Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 36
TRIB Bari
Sentenza
9 gennaio 2025
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9 gennaio 2025
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9 gennaio 2025
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Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 2569/2020
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to TAURINO Parte_1
LOREDANA
ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea PATARNELLO CP_2 parte terza chiamata
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato e di emolumenti retributivi maturati e non corrisposti.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09.01.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver prestato attività lavorativa in regime di subordinazione ed in assenza di regolare contratto di lavoro di assistenza a persona non autosufficiente, madre della resistente, da gennaio 2012 sino al 25.02.2015, osservando i seguenti orari: da gennaio 2012 a maggio 2013, da lunedì a sabato, dalle ore 08.00 alle
ore 09.00, dalle ore 11.30 alle ore 15.30 e dalle ore 18.00 alle ore
20.00;
da giugno 2013 a febbraio 2015, da lunedì a sabato, dalle ore
08.00 alle ore 09.00, dalle ore 12.00 alle ore 13.00/14.00 e dalle ore
19.00 alle ore 20.00, alle dipendenze della parte resistente, svolgendo le seguenti mansioni: igiene personale, somministrazione farmaci, preparazione pasti e pulizia casa, fare la spesa, pagare le bollette e fare assistenza durante i ricoveri ospedalieri, riconducibili al livello C super del CCNL del settore lavoro domestico;
deducendo di essere stata assoggettata all'organizzazione, al controllo ed alle direttive impartite dalla parte resistente e di aver percepito una retribuzione mensile di € 700,00 da gennaio 2012 a maggio 2013 e di
€ 400,00 da giugno 2013 a febbraio 2015;
affermandosi creditrice della complessiva somma di € 18.991,69 a titolo di differenze retributive, Tfr, indennità per ferie e permessi, come da conteggi prodotti, agiva in giudizio per l'accertamento della natura subordinata dell'intercorso rapporto e per la condanna della parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 17.662,81 dettagliatamente calcolata o di altra minore o maggiore di giustizia e per la regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Sebbene ritualmente convenuta la parte resistente non si costituiva né compariva nel corso del giudizio. Ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva l' per rappresentare la maturata estinzione per CP_2 prescrizione dei contributi pretesi e per domandare, di conseguenza, il rigetto della domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva avanzata.
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La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali, inibito l'interrogatorio formale della parte resistente per mancata comparizione all'udienza fissata proprio per l'assunzione dell'interpello.
Nel corso del giudizio veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione dei crediti pretesi.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Preliminarmente, ai fini del decidere, occorre ribadire che, in ragione dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali nella speciale controversia, ai sensi dell'art. 2697
c.c. grava sul lavoratore che agisce per l'accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo la prova positiva di tutti gli elementi qualificanti il vincolo della subordinazione, come la soggezione al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro1.
Non solo, è onere del lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti o non
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correttamente corrisposti provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate.
Mentre, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sul datore di lavoro l'onere della prova di aver corrisposto correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore2.
Ed ancora, per quel che concerne i crediti da lavoro straordinario grava sul lavoratore l'onere di offrire la prova rigorosa di aver prestato attività lavorativa eccedente l'ordinario orario di lavoro per suffragare la fondatezza dei crediti pretesi a titolo di prestazione eccedente l'ordinario orario lavorativo convenuto3. 2 Cfr. Cass. 05.05.2001, n. 6332 così
Sezione Lavoro
N.R.G. 2569/2020
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to TAURINO Parte_1
LOREDANA
ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea PATARNELLO CP_2 parte terza chiamata
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato e di emolumenti retributivi maturati e non corrisposti.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09.01.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver prestato attività lavorativa in regime di subordinazione ed in assenza di regolare contratto di lavoro di assistenza a persona non autosufficiente, madre della resistente, da gennaio 2012 sino al 25.02.2015, osservando i seguenti orari: da gennaio 2012 a maggio 2013, da lunedì a sabato, dalle ore 08.00 alle
ore 09.00, dalle ore 11.30 alle ore 15.30 e dalle ore 18.00 alle ore
20.00;
da giugno 2013 a febbraio 2015, da lunedì a sabato, dalle ore
08.00 alle ore 09.00, dalle ore 12.00 alle ore 13.00/14.00 e dalle ore
19.00 alle ore 20.00, alle dipendenze della parte resistente, svolgendo le seguenti mansioni: igiene personale, somministrazione farmaci, preparazione pasti e pulizia casa, fare la spesa, pagare le bollette e fare assistenza durante i ricoveri ospedalieri, riconducibili al livello C super del CCNL del settore lavoro domestico;
deducendo di essere stata assoggettata all'organizzazione, al controllo ed alle direttive impartite dalla parte resistente e di aver percepito una retribuzione mensile di € 700,00 da gennaio 2012 a maggio 2013 e di
€ 400,00 da giugno 2013 a febbraio 2015;
affermandosi creditrice della complessiva somma di € 18.991,69 a titolo di differenze retributive, Tfr, indennità per ferie e permessi, come da conteggi prodotti, agiva in giudizio per l'accertamento della natura subordinata dell'intercorso rapporto e per la condanna della parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 17.662,81 dettagliatamente calcolata o di altra minore o maggiore di giustizia e per la regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Sebbene ritualmente convenuta la parte resistente non si costituiva né compariva nel corso del giudizio. Ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva l' per rappresentare la maturata estinzione per CP_2 prescrizione dei contributi pretesi e per domandare, di conseguenza, il rigetto della domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva avanzata.
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La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali, inibito l'interrogatorio formale della parte resistente per mancata comparizione all'udienza fissata proprio per l'assunzione dell'interpello.
Nel corso del giudizio veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione dei crediti pretesi.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Preliminarmente, ai fini del decidere, occorre ribadire che, in ragione dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali nella speciale controversia, ai sensi dell'art. 2697
c.c. grava sul lavoratore che agisce per l'accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo la prova positiva di tutti gli elementi qualificanti il vincolo della subordinazione, come la soggezione al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro1.
Non solo, è onere del lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti o non
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correttamente corrisposti provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate.
Mentre, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sul datore di lavoro l'onere della prova di aver corrisposto correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore2.
Ed ancora, per quel che concerne i crediti da lavoro straordinario grava sul lavoratore l'onere di offrire la prova rigorosa di aver prestato attività lavorativa eccedente l'ordinario orario di lavoro per suffragare la fondatezza dei crediti pretesi a titolo di prestazione eccedente l'ordinario orario lavorativo convenuto3. 2 Cfr. Cass. 05.05.2001, n. 6332 così
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