Trib. Palermo, sentenza 06/11/2024, n. 5329
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa G G Presidente dott.ssa M M Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11291 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in PARTANNA (TP), VIA ROMA, 66, presso lo studio dell'Avv. PAGANO ROBERTA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], residente in [...]
Barcaiuoli, 64;
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , citato e non costitui- CP_1 tosi nel presente giudizio.
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Va, poi e nel merito, senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pro- nunzia di separazione personale dei coniugi, in quanto gli elementi desumibili dagli atti processuali, segnatamente costituiti dall'esito negativo del tentativo di conciliazione e dal te-
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nore stesso delle allegazioni della ricorrente, oltre che dal disinteresse mostrato da CP_1
verso lo svolgimento e l'esito del giudizio, offrono la prova che tra i coniugi si è ve-
[...] rificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condi- zioni per pronunciare la separazione.
2. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
L'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore”
(art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro in- dividuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provve- dimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimen- to fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contra- sto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile
l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economi- ci al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attra- verso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdu- rante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misu- ra fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al te- nore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare
l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto motivazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sicché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confronti della prole, può
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costituire legittimo motivo fondante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso.
Nel caso di specie, stante il totale disinteresse del padre nei confronti delle figlie, emerso anche in sede istruttoria da quanto dichiarato dai due testi escussi, deve essere previsto un regime di affidamento esclusivo alla madre dei figli minori Parte_1 Per_1
nata il [...], e , nato il [...], con previsione del domicilio
[...] Per_2 prevalente presso l'abitazione materna via Barcaiuoli n. 64.
Ciò posto, onde scongiurare la possibile paralisi decisionale su questioni afferenti la prole minorenne della coppia, nel caso di specie si reputa necessario - nell'interesse superiore del- la prole anzidetta – concentrare in capo alla madre - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3,
c.c. - l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per i minori.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della