2. Il figlio , che attualmente ha 11 anni, sarà affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento principale presso la madre nell'immobile di Via della Repubblica n. 112, a Poggibonsi (SI). Con riguardo all'esercizio del diritto di visita del padre, i coniugi concordano che il padre potrà vedere il figlio una o due sere alla settimana, anche in concomitanza con gli impegni sportivi e/o extrascolastici del bambino, prendendolo entro le 19,30, tenendolo con sé per la cena, e riportandolo a casa dalla madre entro le 21,30. Il padre potrà inoltre tenere con sé il figlio ogni fine settimana, alternativamente il sabato o la domenica, prendendolo Per_1 al mattino dopo la colazione e riportandolo a casa della madre entro le 21,30. Il pernottamento presso l'abitazione del padre sarà introdotto gradualmente a decorrere dal mese di marzo 2025, lasciando comunque discrezionalità agli accordi tra i genitori. Nell'accudimento di la nonna materna sarà di aiuto, abitando anch'essa a Poggibonsi. Per_1 Con riguardo al periodo estivo, i genitori trascorreranno ciascuno un periodo di due settimane anche non consecutive con il figlio da comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ciascun anno, mentre durante la settimana sarà rispettato il calendario sopra stabilito.
3. Con riguardo, invece, alle festività religiose, potrà trascorrere presso il padre ad Per_1 anni alterni il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Santa Pasqua e Lunedì dell'Angelo, mentre per le festività non religiose e per i compleanni, i genitori potranno via via accordarsi anche secondo i desideri del figlio. I ricorrenti si danno atto che per l'anno in corso trascorrerà il giorno della vigilia con il babbo, e il giorno di Natale con la Per_1 mamma, il 31 dicembre ed il capodanno con la mamma, e l'epifania con il padre;
4. A titolo di contributo per il mantenimento ordinario del minore, che sino ad oggi ha goduto di un buon tenore di vita, il padre si impegna a versare alla madre la somma una tantum di € 100.000,00 (centomila/00), a copertura degli anni decorrenti dal deposito del ricorso congiunto e fino al raggiungimento dell'età di anni 24 del minore , coincidente Per_1 con la conclusione di un ordinario percorso di istruzione, e di un eventuale raggiungimento di