Trib. Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 872

TRIB Firenze
Sentenza
10 marzo 2025
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TRIB Firenze
Sentenza
10 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 872
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 872
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo

Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
Sezione Imprese
In Nome del Popolo Italiano
il collegio nella seguente composizione: dr. Niccolò Calvani Presidente relatore dr.ssa Laura Maione Giudice dr.ssa Stefania Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 7865/2021 tra le parti:
ATTORE
EN CA S.R.L., cf 05665590484
- difesa: avv. ADELE D'ELIA, cf [...]
- domicilio: Via Giorgio La Pira 21, Firenze, presso il difensore
- PEC: adele.delia@firenze.pecavvocati.it
CONVENUTI
TT IC, cf [...]
- difesa: avv. GIUSEPPE ROSCITANO, cf [...]
- domicilio: Via Antonio Gramsci 174 Pistoia, presso il difensore
- PEC: avv.giusepperoscitano@legalmail.it
DI CA, cf [...]
- difesa: avv. ANDREA PESCI, cf [...]
- domicilio: Via Giovanni Prati 24 Firenze, presso il difensore
- PEC: andrea.pesci@firenze.pecavvocati.it
OGGETTO: Cause di responsabilità contro amministratori di società
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Decisa nella camera di consiglio del 4/3/2025 sulle seguenti conclusioni:
Fall. AR: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, preliminarmente dichiarare che il Signor TE NI è decaduto dalla possibilità di eccepire la prescrizione dell'azione proposta nei suoi confronti e, previo rigetto della medesima eccezione di prescrizione e di ogni altra eccezione, domanda ed istanza avversaria, con riguardo ad entrambi i convenuti:
A) accertare e dichiarare che il Signor TE NI è stato socio occulto della
Carmigani S.r.l. anche in seguito alla cessione delle quote detenute in data 21 maggio 2009 e che il Signor AU AR è stato socio occulto e amministratore di fatto della società AR S.r.l., sin dalla costituzione della medesima e senza soluzione di continuità;
B) accertare e dichiarare che i Signori TE NI e AU AR hanno violato l'obbligo di adempiere con diligenza ai doveri del loro ufficio di amministratori della AR S.r.l. ed accertare e dichiarare la responsabilità degli stessi nella mala gestio della società, anche nella loro qualità di soci autorizzanti della stessa;

C) accertare e dichiarare che in data 31 dicembre 2010 la società AR S.r.l. si trovava nella situazione descritta dall'art. 2482–ter c.c. e dunque accertare e dichiarare la violazione, da parte degli amministratori Signori TE NI e
AU AR, dei doveri imposti dal suddetto articolo;

E) accertare e dichiarare che, a motivo della prosecuzione nella gestione della società AR S.r.l. in ottica non conservativa oltre la data del 31 dicembre
2010, nonostante la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, per uscite di denaro ingiustificate dalla società, per presunta cessione di beni di cui alla annotazione del libro giornale in data 31 dicembre 2014, è stato cagionato un danno complessivo, accertato dal CTU nella sua relazione come risposta al quesito n.4 posto dal Giudice Istruttore in € 815.000,00 per distrazioni accertate, in €
385.000,00 per cessione di beni senza corrispettivo, in € 339.791,00 per sanzioni e interessi fiscali ed in € 1.813.395 per prosecuzione illecita dell'attività, per un totale di € 3.353.186,00 imputabile agli amministratori e soci, Signori TE NI e
AU AR;

G) condannare quindi i Signori TE NI e AU AR al risarcimento del pregiudizio derivato al patrimonio della società fallita, e ai creditori della stessa e condannarli al pagamento in favore della Curatela del Fallimento AR
S.r.l., della somma di € 150.000,00, essendo stata la riduzione della domanda autorizzata dal G.D. in data 27.12.2023 anche in considerazione della circostanza che la procedura agisce con il patrocinio a spese dello Stato, oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza di fallimento al saldo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre rimborso spese forfettario ex art. 2 del D.M. 10.03.2014 n. 55 ed accessori di legge.
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NI: Respingersi le istanze e le domande avversarie secondo il prudente apprezzamento del Giudice e sulla scorta delle deposizioni testimoniali assunte, non in linea con la verità dei fatti.
AR: Voglia il Tribunale di Firenze respingere le domande formulate dal fallimento AR RL nei confronti del Sig. AU AR in quanto infondate e non provate e comunque prescritte. In via istruttoria insiste nelle richieste formulate e non ammesse.
La lite
Il curatore del Fallimento AR SR (d'ora in avanti: CA, o la Società), dichiarato il 31.1.2018 dal Tribunale di Firenze, ha citato in giudizio TE NI (AU dall'agosto 2006 al novembre 2009 e, poi, dal settembre 2012 all'ottobre 2015) e AU AR (fratello di Rita, socia pressoché totalitaria, formalmente inquadrato come dipendente ma ritenuto socio occulto e amministratore di fatto della Società), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.
L'attore, premesso che la gran parte del passivo fallimentare (oltre 652.000 euro su 973.933,14) deriva dall'omesso versamento di tributi, risalente fino all'anno 2006, afferma che, nonostante la gravissima situazione finanziaria in cui si è trovata la CA già pochi anni dopo l'inizio dell'attività, gli amministratori – di diritto e di fatto – hanno posto in essere una distrazione progressiva dei beni sociali:
A. negli anni 2011 – 2016 sono stati operati senza giustificazione prelievi di denaro contante da uno sportello bancario situato in Romania, attraverso carte di credito intestate al AR, al NI e a tal EN
(amministratore nel periodo intermedio tra i due incarichi gestori di
NI) che venivano ricaricate con provvista proveniente dai c/c della
Società aperti alla Cassa di Risparmio di S. Miniato e alla Deutsche
Bank; le operazioni erano registrate sul conto “costi indeducibili” (non direttamente inerenti all'attività d'impresa) o sul conto “spese varie documentate”, benché la relativa documentazione fosse del tutto inesistente;

B. risultano operati negli anni 2012-2015 “rimborsi spese” tramite bonifici a favore di AR, di sua moglie sig.ra ST NI e del suocero
ED NI, registrati in contabilità come “spese varie documentate”,
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“sopravvenienze passive”, “costi indeducibili”, “crediti diversi”, ma privi di giustificazione;
in tal modo sono uscite dalle casse della CA somme per €
645.991,33 che, secondo l'attore, integrerebbero in parte distribuzioni di utili - non dovuti e non contabilizzati – da cui desumere la qualifica di soci occulti dei convenuti;

C. in cinque conti interni (“rimborsi spese”, “spese varie documentate”,
“costi vari indeducibili”, “insussistenze di attività”, “sopravvenienze passive”) sono registrate ulteriori uscite (oltre, cioè, a quelle risultanti da prelievi di carte e da bonifici), non giustificate, per € 1.803.812,28; tra queste (in particolare, tra le “sopravvenienze passive”) risulta una presunta cessione a terzi ignoti di beni della Società, effettuata nel 2014 al prezzo di € 385.000 mai incassato e appostato nel conto “fatture da emettere” ma poi non emesse, cui ha fatto seguito la registrazione in contabilità, appunto, di una sopravvenienza passiva di pari importo e verosimilmente integrante una mera distrazione di beni sociali, atteso che gli amministratori non hanno mai provveduto né a individuare il debitore né a emettere fattura nei suoi confronti.
Nel periodo di gestione del NI sono uscite in tal modo dalle casse sociali somme per un totale di quasi 2,5 milioni di euro.
Aggiunge l'attore che, se le operazioni distrattive fossero state correttamente riportate in bilancio (e cioè come costi da appostare al conto economico anziché all'attivo, come talvolta avvenuto), la CA sarebbe risultata priva di capitale fin dalla fine del 2010, avendo un patrimonio netto
(operate le necessarie rettifiche) negativo per € 48.646,69; questo, anche considerando correzioni a voci dell'attivo patrimoniale (come, ad esempio,
“anticipi fornitori”, “crediti diversi” o “depositi cauzionali”), a cui nell'atto introduttivo non è fatta alcuna menzione, ma contenute nella relazione del
Curatore alla quale la citazione fa riferimento.
Proseguendo con le rettifiche, anche il bilancio 2012 (il primo, successivo al nuovo mandato amministrativo conferito a NI) avrebbe esposto un PN negativo per € 199.937,49; e, tuttavia, l'attività di impresa è proseguita senza l'adozione di alcuna delle misure previste dall'art. 2482-ter CC fino alla messa in liquidazione deliberata solo il 2.3.2017, seguita dalla cancellazione della società a distanza di nemmeno un anno.
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Applicando il criterio incrementale, la prosecuzione dell'attività dopo il

1.1.2013 fino alla dichiarazione di fallimento del 31.1.2018 avrebbe provocato un aggravio del patrimonio netto di € 772.643,06.
L'attore ha quindi chiesto:

1. con l'atto di citazione:
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