Trib. Teramo, sentenza 27/11/2024, n. 692
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Testo completo
R.G.N. 1426 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 27/11/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
SCARPANTONIO FRANCESCA
RICORRENTE
Contro
Il (C.F. ) e per Controparte_1 P.IVA_1
l' Controparte_2
(C.F.: , tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si domicilia presso la sede in Largo S. Matteo, 1, 64100 PEC CP_2 CP_2
l' (CF: , in persona del Email_1 Controparte_3 P.IVA_3
Dirigente Scolastico, che lo rappresenta e difende ex art. 417 bis c.p.c., elett.le dom.to a
Giulianova (TE) presso la sede dell' , alla via Bompadre n.2, Controparte_4
Email_2
RESISTENTE
E
l' , c.f. in persona del Controparte_5 P.IVA_4
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
1
Armando GaMBINO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_2
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_3 Per_1
in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Periferico in al CP_5 CP_2
corso San Giorgio n. 14/16, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via principale - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti maturata e quantificata in € 992,37 s.e.o. o nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere l'emolumento accessorio nella misura specificata, a titolo di differenze retributive ed arretrati per le indicate retribuzioni stipendiali maturate, nella maggiore o minore somma che comunque sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, contenuta nella prescrizione quinquennale a far data dalla maturazione del diritto.
In via istruttoria – ammettere la documentazione allegata utile a comprovare l'esistenza del rapporto di lavoro e la mancata corresponsione della retribuzione professionale docente;
condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio incluso, sempre e comunque, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' che è stata evocata in CP_5 giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, e più in particolare a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, Ord. N. 8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
MIM: “1) In via principale e nel merito, rigettare il ricorso promosso da parte ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto e , per l'effetto, rigettare la pretesa al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di R.P.D.;
2) In ogni caso, ai fini della quantificazione delle spese di lite, si chiede di prendere in considerazione la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione, la quale in virtù del principio di legalità ha applicato la normativa vigente e il carattere seriale della controversia,.”
: “nel merito: CP_5
-a) decidere il ricorso secondo Giustizia e, in caso di riconoscimento del diritto alla regolarizzazione contributiva, condannare il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore dell' con ogni conseguenza di legge”. CP_5
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 15/07/2024 Parte_1
conveniva in giudizio il e l' , quale
[...] Controparte_1 CP_5
2
contraddittore necessario, esponendo di aver prestato servizio, quale docente non di ruolo, in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria nell'annualità 2021/2022 sia presso l'I.I.S.
“Crocetti Cerulli” di Giulianova, sia presso l' SC OM , di non avere CP_4 CP_6
percepito la voce retributiva denominata Retribuzione Professionale Docenti, corrisposta dal
datore di lavoro solo ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato, ovvero beneficiari di supplenze di lunga durata (cioè per la supplenza annuale
o per la supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche).
Deduceva l'illegittimità della mancata corresponsione, trattandosi di voce retributiva fissa
e continuativa spettante a tutti i docenti, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, come da ultimo riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza del 27 luglio
2018 n.20015.
1.2. L'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. Rilevava che i servizi dedotti da controparte avevano natura di supplenze brevi e saltuarie, con conseguente esclusione dal campo di applicazione della lettera c) dell'art. 25 del C.C.N.I. del 1999, cui fa espresso rinvio l'art. 7 del C.C.N.L. del 2001. Aggiungeva che la pubblica amministrazione era vincolata, nell'agire, dal rispetto delle disposizioni di legge, non avendo il potere di disapplicare la normativa nazionale in applicazione di quella dell'Unione Europea. Precisava che, relativamente al periodo di supplenza che va dal 28/10/2021 al 30/06/2022, svolto presso l' SC OM Forti”, si CP_4
trattava di una supplenza fino al termine delle attività didattiche per quale era stata già percepita la Pt_2
In subordine chiedeva di tenere in considerazione, ai fini delle spese di lite, la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione, la quale in virtù del principio di legalità ha applicato la normativa vigente.
Si costituiva in giudizio anche l' associandosi alle richieste della parte ricorrente in CP_5
ordine alla regolarizzazione contributiva, nel caso di accertamento dei presupposti costitutivi, nei limiti della prescrizione quinquennale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 27/11/2024.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 27/11/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
SCARPANTONIO FRANCESCA
RICORRENTE
Contro
Il (C.F. ) e per Controparte_1 P.IVA_1
l' Controparte_2
(C.F.: , tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si domicilia presso la sede in Largo S. Matteo, 1, 64100 PEC CP_2 CP_2
l' (CF: , in persona del Email_1 Controparte_3 P.IVA_3
Dirigente Scolastico, che lo rappresenta e difende ex art. 417 bis c.p.c., elett.le dom.to a
Giulianova (TE) presso la sede dell' , alla via Bompadre n.2, Controparte_4
Email_2
RESISTENTE
E
l' , c.f. in persona del Controparte_5 P.IVA_4
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
1
Armando GaMBINO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_2
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_3 Per_1
in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Periferico in al CP_5 CP_2
corso San Giorgio n. 14/16, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via principale - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti maturata e quantificata in € 992,37 s.e.o. o nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere l'emolumento accessorio nella misura specificata, a titolo di differenze retributive ed arretrati per le indicate retribuzioni stipendiali maturate, nella maggiore o minore somma che comunque sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, contenuta nella prescrizione quinquennale a far data dalla maturazione del diritto.
In via istruttoria – ammettere la documentazione allegata utile a comprovare l'esistenza del rapporto di lavoro e la mancata corresponsione della retribuzione professionale docente;
condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio incluso, sempre e comunque, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' che è stata evocata in CP_5 giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, e più in particolare a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, Ord. N. 8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
MIM: “1) In via principale e nel merito, rigettare il ricorso promosso da parte ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto e , per l'effetto, rigettare la pretesa al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di R.P.D.;
2) In ogni caso, ai fini della quantificazione delle spese di lite, si chiede di prendere in considerazione la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione, la quale in virtù del principio di legalità ha applicato la normativa vigente e il carattere seriale della controversia,.”
: “nel merito: CP_5
-a) decidere il ricorso secondo Giustizia e, in caso di riconoscimento del diritto alla regolarizzazione contributiva, condannare il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore dell' con ogni conseguenza di legge”. CP_5
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 15/07/2024 Parte_1
conveniva in giudizio il e l' , quale
[...] Controparte_1 CP_5
2
contraddittore necessario, esponendo di aver prestato servizio, quale docente non di ruolo, in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria nell'annualità 2021/2022 sia presso l'I.I.S.
“Crocetti Cerulli” di Giulianova, sia presso l' SC OM , di non avere CP_4 CP_6
percepito la voce retributiva denominata Retribuzione Professionale Docenti, corrisposta dal
datore di lavoro solo ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato, ovvero beneficiari di supplenze di lunga durata (cioè per la supplenza annuale
o per la supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche).
Deduceva l'illegittimità della mancata corresponsione, trattandosi di voce retributiva fissa
e continuativa spettante a tutti i docenti, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, come da ultimo riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza del 27 luglio
2018 n.20015.
1.2. L'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. Rilevava che i servizi dedotti da controparte avevano natura di supplenze brevi e saltuarie, con conseguente esclusione dal campo di applicazione della lettera c) dell'art. 25 del C.C.N.I. del 1999, cui fa espresso rinvio l'art. 7 del C.C.N.L. del 2001. Aggiungeva che la pubblica amministrazione era vincolata, nell'agire, dal rispetto delle disposizioni di legge, non avendo il potere di disapplicare la normativa nazionale in applicazione di quella dell'Unione Europea. Precisava che, relativamente al periodo di supplenza che va dal 28/10/2021 al 30/06/2022, svolto presso l' SC OM Forti”, si CP_4
trattava di una supplenza fino al termine delle attività didattiche per quale era stata già percepita la Pt_2
In subordine chiedeva di tenere in considerazione, ai fini delle spese di lite, la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione, la quale in virtù del principio di legalità ha applicato la normativa vigente.
Si costituiva in giudizio anche l' associandosi alle richieste della parte ricorrente in CP_5
ordine alla regolarizzazione contributiva, nel caso di accertamento dei presupposti costitutivi, nei limiti della prescrizione quinquennale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 27/11/2024.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il
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