Trib. Roma, sentenza 06/11/2024, n. 16948

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 06/11/2024, n. 16948
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 16948
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
dott. Maurizio Manzi Giudice
dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 25471 Ruolo Generale dell'anno 2020, e
rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 19.03.2024, vertente
TRA
INSEL S.P.A. (C.F./P.IVA: 05759951006), in persona del legale rappresentante pro tempore
Ing. CO Michelini, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Paganica n. 13, presso lo
studio legale dell'Avv. Luca Maria Petrone, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice
E
IO CI (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in Roma, Via
Nizza n. 22, presso lo studio dell'Avv. Stefano Brenciaglia, rappresentato e difeso dall'Avv.
Cesare Costa, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione
e risposta
Convenuto
E
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO (C.F.: 01455570562), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Daniela Donetti, elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza Grazioli n. 5, presso lo studio legale dell'Avv. Maria Rosaria Russo Valentini, che la
1
rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
E
LU EL (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in
Roma, Piazza Grazioli n. 5, presso lo studio legale dell'Avv. Roberto Bonatti, che lo rappresenta
e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di
costituzione e risposta
Convenuto
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
La difesa dell'attrice: “[…] 6. In via principale e nel merito, accertare la responsabilità solidale ex artt. 1337 e 1338 c.c. della SL TE, in persona del legale rappresentante p.t. dell'Ing. AB IC e del dott. LU HI e per l'effetto, condannarli al pagamento delle spese sostenute dalla INSEL per l'inutile partecipazione alla gara, per la redazione della progettazione, nonché per la consegna delle aree di cantiere alla somma di € € 515.985,21 ovvero
€ 409.088,34, o di quella maggiore e/o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi ex d.lgs.
231/2002, o in via subordinata di quelli legali, tutte da corrispondersi a titolo di danno emergente, 7. In via principale e nel merito accertare la responsabilità solidale ex artt. 1337 e
1338 c.c. della SL TE, in persona del legale rappresentante p.t. dell'Ing. AB IC e del dott. LU HI e per l'effetto condannarli al risarcimento a titolo di perdita chances della somma di € 167.467,05 così quantificata nella mancata percezione utile di un appalto simile;

8. In via principale e nel merito accertare la responsabilità solidale ex artt. 1337 e 1338

c.c. della SL TE, in persona del legale rappresentante p.t. dell'Ing. AB IC e del dott.
LU HI e per l'effetto condannarli al risarcimento a titolo di perdita chances della somma di € 50.240,12 così quantificata in ragione del danno curricolare;

9. In via subordinata

e nel merito, accertare la responsabilità ex art. 1337 c.c. dell'Ing. AB IC e dott. LU
HI e, per l'effetto, condannarli all'immediato pagamento delle somme di € 515.985,21 ovvero € 409.088,34, o di quella maggiore e/o minore che si riterrà di giustizia a titolo di danno emergente, € 167.467,05 a titolo di lucro cessante mancato utile ed € 50.240,12 a titolo di danno curricolare, con l'affermazione della responsabilità solidale della SL di TE in qualità di
2 Ente pubblico di cui i due dirigenti avevano la rappresentanza. Con vittoria di spese e onorari del giudizio.”;

La difesa del convenuto AB IC: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così gradatamente statuire:

1. In via preliminare e nel rito, dichiarare la inammissibilità e la improcedibilità della azione proposta ex art. 165 c.p.c., stante la tardività della iscrizione a

ruolo;

2. In via preliminare e nel rito, vista la violazione dell'art. 113 C.P.A., dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla res litigiosa, essendo di competenza esclusiva dell'A.G.A. ;



3. In via preliminare e nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società attrice, quale società mandante del R.T.I. CCC-INSEL, e, per l'effetto, dichiarare la

inammissibilità dell'azione ex adverso intrapresa;

4. In via preliminare e nel merito, dichiarare il difetto di passiva legittimazione dell'Ing. IC, avendo egli agito sempre e comunque in nome

e per conto della Azienda U.S.L. di TE, e, per l'effetto, dichiarare la inammissibilità
dell'azione ex adverso intrapresa;

5. In via preliminare e nel merito, dichiarare prescritta ogni ipotetica ed asserita ragione di credito nei confronti dell'Ing. IC, ex art. 2947 c.c., e, per

l'effetto, respingere la domanda attrice;

6. Nel merito, respingere la domanda attrice, perchè inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto;

7. In subordine e nel merito, nella eventuale e

non creduta ipotesi di accertata responsabilità, ancorchè su base marginale e concorrenziale del deducente convenuto, dichiarare l'altra convenuta Azienda U.S.L. di TE, in persona del legale rappresentante, tenuta a garantire e manlevare l'Ing. IC in ordine al pagamento di
qualunque somma dovuta a titolo risarcitorio o a qualunque altro titolo dipendente da quelli per cui è giudizio nei confronti della società attrice, avendo egli agito quale R.U.P. in virtù del
rapporto di impiego di natura dirigenziale con la predetta amministrazione sanitaria, condannando quest'ultima alla corresponsione di ogni importo cui sarebbe tenuto l'odierno convenuto. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali in ognuna delle ipotesi sopra richiamate”;

La difesa della convenuta Azienda USL di TE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale intestato, respinta ogni contraria istanza: a) in via pregiudiziale, di rito, dichiarare il difetto di
giurisdizione del G.O. a favore del G.A., a norma degli artt. 7, comma 4 e 30, D.lgs n. 104/2010
c.p.a.;
b) in via preliminare di rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società attrice, essendo essa società mandante dell'ATI Insel-CCC nella procedura di pubblici appalti di cui è causa, e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità dell'azione;
c) ancora in via pregiudiziale, di rito, ma in subordine, dichiarare l'inammissibilità della domanda giudiziale di parte attrice per la mancanza del necessario atto previo di diffida e messa in mora della

Pubblica amministrazione;
d) in via preliminare, di merito, accertare e dichiarare prescritto ogni

3 diritto azionato da parte attrice nel presente giudizio;
e) nel merito, in via principale, accertare

e dichiarare l'infondatezza della domanda risarcitoria avversaria, a qualsiasi titolo azionata, siccome infondata in fatto ed in diritto. In particolare: e.1) stante l'inesistenza di alcun contratto avente forma scritta ad substantiam, e.2.) l'assenza di dolo e di colpa da parte dell'Azienda USL di TE e di tutti i convenuti, e.3) l'assenza di danno ingiusto derivante dalla condotta dell'Azienda USL di TE e di tutti i convenuti, dal momento che tutte le voci di danno azionate sono riconducibili al rischio professionale d'impresa che parte attrice ha assunto e preteso di assume;
nonché e.4) per l'assenza di nesso causale tra le condotte dell'Azienda USL di TE

e di tutti i convenuti ed il preteso danno lamentato;
f) nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui sia accertata una qualche responsabilità in capo all'Azienda USL di

TE e/o a taluno dei convenuti, ridurre la quantificazione del danno oggetto del petitum della
domanda attrice, tenendo conto: f.1). del concorso di colpa del creditore nell'aver cagionato il
danno anche ex art. 1227 c.c.;
f.2.) del solo danno effettivamente risarcibile e provato da parte attrice. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
”;

La difesa del convenuto LU HI: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale intestato, respinta ogni contraria istanza: a) in via pregiudiziale, di rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del
G.O. a favore del G.A., a norma dell'art. 7, comma 4 e 30, D.lgs n. 104/2010 c.p.a.;
b) in via preliminare di rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società attrice, essendo essa società mandante dell'ATI Insel-CCC nella procedura di pubblici appalti di cui è causa, e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità dell'azione;
c) sempre in via pregiudiziale, di rito, ma in subordine rispetto ai punti a) e b), dichiarare l'inammissibilità della domanda giudiziale di parte attrice per la mancanza del necessario atto previo di diffida e messa in mora della Pubblica amministrazione;
d) in via preliminare, di merito, accertare e dichiarare

prescritto ogni diritto azionato da parte attrice nel presente giudizio;
e) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda risarcitoria avversaria, a qualsiasi titolo azionata, siccome infondata in fatto ed in diritto. In particolare: e.1) stante

l'inesistenza di alcun contratto avente forma scritta ad substantiam, e.2.) l'assenza di dolo e di colpa da parte dell'Azienda USL di TE e di tutti i convenuti, ed in particolare del
Commissario straordinario dottor LU HI e.3) l'assenza di danno ingiusto derivante dalla condotta dell'Azienda USL di TE e di tutti i convenuti, dal momento che tutte le voci di danno azionate sono riconducibili al rischio professionale d'impresa che parte attrice ha assunto e preteso di assume;
nonché e.4) per l'assenza di nesso causale tra le condotte dell'Azienda USL di TE e di tutti i convenuti ed il preteso danno lamentato;
f) nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in
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