Trib. Cagliari, sentenza 21/10/2024, n. 1354
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Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice
Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 15.10.2024, sostituita
interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e
pubblicato, il 21.10.2024, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3323 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da
1. FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.-ENTE NAZIONALE DI
PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN
AGRICOLTURA, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Roma, via
Beethoven n. 48, elettivamente domiciliato in Sanluri (SU), via Mazzini 41,
presso lo Studio dell'Avv. Salvatorangelo BANDINU, rappresentato e difeso
dall'Avv. Roberto PESSI e dall'Avv. Giuseppe SIGILLÒ MASSARA in forza di
procura speciale in calce al ricorso in opposizione;
opponente
contro
2. ER AL, nato a [...], il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alagon n. 1, presso lo
pagina 1
Studio dell'Avv. Wanda SOTGIU, che lo rappresenta e difende in forza di procura
speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
opposto
CONCLUSIONI
Nell'interesse della opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
in via principale
- accogliere l'opposizione e dichiarare nullo e illegittimo e/o revocare e/o
annullare e/o dichiarare inefficace con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo
n. 427/2022 (R.G. 2329/2022) emesso in data 13 settembre 2022 dal Tribunale di
Cagliari – Sezione Lavoro e notificato alla scrivente Fondazione a mezzo p.e.c. in
data 19 settembre 2022, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile
nonché del tutto infondato in fatto e in diritto, per tutti motivi di cui alla narrativa
dell'atto di opposizione a d.i., respingendo, in ogni caso, tutte le avversarie
domande e assolvere la Fondazione conchiudente dalle medesime;
- disporre la rimessione dinanzi alla Corte Costituzionale, delle questioni
incidentali di costituzionalità dedotte in giudizio con il presente atto, ritenendo le
medesime rilevanti ai fini della decisione;
in via subordinata, per l'ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale dovesse statuire
per la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto,
pagina 2 - si chiede di espungere dall'eventuale condanna a carico della Fondazione gli
interessi legali o di posticipare la data di decorrenza degli stessi, in virtù di
quanto argomentato sub paragrafo 3 in diritto;
in ogni caso, con il favore delle spese di giudizio sia della fase monitoria che del
presente giudizio di opposizione”.
Nell'interesse dell'opponente:
“IN VIA PRELIMINARE, per i motivi di cui all'espositiva, respingere l'istanza di
rimessione dinanzi alla Corte costituzionale, delle questioni incidentali di
costituzionalità sollevate dall'opponente;
concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione
al decreto ingiuntivo opposto.
NEL MERITO
Rigettare l'avversa domanda e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo opposto, e, in ogni caso,
condannare l'Enpaia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
pagamento della somma ingiunta, o di quella maggiore o minore che verrà
accertata in corso di causa, oltre gli interessi e rivalutazione al saldo.
Con vittoria di competenze e spese, ivi comprese quelle generali di studio, del
presente procedimento delle quali si chiede la distrazione in favore del
procuratore costituito”.
pagina 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.-ENTE NAZIONALE DI
PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA ha
proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti di ER AL, al
fine di opporsi al decreto ingiuntivo n. 427/2022 del 13.09.2022 (R.G.
2329/2022), del Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, emesso
su ricorso di ER AL, che l'ha condannata a pagare, in favore
dell'istante, la somma complessiva di euro 38.782,00, oltre agli interessi legali ed
alla rivalutazione monetaria, nonché le spese della fase monitoria, liquidate in
complessivi euro 821,50, di cui 21,50 per spese e 800,00 per compensi di
Avvocato, oltre accessori.
2. ER AL si è costituito nel giudizio e ha chiesto il rigetto
dell'opposizione.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata tenuta a
decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, ritiene il Tribunale che sia manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale sostenuta dalla FONDAZIONE opponente,
in quanto, nel rinviare a quanto si