Trib. Milano, sentenza 06/03/2024, n. 1198
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Testo completo
N. R.G. 6888/2023
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice F C, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6888 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
, con l'avv. O S S. Parte_1
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., anche quale incorporante di CP_1 [...]
con gli avv.ti M B, G C e F M. Controparte_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“1 - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciute le condizioni economiche e normative godute alle dipendenze di a.r.l. e ciò sino al Controparte_3 momento del passaggio alle dipendenze della e CP_1 Controparte_2
ovvero accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere assunta
[...] alle dipendenze delle società convenute, per effetto del cambio di appalto, mantenendo la stessa retribuzione, lo stesso livello di inquadramento, lo stesso orario di lavoro e in ogni caso le stesse condizioni economiche riconosciute dal precedente datore di lavoro;
2 – Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, a far data dal passaggio di appalto, ad essere assunta da con contratto di lavoro part time a 15 ore CP_1 settimanali;
3 - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, a far data dal passaggio di appalto, ad essere assunta da con contratto di lavoro part time a Controparte_2
15 ore settimanali, con applicazioni delle medesime condizioni economiche come in
1 premessa specificato.
3 - condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_2 solido e in via alternativa tra loro al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla riduzione dell'orario di lavoro operata in danno della lavoratrice, nonché dalla unilaterale modifica della condizioni economiche, quantificate in € 198,43, ovvero quella diversa somma di denaro ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
4 - ordinare a in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e a CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
l'immediato ripristino, in favore della ricorrente, dell'orario lavorativo vigente alle dipendenze di a.r.l., ovvero di 30 ore settimanali su cinque giorni Controparte_3 lavorativi dal lunedì al venerdì, da intendersi di 15 ore settimanali alle dipendenze di
e di 15 ore settimanali con alle CP_1 Controparte_2 medesime condizioni economiche.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze tutte, oltre contributo forfetario, c.p.a ed i.v.a.”.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. L'attrice, originariamente dipendente della e collocata a lavorare presso Controparte_4
l'appalto del servizio di refezione scolastica e del centro di cottura presso due scuole di Corsico, a fronte della risoluzione del contratto di appalto, è passata alle dipendenze delle subentranti CP_1
e
[...] Controparte_2
Con l'odierno ricorso, ha sostenuto l'illegittimità della riduzione dell'orario di lavoro e l'applicazione del diverso CCNL Multiverso operate dalla società convenuta, in quanto peggiorative delle precedenti condizioni contrattuali e violativa delle regole fissate dal CCNL di settore.
2. Le questioni sollevate richiedono preliminarmente la ricostruzione della disciplina collettiva applicabile alla fattispecie.
2.1. La procedura di cambio appalto nei servizi di ristorazione delle mense è regolata dal Titolo X
(Settore Ristorazione Collettiva) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da
Aziende dei settori Pubblici Esercizi Ristorazione Collettiva e Commerciale del Turismo.
2.2. L'art. 225 del CCNL sopra indicato, in tema di cambio appalto, stabilisce che: “Su richiesta di una delle parti (Organizzazioni sindacali, gestione uscente, gestione subentrante) saranno effettuati incontri di verifica, preventivi all'evento considerato. Tali incontri dovranno concludersi di norma
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice F C, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6888 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
, con l'avv. O S S. Parte_1
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., anche quale incorporante di CP_1 [...]
con gli avv.ti M B, G C e F M. Controparte_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“1 - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciute le condizioni economiche e normative godute alle dipendenze di a.r.l. e ciò sino al Controparte_3 momento del passaggio alle dipendenze della e CP_1 Controparte_2
ovvero accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere assunta
[...] alle dipendenze delle società convenute, per effetto del cambio di appalto, mantenendo la stessa retribuzione, lo stesso livello di inquadramento, lo stesso orario di lavoro e in ogni caso le stesse condizioni economiche riconosciute dal precedente datore di lavoro;
2 – Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, a far data dal passaggio di appalto, ad essere assunta da con contratto di lavoro part time a 15 ore CP_1 settimanali;
3 - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, a far data dal passaggio di appalto, ad essere assunta da con contratto di lavoro part time a Controparte_2
15 ore settimanali, con applicazioni delle medesime condizioni economiche come in
1 premessa specificato.
3 - condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_2 solido e in via alternativa tra loro al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla riduzione dell'orario di lavoro operata in danno della lavoratrice, nonché dalla unilaterale modifica della condizioni economiche, quantificate in € 198,43, ovvero quella diversa somma di denaro ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
4 - ordinare a in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e a CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
l'immediato ripristino, in favore della ricorrente, dell'orario lavorativo vigente alle dipendenze di a.r.l., ovvero di 30 ore settimanali su cinque giorni Controparte_3 lavorativi dal lunedì al venerdì, da intendersi di 15 ore settimanali alle dipendenze di
e di 15 ore settimanali con alle CP_1 Controparte_2 medesime condizioni economiche.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze tutte, oltre contributo forfetario, c.p.a ed i.v.a.”.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. L'attrice, originariamente dipendente della e collocata a lavorare presso Controparte_4
l'appalto del servizio di refezione scolastica e del centro di cottura presso due scuole di Corsico, a fronte della risoluzione del contratto di appalto, è passata alle dipendenze delle subentranti CP_1
e
[...] Controparte_2
Con l'odierno ricorso, ha sostenuto l'illegittimità della riduzione dell'orario di lavoro e l'applicazione del diverso CCNL Multiverso operate dalla società convenuta, in quanto peggiorative delle precedenti condizioni contrattuali e violativa delle regole fissate dal CCNL di settore.
2. Le questioni sollevate richiedono preliminarmente la ricostruzione della disciplina collettiva applicabile alla fattispecie.
2.1. La procedura di cambio appalto nei servizi di ristorazione delle mense è regolata dal Titolo X
(Settore Ristorazione Collettiva) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da
Aziende dei settori Pubblici Esercizi Ristorazione Collettiva e Commerciale del Turismo.
2.2. L'art. 225 del CCNL sopra indicato, in tema di cambio appalto, stabilisce che: “Su richiesta di una delle parti (Organizzazioni sindacali, gestione uscente, gestione subentrante) saranno effettuati incontri di verifica, preventivi all'evento considerato. Tali incontri dovranno concludersi di norma
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