Trib. Foggia, sentenza 14/03/2024, n. 905
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 14/03/2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 10542/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. CELENTANO GUIDO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e Controparte_1 difeso, dall'avv. TRAMONTANO VALERIA
RESISTENTE
oggetto: retribuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/12/2022 premesso di essere dipendente della Parte_1 [...] dal 15.7.2009, con qualifica di Operatore di Esercizio, originariamente assunto con contratto a tempo CP_1 determinato per venti ore settimanali nel parametro 140 del del 27.11.2000;
di Organizzazione_1 avere ottenuto, in data 1.202020, il parametro 158 del citato CCNL, ha lamentato l'errata applicazione dell'articolo 5 del CCNL Autoferrotranvieri del 18.11.2004, prevedente il riconoscimento di un assegno perequativo all'Operatore di Esercizio, parametro 140, decorsi quattro anni di anzianità specifica, sino all'attribuzione del successivo parametro (158), essendogli stata riconosciuta dalla parte datoriale, con la busta paga del mese di giugno 2021, la minor somma di € 522,00 in luogo di quella corretta di € 1.404,00, con un residuo spettante di € 882,00 per gli anni dal 2013 (dal mese di agosto) al mese di gennaio 2020.
Tanto premesso, l'istante ha adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1.
Accertare e dichiarare che il ricorrente, assunto il 15.7.2009 dalla società con contratto part-time CP_1 orizzontale a venti ore settimanali, con la qualifica di Operatore di Esercizio inquadrato nel parametro 140 del ccnl Autoferrotranvieri 27.11.2000, aveva diritto, ai sensi dell'art. 5 del CCNL autoferrotranvieri del
18.11.2004, a riscuotere l'assegno perequativo, con decorrenza dal mese successivo al compimento di quattro anni di anzianità aziendale e sino al raggiungimento del parametro superiore, e quindi dal mese di
agosto 2013 sino al gennaio 2020, pari a € 18,00 per ciascuna mensilità della retribuzione normale;
2.
Accertare e dichiarare che, avendo il ricorrente conseguito il parametro superiore, ossia il parametro 158, nel mese di febbraio 2020, doveva riscuotere dal mese di agosto 2013 al mese di gennaio 2020 la somma di
€ 18,00 in ciascuna mensilità della retribuzione normale, e dunque complessivamente la somma di €
1.404,00;
3. Accertare e dichiarare che, avendo a tale titolo ricevuto la somma inferiore di € 522,00, il ricorrente resta creditore nei confronti della società resistente della differenza retributiva di € 882,00, per i titoli in premessa indicati, al lordo delle trattenute fiscali e contributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
4. per l'effetto, condannare la società resistente in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 882,00, per i titoli in premessa indicati, al lordo delle trattenute fiscali e contributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese con attribuzione.
L' ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso per maturazione del diritto CP_1 all'assegno perequativo dal mese di gennaio 2016, per intervenuto accordo sottoscritto in sede sindacale per il periodo 1.1.2015-31.12.2017, per il blocco stipendiale per l'anno 2013 sino al 31.12.2014 giusta DL
78/10 e DPR 122/2013, la prescrizione delle somme oggetto di avversa pretesa e, in ogni caso, contestando quest'ultima sotto il profilo dell'an debeatur, dovendo l'anzianità di servizio calcolarsi in modo proporzionale all'orario concordato ed essendo stato l'importo corrisposto correttamente determinato a decorrere dalla mensilità di gennaio 2018 in ragione del conseguimento del parametro 158 dall'1.2.2020 ed essendo stato trasformato il contratto in full time dal 30.5.2016.
La causa, è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, trattata all'udienza fissata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza contestuale previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, la domanda è fondata potendosi richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. cpc, le motivazioni espresse nella sentenza n. 3684/2023 (est. Dott.ssa Valentina Di Leo) emessa da questo Tribunale in fattispecie speculare a quella oggetto di causa e di seguito trascritta.
“2. - Giova preliminarmente dare atto dell'infondatezza della preliminare eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente.
Ed infatti, non appare condivisibile l'assunto di quest'ultima, in base al quale, nella specie, la prescrizione quinquennale decorrerebbe durante il rapporto di lavoro, siccome assistito da stabilità reale ex articolo 18, commi 8 e 9 Legge n. 300/1970 e che, pertanto, l'assegno perequativo spetterebbe al ricorrente solo per il periodo da novembre 2017 a