Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
N.R.G. 4303/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 12/12/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 4303/2024, promosso da:
, nato in [...], l'[...], Parte_1
Codice CUI 04O0HIB con il patrocinio dell'Avv. MURGIA GIADA RICORRENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “…annullarsi il decreto Cat. A12/2023/IV sez./K.M. emesso dal Questore della Provincia di per le ragioni di cui in esposizione;
contestualmente disporsi il rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale ovvero la tipologia di titolo ritenuta in favore del ricorrente sussistendone i presupposti, ordinando l'emissione del medesimo all'Autorità Amministrativa.”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 22/03/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di annullare il provvedimento del Questore di Bologna con cui gli era stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, notificatogli il 22/02/2024.
2. Il provvedimento di diniego si fonda sul parere della Commissione Territoriale che, sulla base della nota prodotta dalla ha ripercorso le vicende che hanno caratterizzato la presenza del ricorrente CP_1 sul territorio nazionale. Entrato in Italia il 30/04/2013 con visto per motivi familiari al fine di ricongiungersi alla moglie, la Sig.ra titolare di permesso di soggiorno per lungo Parte_2 periodo, in data 08/05/2013, ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi familiari, regolarmente rinnovato fino al 17/11/2019;
in data 10/09/2020, il ricorrente ha chiesto per iscritto – rinunciando al permesso di soggiorno per lungo periodo richiesto il 13/05/2019 – la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in validità fino al 14/09/2021;
in data 24/04/2021 tale permesso è stato revocato poiché il Sig. è stato condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per Parte_1 il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti della moglie. La Commissione territoriale ha inoltre stigmatizzato il fatto che il Sig. fosse stato arrestato, in data 04/12/2020, in Parte_1 esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, per aver violato la misura del divieto di avvicinamento nei confronti della moglie. Dopo aver valutato la situazione reddituale del Sig.
relativamente agli ultimi 5 anni durante i quali ha sempre regolarmente lavorato, l'autorità Parte_1 amministrativa ha stabilito che la sua domanda dovesse essere valutata alla luce della disciplina previgente, così come stabilito dall'art. 7, co. 2, D.L. N. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 59/2023, ma ha ritenuto non sussistenti le condizioni di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1, esprimendo parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.2, D.lgs. n. 286/1998.
3.1. Il Sig. , in sede di ricorso, ha lamentato, in caso di rimpatrio, una lesione del diritto al rispetto Parte_1 della vita privata.
3.2. In data 27/03/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (avuto riguardo alla “lunga permanenza sul territorio nazionale nonché il percorso integrativo intrapreso […] quanto alla rappresentata pericolosità, la condanna riportata alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 572 c.p. è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità”) e ha fissato udienza di prima comparizione.
3.3. In data 06/06/2024, la Questura di ha depositato, tra gli altri documenti, nota informativa CP_1 con i relativi accertamenti esperiti, da cui risultano gli elementi relativi al percorso del Sig. , ai Parte_1 suoi precedenti penali e all'attività lavorativa svolta.
3.4. All'udienza di comparizione dell'11/07/2024, il giudice istruttore, confermato il provvedimento di sospensiva, ha rinviato l'udienza per la prosecuzione al fine di acquisire copie aggiornate di: Casellario giudiziale, Certificato dei carichi pendenti e AFIS e, inoltre, per sentire il ricorrente.
3.5. In data 12/07/2024, la Procura di Bologna ha depositato la documentazione relativa al Casellario giudiziale e al Certificato dei carichi pendenti;
mentre la Questura, in data 17/07/2024, ha depositato la copia aggiornata dell'AFIS.
3.6. Il 15/07/2024 si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato per conto del . Controparte_1
3.7. All'udienza del 10/10/2024, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “voglio dire che ho sbagliato. Dall'esperienza che ho fatto al centro antiviolenza ho capito tante cose. Sono in Italia da undici anni. Lavoro in un ristorante a tempo indeterminato. Nel mio giorno libero trascorro 8 ore presso il centro Chiusi Fuori (pulisco i giardini, butto il pattume, pulisco anche le strade). Vivo in affitto da solo. Io sono ospitato. Sono 4 anni che non vedo mia figlia. La bambina non è pronta. Sono d'accordo con gli assistenti sociali e aspetto che la bambina finisca il percorso psicologico. Non mi sento con la mia ex moglie. Ho risarcito il danno pagando 10000 euro come deciso dal giudice. Io voglio rimanere dove è la mia bambina. Mi piacerebbe tornare in Sri Lanka ma solo per vacanza.”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto di fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa.
3.8. Il giudice, confermato il provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio in data 09/12/2024 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
3.6. Il difensore, depositando le note in sostituzione di udienza, ha insistito per l'accertamento del diritto del ricorrente alla protezione speciale.
DIRITTO
4.1. Oggetto del
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 12/12/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 4303/2024, promosso da:
, nato in [...], l'[...], Parte_1
Codice CUI 04O0HIB con il patrocinio dell'Avv. MURGIA GIADA RICORRENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “…annullarsi il decreto Cat. A12/2023/IV sez./K.M. emesso dal Questore della Provincia di per le ragioni di cui in esposizione;
contestualmente disporsi il rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale ovvero la tipologia di titolo ritenuta in favore del ricorrente sussistendone i presupposti, ordinando l'emissione del medesimo all'Autorità Amministrativa.”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 22/03/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di annullare il provvedimento del Questore di Bologna con cui gli era stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, notificatogli il 22/02/2024.
2. Il provvedimento di diniego si fonda sul parere della Commissione Territoriale che, sulla base della nota prodotta dalla ha ripercorso le vicende che hanno caratterizzato la presenza del ricorrente CP_1 sul territorio nazionale. Entrato in Italia il 30/04/2013 con visto per motivi familiari al fine di ricongiungersi alla moglie, la Sig.ra titolare di permesso di soggiorno per lungo Parte_2 periodo, in data 08/05/2013, ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi familiari, regolarmente rinnovato fino al 17/11/2019;
in data 10/09/2020, il ricorrente ha chiesto per iscritto – rinunciando al permesso di soggiorno per lungo periodo richiesto il 13/05/2019 – la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in validità fino al 14/09/2021;
in data 24/04/2021 tale permesso è stato revocato poiché il Sig. è stato condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per Parte_1 il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti della moglie. La Commissione territoriale ha inoltre stigmatizzato il fatto che il Sig. fosse stato arrestato, in data 04/12/2020, in Parte_1 esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, per aver violato la misura del divieto di avvicinamento nei confronti della moglie. Dopo aver valutato la situazione reddituale del Sig.
relativamente agli ultimi 5 anni durante i quali ha sempre regolarmente lavorato, l'autorità Parte_1 amministrativa ha stabilito che la sua domanda dovesse essere valutata alla luce della disciplina previgente, così come stabilito dall'art. 7, co. 2, D.L. N. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 59/2023, ma ha ritenuto non sussistenti le condizioni di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1, esprimendo parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.2, D.lgs. n. 286/1998.
3.1. Il Sig. , in sede di ricorso, ha lamentato, in caso di rimpatrio, una lesione del diritto al rispetto Parte_1 della vita privata.
3.2. In data 27/03/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (avuto riguardo alla “lunga permanenza sul territorio nazionale nonché il percorso integrativo intrapreso […] quanto alla rappresentata pericolosità, la condanna riportata alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 572 c.p. è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità”) e ha fissato udienza di prima comparizione.
3.3. In data 06/06/2024, la Questura di ha depositato, tra gli altri documenti, nota informativa CP_1 con i relativi accertamenti esperiti, da cui risultano gli elementi relativi al percorso del Sig. , ai Parte_1 suoi precedenti penali e all'attività lavorativa svolta.
3.4. All'udienza di comparizione dell'11/07/2024, il giudice istruttore, confermato il provvedimento di sospensiva, ha rinviato l'udienza per la prosecuzione al fine di acquisire copie aggiornate di: Casellario giudiziale, Certificato dei carichi pendenti e AFIS e, inoltre, per sentire il ricorrente.
3.5. In data 12/07/2024, la Procura di Bologna ha depositato la documentazione relativa al Casellario giudiziale e al Certificato dei carichi pendenti;
mentre la Questura, in data 17/07/2024, ha depositato la copia aggiornata dell'AFIS.
3.6. Il 15/07/2024 si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato per conto del . Controparte_1
3.7. All'udienza del 10/10/2024, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “voglio dire che ho sbagliato. Dall'esperienza che ho fatto al centro antiviolenza ho capito tante cose. Sono in Italia da undici anni. Lavoro in un ristorante a tempo indeterminato. Nel mio giorno libero trascorro 8 ore presso il centro Chiusi Fuori (pulisco i giardini, butto il pattume, pulisco anche le strade). Vivo in affitto da solo. Io sono ospitato. Sono 4 anni che non vedo mia figlia. La bambina non è pronta. Sono d'accordo con gli assistenti sociali e aspetto che la bambina finisca il percorso psicologico. Non mi sento con la mia ex moglie. Ho risarcito il danno pagando 10000 euro come deciso dal giudice. Io voglio rimanere dove è la mia bambina. Mi piacerebbe tornare in Sri Lanka ma solo per vacanza.”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto di fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa.
3.8. Il giudice, confermato il provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio in data 09/12/2024 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
3.6. Il difensore, depositando le note in sostituzione di udienza, ha insistito per l'accertamento del diritto del ricorrente alla protezione speciale.
DIRITTO
4.1. Oggetto del
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