Trib. Brescia, sentenza 18/12/2024, n. 831
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Testo completo
N. R.G.10867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.10867/2024 R.G. promossa da:
(c.f. , con l'avv. FILIPPINI ANTONELLA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Malta, n. 16
e
c.f. ), con l'avv. FILIPPINI ANTONELLA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Malta, n. 16
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 5.7.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
«1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il figlio fino alla maggiore età viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e fissazione della sua residenza presso quella della madre come già in essere dalla separazione di fatto dei coniugi;
3) in ragione dell'età del figlio, attualmente diciasettenne, le visite paterne ordinarie così come le frequentazioni in occasione di vacanze estive, natalizie e pasquali saranno concordate direttamente tra ed il sig. secondo i desiderata del primo e la disponibilità del secondo;
Per_1 Parte_1
4) Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento di sino alla sua autosufficienza Parte_1 Per_1 economica, mediante il versamento in favore della sig.ra dell'importo mensile di Euro Parte_2
300,00 (trecento/00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi mediante accredito sul conto corrente della madre entro il giorno 15 di ogni mese;
5) previa esibizione di idonea documentazione comprovante l'esborso effettuato o da effettuarsi, i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole di cui al nel Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia, che le parti dichiarano di riconoscere ed approvare. Le predette spese dovranno essere debitamente documentate mediante l'esibizione di fatture o ricevute e ciascun genitore provvederà al rimborso nei confronti dell'altro entro 15 giorni dalla richiesta documentata;
6) I coniugi rinunciano reciprocamente a