Trib. Lanusei, sentenza 18/12/2024, n. 7
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Testo completo
EPYBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di omologazione di accordo di separazione
nella causa promossa con ricorso congiunto da
Parte 1 nato a [...] il [...] ed ivi residente nella frazione
Taquisara, via Carlo Alberto n. 5, codice fiscale Codice Fiscale_1 '
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Corda e Marilena Pani e NC
CA, nata a [...] il [...] e residente in [...]nella
frazione Taquisara, via Carlo Alberto n. 5, codice fiscale Codice Fiscale 2
rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Demuro
Ricorrenti
Oggetto: ricorso congiunto per separazione e divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
I ricorrenti, con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 49 e 51 c.p.c. iscritto in data
1.8.2024, premesso di avere contratto matrimonio civile in Gairo, trascritto nel
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, Parte 1, Anno 2004,
hanno chiesto previa omologazione dell'accordo di separazione, lo scioglimento
degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno allegato:
a) che dall'unione sono nati i figli: Persona 1 da poco diventato maggiorenne,
scritto all'Istituto di Istruzione Superiore di Perdasdefogu, quarto anno con
indirizzo Manutenzione e Tecnica;
Persona 2 di anni 14, iscritta all'Istituto di
Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Lanusei, prima classe del Liceo Artistico
per l'a.s. 2024/2025, entrambi non economicamente sufficienti
b) che da tempo sono venuti a mancare i presupposti ideali ed affettivi per la
prosecuzione della convivenza e che pertanto non è più possibile perseguire la
comunione materiale e spirituale necessaria per una serena vita familiare;
c) che i coniugi sono economica indipendenti e che hanno già provveduto alla
suddivisione della casa di proprietà, assicurando a ciascuno una porzione autonoma;
D) che è stato raggiunto un pieno accordo sulla separazione e sul divorzio, sia per
quanto concerne il diritto di abitazione sull'immobile che sulla gestione dei figli,
che di seguito si riporta:
***
Parte 12) Quanto alla casa familiare in Gairo, frazione Taquisara.
continuerà a vivere nel piano terra della maggiore casa ed entrerà dal civico 5
della via Carlo Alberto. NC CA continuerà a vivere nel piano primo e parte
del piano terra (cucina) della maggiore casa ed entrerà dalla via Dei Balari n. 2.
3) Quanto all'affidamento della figlia minore _2. La figlia minore _2 è
affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà a vivere stabilmente
con la Madre NC CA.
4) Quanto al diritto/dovere di visita del Padre. Il Padre avrà il diritto/dovere di
vedere e tenere con sé la figlia _2 nel rispetto della volontà di quest'ultima ormai
adolescente. Egli concorderà di volta in volta con la Madre e con la figlia i tempi
e modi degli incontri con questa ultima. Ciò farà primieramente nel rispetto della
volontà della figlia e tenendo conto delle esigenze scolastiche della ragazza,
nonché delle esigenze di vita amicale e ricreativa della stessa. I coniugi concordano
che gli incontri tra il Padre e _2 si svolgano a casa del Padre e non a casa della
Madre NC CA.
5) Le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la
salute della minore verranno prese concordemente da entrambi i genitori
nell'esclusivo interesse della figlia e, con particolare riguardo alla scuola, alla
religione e allo sport, secondo le inclinazioni della figlia stessa.
6) I genitori non pubblicheranno, come peraltro previsto dalla normativa,
fotografie della figlia minore su social network (Facebook, Instagram, WhatsApp,
ecc.). Essi si impegnano