Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 358
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Testo completo
N. V.G. 2754/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel procedimento iscritto al n. v.g. 2754/2024 promosso da:
nato il [...] a [...] e nata il Parte_1 Parte_2
09.07.1976 a LUCERA (FG), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FRAPICCINI OLIMPIA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno, dandosene immediata comunicazione. Essi si danno fin da ora il reciproco consenso ai fini del rilascio di documenti validi per l'espatrio.
2) I coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco tra loro, dandosi atto di essere entrambi economicamente autosufficienti.
3) La casa coniugale sita in Osimo (AN), Via Casette di Passatempo n. 14 rimarrà momentaneamente nella disponibilità del SI. che continuerà ad abitarVi, fintantoché la stessa Parte_1
non verrà venduta, mentre la SI.ra , che ha già reperito una nuova abitazione in Parte_2
Recanati (MC), nella quale, medio tempore, trasferirà la propria residenza;
potrà asportare dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali.
I coniugi, di comune accordo, stabiliscono che la casa Coniugale sita in Osimo (AN), Casette di
Passatempo n. 14 dovrà essere venduta entro e non oltre 1 anno dall'omologa della separazione;
se
- 1 - così non fosse essi stabiliscono, sin da ora e concordemente, che detto immobile dovrà essere rilasciato anche dal SI. e posto in locazione al fine di poter al meglio Parte_1 sostenere l'onere delle rate del mutuo che ad oggi gravano in modo pesante sui coniugi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel procedimento iscritto al n. v.g. 2754/2024 promosso da:
nato il [...] a [...] e nata il Parte_1 Parte_2
09.07.1976 a LUCERA (FG), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FRAPICCINI OLIMPIA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno, dandosene immediata comunicazione. Essi si danno fin da ora il reciproco consenso ai fini del rilascio di documenti validi per l'espatrio.
2) I coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco tra loro, dandosi atto di essere entrambi economicamente autosufficienti.
3) La casa coniugale sita in Osimo (AN), Via Casette di Passatempo n. 14 rimarrà momentaneamente nella disponibilità del SI. che continuerà ad abitarVi, fintantoché la stessa Parte_1
non verrà venduta, mentre la SI.ra , che ha già reperito una nuova abitazione in Parte_2
Recanati (MC), nella quale, medio tempore, trasferirà la propria residenza;
potrà asportare dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali.
I coniugi, di comune accordo, stabiliscono che la casa Coniugale sita in Osimo (AN), Casette di
Passatempo n. 14 dovrà essere venduta entro e non oltre 1 anno dall'omologa della separazione;
se
- 1 - così non fosse essi stabiliscono, sin da ora e concordemente, che detto immobile dovrà essere rilasciato anche dal SI. e posto in locazione al fine di poter al meglio Parte_1 sostenere l'onere delle rate del mutuo che ad oggi gravano in modo pesante sui coniugi.
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