Trib. Cagliari, sentenza 04/10/2024, n. 2143
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Testo completo
N. R.G. 6653/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Sezione Specializzata Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gaetano Savona Presidente dott. Bruno Malagoli Giudice relatore dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6653/2019 promossa da:
COMUNE DI CASTELSARDO c.f. 80005630902, in persona del Sindaco, Antonio IA
UL, elettivamente domiciliato in Sassari alla Via Barzini n.1 presso e nello studio dell'avv.
NN Battista Pinna, che lo rappresenta e difende, in forza di procura speciale in atti
ATTORE contro
VACOMIC s.r.l., con sede in Cagliari, Via Figari n. 7 (P.IVA e Registro Imprese di Cagliari
02000420923) in persona della signora RL AN legale rappresentante pro tempore, e
DORIA S.c.a.r.l. in liquidazione con sede in Cagliari, Via Figari n. 7 (P.IVA e Registro Imprese di Ca-gliari 03146760925) in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Eligio RC, rappresentati e difesi dagli avv.ti IA Teresa Gaias e Diego Floris ed elett.te domiciliate come da procure in atti
CONVENUTE
I.CO.GEN. S.R.L., Partita Iva n° 00627880925, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 09030 Elmas (CA) via Sante Cettolini snc
CONVENUTA CONTUMACE
e nei confronti di
pagina 1 di 22 IO TT, nato a [...] il [...], res.te in Valledoria (SS), Via Aldo
Moro n°11, C.F. [...], elett. dom.to in Cagliari, Via Della Pineta n°53/B, presso lo studio legale associato degli avv. Giampaolo EC, Marco EC ed BE EC, i quali lo rappresentano e difendono, unitamente e/o disgiuntamente, in forza di procura speciale in atti
TE CHIAMATO
ED VA AN, nato a [...] il [...], C.F. LDD SVT 62D10
I452K, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Ilaria Pinna, per procura allegata alla comparsa
TE CHIAMATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
A) accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti dell'immobile per cui è causa dovuti a difetti di costruzione;
B) per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. dei convenuti e condannarli in solido al risarcimento in favore del Comune di Castelsardo di tutti i danni subiti che si quantificano in € 15.825,00 per il ristoro del costo degli interventi determinati dal ctu per rendere l'edificio immediatamente agibile;
condannarli inoltre, sempre in solido, al rimborso del costo necessario per la sostituzione di tutto il rivestimento a toppa con il sistema a parete ventilata così come previsto originariamente nel progetto, con la camera d'aria a coibentazione naturale
(come accertato dal ctu) e a tutte le spese da sostenere per il ripristino del buono stato dell'immobile, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa tramite la deducenda CTU, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
In subordine
C) accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 1667-1668 o ex art. 2043 c.c., dei convenuti e condannarli in solido al risarcimento in favore del Comune di Castelsardo di tutti i danni subiti;
D) accertare e dichiarare l'inadempimento di RI S.c.a.r.l. in liquidazione e VA S.r.l., agli accordi aggiuntivi dedotti dalle stesse imprese e condannarle all'esatto adempimento di detti accordi aggiuntivi, in quanto fonte dell'obbligazione di “facere” parallela all'originaria obbligazione di garanzia, a tutela dei gravi difetti e vizi costruttivi riscontrati in sede di ATP
n°2103/2018, Giudice dott. Antonio Dessì del Tribunale delle Imprese di Cagliari dal nominato
CTU Dott. Ing. Emanuele Pirisi;
E) per l'effetto condannare in solido i convenuti al pagamento delle somme stimate dal CTP del
Comune, attraverso nuova CTU che quantifichi i costi di sistemazione della facciata secondo
pagina 2 di 22 l'ultima ipotesi formulata dalla ctu in sede preventiva, (intervento radicale) con integrazione dei costi per i danni derivanti da tracce di umidità, grosse crepe al piano livello 1 e per l'intasamento fognario (adeguamento condotta).
F) poiché con la comparsa di costituzione e risposta VA e RI hanno sostenuto la responsabilità del direttore dei lavori Ing. NN Antonietti, condannare le imprese in solido con il direttore dei lavori, ex art. 2055 c.c.
G) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari e rimborso delle spese di ctu anche in fase preventiva.
Nell'interesse delle convenute: in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza della committente dalla denuncia dei vizi ovvero la prescrizione della relativa azione e/o diritto, ai sensi dell'art. 1667 cod. civ. ovvero, occorrendo, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. e, pertanto, rigettare la domanda attrice;
in via principale, previe le necessarie declaratorie in ordine alla invalidità dell'ATP, respingere la domanda proposta perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, accertare e dichiarare la corresponsabilità del direttore dei lavori e del
R.U.P., nonché dello stesso attore, per i danni lamentati dal committente e quindi stabilire la responsabilità del direttore dei lavori Ing. NN Antonietti, del R.U.P. Geom. AT LE
e dello stesso attore nella misura che verrà stabilita in corso di causa, tenuto pure conto del danno causato alle convenute per avergli impedito di attivare la polizza assicurativa, ed effettuare le relative compensazioni giudiziali delle reciproche posizioni di credito;
in ogni caso, condannare il direttore dei lavori ed il R.U.P. a tenere indenne, per la loro parte di danno, le convenute, di ogni importo che dovessero essere eventualmente condannate a corrispondere all'attore;
per la denegata ipotesi di ammissione delle domande nuove avanzate da parte attrice, in via subordinata rispetto alla dichiarazione di non accettazione del contraddittorio, e senza con ciò intendere in alcun modo rinunciate dette dichiarazioni, previo accertamento del fatto che gli accordi aggiuntivi hanno riguardato la sola parete dell'opera sul lato via Sedini, in via preliminare accertare e dichiarare la decadenza della committente dalla denuncia dei vizi ovvero la prescrizione della relativa azione e/o diritto, ai sensi dell'art. 1667 cod. civ. ovvero, occorrendo, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. anche in relazione a tali specifiche lavorazioni e, pertanto, rigettare la domanda attrice ovvero nel merito, e senza con ciò intendere rinunciata
l'eccezione di decadenza e/o prescrizione formulata, previo accertamento dell'esatto adempimento dell'appaltatrice a tali accordi, rigettare con qualsivoglia formulazione la domanda avversaria volta a vedere risarcito il presunto inadempimento dell'appaltatore rispetto alle
pagina 3 di 22 lavorazioni extra appalto;
infine rigettare, anch'esse con qualsivoglia formulazione, le domande proposte ai sensi degli artt. 1667-1668 o ex art. 2043 in quanto, entrambe, infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di giudizio.
Nell'interesse di NN NT:
RIGETTARE le domande di accertamento di corresponsabilità e di manleva, formulate nei confronti dell'Ing. NN NT, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, non essendo ascrivibile in capo a costui, quale Direttore dei Lavori appaltati alle Imprese convenute con contratto del 19.02.2008, alcuna responsabilità in ordine alla determinazione dei danni lamentati dal committente Comune di Castelsardo.
Nell'interesse di AT LE:
1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del geom. AT LE.
2) dichiarare la nullità dell'atto introduttivo, per omessa esposizione dell'elemento soggettivo.
Nel merito:
3) rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto stante il difetto del fatto generatore di responsabilità;
4) accertare e dichiarare l'insussistenza del nesso causale;
5) accertare e dichiarare l'insussistenza dell'elemento soggettivo;
6) accertare e dichiarare l'infondatezza della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.;
6.1) in via subordinata, accertare e dichiarare, per la denegata ipotesi di accertamento della responsabilità solidale, le quote di ripartizione della responsabilità ai sensi del secondo comma dell'art. 2055 c.c.
7) accertare e dichiarare il Comune di Castelsardo obbligato a tenere indenne il geom. AT
LE da ogni responsabilità per ogni avversa domanda, per capitale, interessi e spese legali anche forfetarie.
8) Con vittoria di spese, competenze e rimborso forfetario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Castelsardo ha esposto, in fatto, che:
- in data 19.2.2008 era stato stipulato (a seguito di procedura ad evidenza pubblica) un contratto di appalto tra l'attore e le società VA S.r.l., Co.Sa.Co. S.r.l., I.Co.Gen.S.r.l., Saime S.r.l., costituite in A.T.I., avente ad oggetto la “realizzazione di centro polifunzionale, parcheggi interrati e teatro”, per un importo contrattuale di Euro 4.896.631,78 (al netto del ribasso d'asta del 22,321%), oltre ad Euro 146.252,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro
pagina 4 di 22
128.997,81 quale premio incentivante per eventuale anticipata ultimazione dei lavori, per un totale complessivo di contratto pari ad Euro 5.171.881,70 oltre l'Iva di legge;
- per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, le imprese avevano costituito la società consortile, RI SC (ora in liquidazione) ai sensi dell'allora vigente art. 96 del d.p.r. 554/1999;
- l'importo totale delle opere era divenuto pari ad € 5.773.574,43 come da perizie di variante approvata con deliberazione della Giunta Comunale n° 51 del 28.05.2012 (giusto atto di sottomissione rep. N° 1517 in data 04.07.2012);
- con determinazione del Responsabile del Settore tecnico n° 56 del 18.04.2014 il Comune aveva accettato le risultanze degli atti di collaudo redatti dal dott. ing. LO Mura, dal quale si evinceva la conferma delle risultanze del conto finale redatto dalla Direzione Lavori in complessivi €
5.767.050,39 oltre ad €
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