Trib. Roma, sentenza 20/09/2024, n. 14326
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
TREDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale di Roma, Tredicesima Sezione, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 49361 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013 vertente
TRA
VA SI, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Vitali attore
E
F.G.V.S., rappresentato e difeso dall'avv. Federico Roselli
convenuto
E
INAIL, rappresentato e difeso dall'Avv. LU Capilupi intervenuto
Oggetto: sinistro stradale
Conclusioni per parte attrice “"Voglia il Tribunale lll.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare che il sinistro occorso al Dott. RI BA di cui in narrativa è ascrivibile a responsabilità di veicolo non identificato e per l'effetto condannare l'INA
LI S.p.A. - quale impresa designata a norma dell'art. 286 D.lgs. n. 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del "Fondo di Garanzia per le vittime della Strada", in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il dott. RI BA di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi per effetto del sinistro anzidetto nonché di tutte le spese sostenute, nella misura che verrà dimostrata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento a quello del soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori previsti dalla legge”.
Conclusioni per parte convenuta EN TA spa: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - In via preliminare e nel merito: respingere la domanda avanzata dal Sig. RI BA perché improponibile, improcedibile, per carenza di legittimazione passiva della concludente
Impresa designata ed in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto e non provata per tutte le motivazioni esposte, con consequenziale rigetto della domanda di “rivalsa/surroga” e comunque di ogni pretesa vantata dall'INAIL con l'atto di intervento depositato il 18.09.2014 nei confronti della concludente Società. Con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali, cpa ed iva. - In via subordinata: accertare e dichiarare che il sinistro ebbe a verificarsi per responsabilità concorrente
e preponderante dell'attore, liquidando il danno nella ridotta misura che risulterà di giustizia e defalcando in ogni caso la franchigia di € 500,00 prevista per il danno materiale dall'art. 283 lettera
a) D.Lgs. 209/05 nonché la somma di € 155.301,67 oggetto di rivalsa/surroga da parte dell'intervenuto INAIL, ovvero il diverso maggiore o minore importo vantato dall'INAIL, contenendo comunque l'eventuale totale risarcimento nei limiti del massimale minimo vigente per legge alla data del sinistro (13.01.2011) ai sensi delle norme di cui al D.Lgs. 209/05. Con vittoria o compensazione delle spese di lite oltre accessori di legge”.
Conclusioni per parte intervenuta INAIL: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, accertata la responsabilità civile in via esclusiva di un'autovettura di tipo ignoto in ordine all'infortunio lavorativo occorso al Sig. RI BA, per l'effetto, condannare la INA LI spa, al pagamento in favore dell'Istituto di euro della somma di euro 155.301,67, salvo variare e/o precisare la somma in corso di causa, e comunque condannare la compagnia citat al pagamento della somma ritenuta di giustizia, per le causali specificate nell'attestato costo, fatto salvo ogni successivo aggiornamento, oltre svalutazione monetaria ad interessi dal pagamento al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari dal presente giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, RI BA conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato
Tribunale, la CO spa e la compagnia INA LI spa in qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per far accertare
e dichiarare che il sinistro occorsogli in Roma il 13.1.2011 sarebbe ascrivibile al conducente di un veicolo non identificato e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della sua
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
TREDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale di Roma, Tredicesima Sezione, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 49361 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013 vertente
TRA
VA SI, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Vitali attore
E
F.G.V.S., rappresentato e difeso dall'avv. Federico Roselli
convenuto
E
INAIL, rappresentato e difeso dall'Avv. LU Capilupi intervenuto
Oggetto: sinistro stradale
Conclusioni per parte attrice “"Voglia il Tribunale lll.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare che il sinistro occorso al Dott. RI BA di cui in narrativa è ascrivibile a responsabilità di veicolo non identificato e per l'effetto condannare l'INA
LI S.p.A. - quale impresa designata a norma dell'art. 286 D.lgs. n. 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del "Fondo di Garanzia per le vittime della Strada", in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il dott. RI BA di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi per effetto del sinistro anzidetto nonché di tutte le spese sostenute, nella misura che verrà dimostrata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento a quello del soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori previsti dalla legge”.
Conclusioni per parte convenuta EN TA spa: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - In via preliminare e nel merito: respingere la domanda avanzata dal Sig. RI BA perché improponibile, improcedibile, per carenza di legittimazione passiva della concludente
Impresa designata ed in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto e non provata per tutte le motivazioni esposte, con consequenziale rigetto della domanda di “rivalsa/surroga” e comunque di ogni pretesa vantata dall'INAIL con l'atto di intervento depositato il 18.09.2014 nei confronti della concludente Società. Con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali, cpa ed iva. - In via subordinata: accertare e dichiarare che il sinistro ebbe a verificarsi per responsabilità concorrente
e preponderante dell'attore, liquidando il danno nella ridotta misura che risulterà di giustizia e defalcando in ogni caso la franchigia di € 500,00 prevista per il danno materiale dall'art. 283 lettera
a) D.Lgs. 209/05 nonché la somma di € 155.301,67 oggetto di rivalsa/surroga da parte dell'intervenuto INAIL, ovvero il diverso maggiore o minore importo vantato dall'INAIL, contenendo comunque l'eventuale totale risarcimento nei limiti del massimale minimo vigente per legge alla data del sinistro (13.01.2011) ai sensi delle norme di cui al D.Lgs. 209/05. Con vittoria o compensazione delle spese di lite oltre accessori di legge”.
Conclusioni per parte intervenuta INAIL: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, accertata la responsabilità civile in via esclusiva di un'autovettura di tipo ignoto in ordine all'infortunio lavorativo occorso al Sig. RI BA, per l'effetto, condannare la INA LI spa, al pagamento in favore dell'Istituto di euro della somma di euro 155.301,67, salvo variare e/o precisare la somma in corso di causa, e comunque condannare la compagnia citat al pagamento della somma ritenuta di giustizia, per le causali specificate nell'attestato costo, fatto salvo ogni successivo aggiornamento, oltre svalutazione monetaria ad interessi dal pagamento al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari dal presente giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, RI BA conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato
Tribunale, la CO spa e la compagnia INA LI spa in qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per far accertare
e dichiarare che il sinistro occorsogli in Roma il 13.1.2011 sarebbe ascrivibile al conducente di un veicolo non identificato e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti.
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