Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 148

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 148
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 148
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI alla scadenza del termine del 7.1.25 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12857 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
CC EM, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO NAPPA, unitamente all'avv. GIUSEPPE NATALE, giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 1/4/2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività alle dipendenze del Ministero dell'istruzione e del Merito in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, in qualità di docente per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 ha lamentato di non aver percepito per tali annualità il bonus economico, di importo nominale pari ad € 500,00 annui, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, introdotto dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 allo scopo di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente.
Tanto esposto in punto di fatto, ha richiamato le disposizioni di legge che disciplinano la materia (art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015, art. 2 del DPCM n. 32313 del 23.09.2015 e art.
3 del DPCM 28.11.2016), rilevando che le stesse, nella parte in cui riservano al solo personale
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docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, costituiscono violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, nonché del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, tenuto anche conto che gli artt. 63 e 64 del CCNL del
Comparto Scuola impongono all'amministrazione scolastica l'obbligo di formazione del docente, senza in tale ambito operare alcuna distinzione tra personale di ruolo e personale precario.
Ha anche evidenziato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842 del 16.3.2022 ha già annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.9.2015 e la nota ministeriale n. 15219 del
15.10.2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dalla erogazione della Carta docente per contrarietà ai precetti costituzionali sopra richiamati.
Richiamati i favorevoli precedenti giurisprudenziali come pure l'ordinanza della Corte di
Giustizia Europea del 18.05.2022 (che ha già affermato che la clausola n. 4 dell'accordo quadro citato osta ad una normativa che riservi al solo personale docente di ruolo il vantaggio finanziario dell'importo di €500 all'anno concesso per sostenere la formazione continua e la valorizzazione delle competenze professionali), ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, affinché sia accertato il suo diritto ad usufruire, per il periodo di servizio svolto con i contratti a tempo determinato, della carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n.
107, con condanna del Ministero convenuto all'assegnazione della somma complessiva pari ad €
1.000,00, anche a titolo di risarcimento del danno, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.
Depositate note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.

2. La carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente è stata introdotta dall'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, a mente del quale: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
2 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
L'art. 2 del DPCM n. 32313 del 23.09.2015 e l'art. 3 del DPCM 28.11.2016, in coerenza con
l'impostazione normativa sopra richiamata, confermano che i destinatari della carta elettronica sono esclusivamente i docenti di ruolo, specificando che tra questi rientrano sia quelli (art. 2 DPCM
23.09.2015) “a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” che quelli (art. 3 DPCM 28.11.2016) “dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Le norme in commento, quindi, effettivamente prevedono l'assegnazione della carta elettronica esclusivamente al personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dalla platea degli aventi diritto tutti gli altri soggetti e, in particolare, ai fini che qui interessano, i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato.
Soltanto con l'art. 15 del DL n. 69 del 13.6.2023, conv. in l. n. 103/2023 (recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione
e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), adottato dopo la sentenza della Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450 (su cui v. infra), si è previsto, al comma 1, che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Pertanto, ai sensi della vigente legislazione italiana la carta docenti continua ad essere attribuita unicamente ai docenti di ruolo e, per il solo anno 2023, anche ai docenti con contratti a termine, ma solo se destinatari di supplenze annuali su posto vacante e disponibile.
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3. Sennonché, siffatta normativa integra una violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP).
La citata clausola 4 al primo comma, infatti, dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego,
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